Regolamento (UE) 2020/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione del 29 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per allinearlo all’evoluzione del codice doganale dell’Unione e all’introduzione del sistema elettronico ICS2. Interviene soprattutto sulle dichiarazioni sommarie di entrata, sull’analisi dei rischi e sui controlli doganali in relazione alla sicurezza prima dell’arrivo delle merci. Introduce inoltre modifiche su formulari NATO/UE 302, transito, spedizioni postali, prova della posizione doganale, regime di ammissione temporanea, perfezionamento attivo IM/EX e aggiornamenti di allegati tariffari e di garanzia.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare le procedure doganali al sistema elettronico ICS2, aggiornare talune formalità e disciplinare specifici regimi e formulari doganali.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, agli operatori economici coinvolti nelle formalità di importazione, transito, esportazione e nelle dichiarazioni sommarie di entrata, nonché ai vettori, corrieri espresso, operatori postali, forze NATO e forze militari degli Stati membri. Riguarda il territorio doganale dell’Unione e le procedure connesse ai movimenti di merci, incluse merci unionali, merci non unionali, merci trasportate per via aerea, marittima, per vie navigabili interne, su strada o ferrovia, merci in spedizioni postali e merci nell’ambito di attività militari. Alcune disposizioni hanno applicazione transitoria fino all’introduzione delle varie versioni di ICS2, mentre talune modifiche si applicano retroattivamente dal 1° maggio 2016 o dal 12 luglio 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893: aggiornamenti al regolamento (UE) 2015/2447 in materia doganale
Il regolamento interviene in modo ampio sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguarlo all’evoluzione del codice doganale dell’Unione, alle nuove soluzioni informatiche, in particolare ICS2, e a talune esigenze operative emerse nella prassi. I considerando richiamano, tra l’altro, l’esigenza di armonizzare le procedure per operatori e amministrazioni doganali, di dare seguito alla giurisprudenza della Corte di giustizia sul valore in dogana di merci difettose e di disciplinare con maggiore precisione le formalità relative a spedizioni postali, formulari NATO/UE 302, transito e controlli di sicurezza prima dell’arrivo.
Ambito e logica della riforma
La modifica si concentra soprattutto sulle procedure di entrata nel territorio doganale dell’Unione, sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull’analisi dei rischi a fini di sicurezza. Il testo collega espressamente le nuove regole al programma di sviluppo e utilizzazione dei sistemi elettronici adottato con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, distinguendo tra il sistema precedente di controllo delle importazioni e le tre versioni progressive di ICS2. In parallelo, il regolamento aggiorna norme relative a formulari militari, prove della posizione doganale, transito unionale, ammissione temporanea e perfezionamento attivo IM/EX.
Merci difettose e valore in dogana
Una prima modifica di rilievo consiste nella soppressione dell’articolo 132, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2447. La Commissione prende atto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-661/15, che aveva dichiarato invalido il precedente limite di un anno per l’adeguamento del valore in dogana di merci difettose. Con la soppressione viene chiarito che si applica il termine generale di tre anni dell’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione per chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi eccessivi. La modifica è espressamente retroattiva dal 1° maggio 2016.
Sistema ICS2 e dichiarazioni sommarie di entrata
Gli articoli 182-186 vengono sostanzialmente riscritti. Il nuovo articolo 182 definisce il sistema elettronico da utilizzare per:
- la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata;
- lo scambio di informazioni connesso all’analisi dei rischi e alle misure conseguenti;
- il monitoraggio dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza.
È inoltre imposto agli operatori economici l’uso di un’interfaccia armonizzata UE, elaborata congiuntamente da Commissione e Stati membri, per la presentazione delle indicazioni, le richieste di modifica e invalidamento e gli scambi informativi con le autorità doganali. Fino alle date di introduzione delle diverse versioni di ICS2, continua ad applicarsi il sistema elettronico precedente.
Regole di presentazione per via aerea e per gli altri modi di trasporto
L’articolo 183 distingue chiaramente tra trasporto aereo e altri modi di trasporto.
Per via aerea:
- i vettori aerei presentano la dichiarazione sommaria di entrata completa fino alla data di avvio della versione 2 di ICS2;
- i corrieri espresso presentano la dichiarazione completa fino a tale data se il valore intrinseco della spedizione supera 22 EUR;
- dalla versione 1 di ICS2 i corrieri espresso presentano l’insieme minimo di dati per tutte le spedizioni;
- gli operatori postali presentano l’insieme minimo di dati, dalla versione 1, per le spedizioni con destinazione finale in uno Stato membro;
- dalla versione 2 è ammessa la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite ICS2.
Per via marittima, vie navigabili interne, strada e ferrovia:
- fino all’avvio della versione 3 di ICS2 si presenta la dichiarazione completa tramite il sistema precedente;
- dalla versione 3 si possono usare uno o più insiemi di dati.
La disposizione disciplina anche l’individuazione dell’ufficio doganale di prima entrata quando il soggetto che presenta i dati non conosce il primo arrivo del mezzo di trasporto nell’Unione.
Informazioni da fornire da parte di soggetti diversi dal vettore
L’articolo 184, in funzione delle versioni ICS2, impone obblighi informativi specifici a vettori, emittenti di polizze di carico e di lettere di trasporto aereo. In sintesi:
- dalla versione 3 per il traffico marittimo e dalla versione 2 per il traffico aereo/postale, devono essere indicati i soggetti contrattuali che non hanno fornito le informazioni necessarie;
- l’emittente del documento di trasporto deve informare il contraente dell’emissione del documento;
- in caso di co-loading, l’informazione va resa alla controparte con cui è stato concluso l’accordo.
È previsto anche un obbligo specifico per l’identificazione dell’operatore postale o del corriere espresso che non mette a disposizione le informazioni richieste.
Registrazione, notifiche e analisi dei rischi
L’articolo 185 stabilisce che le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria all’atto della ricezione e notificano immediatamente il dichiarante con MRN e data di registrazione. Con ICS2, quando sono presentati l’insieme minimo di dati o più insiemi di dati, ogni invio è registrato separatamente e il mittente riceve notifica immediata.
L’articolo 186 disciplina poi in modo dettagliato l’analisi dei rischi e i controlli. Il principio è che l’analisi deve essere completata prima dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di prima entrata, se la dichiarazione è stata presentata nei termini. Per le merci introdotte per via aerea, una prima analisi deve essere effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati.
Il meccanismo di cooperazione prevede che l’ufficio doganale di prima entrata metta subito le indicazioni a disposizione degli Stati membri interessati e degli altri Stati membri che hanno inserito informazioni di rischio nel sistema; questi effettuano un’analisi complementare e comunicano i risultati. L’ufficio di prima entrata integra tali risultati, ne comunica l’esito agli Stati membri coinvolti e notifica il completamento al dichiarante e al vettore, se hanno richiesto la notifica e dispongono di accesso al sistema.
Sono inoltre previsti:
- richiesta di informazioni supplementari quando necessarie;
- obbligo di screening come merci e posta ad alto rischio in caso di sospetta grave minaccia alla sicurezza aerea;
- ordine di non carico per merci aeree o container marittimi ad alto rischio in caso di minaccia grave immediata;
- raccomandazioni sul luogo di controllo e scambio dei relativi esiti;
- analisi dei rischi anche per merci esentate dalla dichiarazione sommaria di entrata, effettuata al momento della presentazione delle merci;
- analisi dei rischi anche quando le indicazioni della dichiarazione sommaria vengono modificate.
Norme transitorie durante il passaggio a ICS2
L’articolo 187 conserva una disciplina transitoria fino alle date di introduzione delle varie versioni di ICS2. Durante questa fase l’analisi dei rischi si basa sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni sommarie di entrata gestite nel sistema precedente. Restano ferme le regole per le merci esentate dalla dichiarazione sommaria e per lo svincolo solo dopo la conclusione dell’analisi dei rischi. Anche le modifiche della dichiarazione devono essere prese in considerazione per una nuova valutazione.
Modifica, invalidamento e deviazione di navi e aeromobili
L’articolo 188 dispone che le richieste di modifica o invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata si presentano tramite ICS2. In caso di presentazioni multiple, ciascun soggetto può intervenire solo sulla parte da esso fornita. Le autorità doganali devono comunicare senza ritardo l’esito della richiesta; il vettore viene informato se ha chiesto di essere avvisato e ha accesso al sistema. Per il sistema precedente, gli Stati membri possono ancora ammettere domande in forme diverse dai procedimenti informatici.
L’articolo 189 disciplina la deviazione di navi e aeromobili. Se il primo arrivo effettivo avviene in uno Stato membro non indicato come paese di transito, l’operatore deve informare l’ufficio doganale inizialmente indicato e presentare la notifica di arrivo all’ufficio effettivamente competente. Dalla versione 2 di ICS2, per gli aeromobili, e dalla versione 3, per le navi, l’ufficio di prima entrata effettivo recupera tramite sistema i dati rilevanti, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo.
Spedizioni postali, formalità assimilate e formulari 302
Il regolamento aggiorna anche norme relative alle spedizioni postali e ai formulari NATO/UE 302.
L’articolo 220 chiarisce che, per le merci di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale si considera accettata e le merci svincolate al momento della consegna al destinatario; se la consegna non riesce, la dichiarazione si considera non presentata e le merci restano in custodia temporanea fino a distruzione, riesportazione o altra rimozione conforme all’articolo 198 del codice.
Sono poi introdotti gli articoli 220 bis e 220 ter, che disciplinano l’uso del formulario NATO 302 e del formulario UE 302 per regimi diversi dal transito. Gli uffici doganali designati forniscono formulari pre-autenticati, numerati e con indirizzo per il rinvio; le forze NATO o militari possono usare il formato elettronico oppure il modulo cartaceo autenticato con firma, timbro e data. Sono previste copie da trasmettere all’ufficio doganale competente e da accompagnare la spedizione fino alla destinazione.
L’articolo 221, inoltre, specifica quale ufficio doganale è competente per l’immissione in libera pratica di merci in esenzione da dazi importate con un regime IVA diverso dallo sportello unico per le vendite a distanza: l’ufficio situato nello Stato membro di arrivo o di termine del trasporto. La disposizione impone anche agli Stati membri di designare gli uffici competenti per i controlli relativi a merci per attività militari e per i formulari UE 302.
Sistema INF e interfaccia armonizzata
L’articolo 271 introduce l’obbligo per gli operatori economici di avvalersi di un’interfaccia armonizzata UE per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relativo ai regimi speciali. La norma si applica dalla data di utilizzo dei bollettini INF prevista nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
Transito unionale, ammissione temporanea e perfezionamento attivo IM/EX
Il regolamento interviene anche su istituti doganali di uso frequente.
Per il transito unionale, l’articolo 321 chiarisce quando il regime si considera concluso per merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse e stabilisce che, in tali casi, le merci non unionali diventano custodia temporanea dal momento della conclusione del regime nei casi indicati.
Con l’articolo 323 bis viene introdotto un appuramento speciale del regime di ammissione temporanea per merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari: il consumo o la distruzione sono considerati riesportazione se la quantità corrisponde alla natura dell’attività militare.
L’articolo 324 viene modificato per consentire l’appuramento semplificato del perfezionamento attivo IM/EX anche quando le merci, se dichiarate in libera pratica, sarebbero soggette a vigilanza unionale preventiva. In tale ipotesi occorre che il titolare dell’autorizzazione fornisca i dati richiesti dalla misura di vigilanza pertinente. La modifica opera retroattivamente dal 12 luglio 2017.
Esportazione tramite infrastrutture fisse
L’articolo 331 è integrato per stabilire che, se merci trasportate mediante infrastruttura di trasporto fissa escono dall’Unione tramite tale infrastruttura, esse si considerano presentate in dogana al momento della collocazione nell’infrastruttura stessa. Si tratta di una precisazione rilevante per il perfezionamento della procedura di esportazione.
Aggiornamento degli allegati e dei certificati di garanzia
L’allegato 23-02 è aggiornato con l’elenco delle merci e dei codici NC/TARIC, in particolare prodotti ortofrutticoli soggetti a finestre stagionali. L’allegato 72-04 viene modificato su due profili:
- la durata dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia è fissata in cinque anni, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni;
- i certificati con validità di due anni restano validi e possono essere prorogati una seconda volta fino a cinque anni.
È inoltre aggiornato il modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato/emittente autorizzato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente: l’articolo 1, punto 1, dal 1° maggio 2016 e l’articolo 1, punto 19, dal 12 luglio 2017.
Disposizioni principali
Soppressione del limite di un anno per merci difettose
È soppresso l’articolo 132, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, eliminando il limite di 12 mesi per l’adeguamento del valore in dogana di merci difettose. La modifica chiarisce che si applica il termine generale di tre anni previsto dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice per chiedere il rimborso o lo sgravio di dazi eccessivi. La soppressione ha effetto retroattivo dal 1° maggio 2016.
Nuova disciplina del sistema ICS2 per le dichiarazioni sommarie di entrata
Gli articoli 182-186 sono riscritti per disciplinare l’uso del sistema elettronico ICS2, istituito ai fini dell’articolo 16 del codice. Il sistema è utilizzato per presentazione, trattamento, conservazione e scambio delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, per l’analisi dei rischi a fini di sicurezza e per lo scambio di informazioni e risultati dei controlli. Gli operatori economici devono usare un’interfaccia armonizzata UE per la presentazione e lo scambio delle informazioni. Fino alle date di avvio previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 continua ad applicarsi il sistema elettronico precedente.
Regole di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata per via aerea e negli altri modi di trasporto
L’articolo 183 distingue la presentazione per via aerea e per via marittima, vie navigabili interne, strada e ferrovia. Per il trasporto aereo, i vettori aerei presentano la dichiarazione completa fino all’avvio della versione 2 di ICS2; i corrieri espresso presentano la dichiarazione completa fino a tale data se il valore intrinseco supera 22 EUR e, dalla versione 1, l’insieme minimo di dati per tutte le spedizioni; gli operatori postali presentano dalla versione 1 l’insieme minimo di dati per spedizioni con destinazione finale in uno Stato membro. Per gli altri modi di trasporto, fino alla versione 3 si usa la dichiarazione completa, mentre dalla versione 3 si applicano presentazioni con uno o più insiemi di dati. È disciplinata anche l’individuazione dell’ufficio doganale di prima entrata quando il luogo di primo arrivo non è noto.
Obblighi informativi di vettori e soggetti che emettono documenti di trasporto
L’articolo 184 impone, a partire dalla versione 3 per il traffico marittimo e dalla versione 2 per il traffico aereo o postale, obblighi di identificazione e informazione relativi ai soggetti che hanno concluso il contratto di trasporto ma non hanno fornito le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata. Sono previsti obblighi specifici per chi emette polizze di carico o lettere di trasporto aereo, inclusa la comunicazione dell’emissione al contraente e, nei casi di co-loading, alla controparte contrattuale.
Registrazione della dichiarazione sommaria e notifiche al vettore
Le autorità doganali registrano la dichiarazione all’atto della ricezione e comunicano MRN e data di registrazione. Con l’ICS2, se sono presentati l’insieme minimo di dati o più insiemi di dati, ciascun invio viene registrato separatamente e il dichiarante ne riceve notifica immediata. Il vettore può essere informato della registrazione se lo ha richiesto e ha accesso al sistema; tale obbligo diventa operativo, per i casi di presentazione da parte di soggetti diversi dal vettore, dalla versione 2 di ICS2.
Analisi dei rischi e controlli di sicurezza prima dell’arrivo
L’articolo 186 stabilisce che l’analisi dei rischi deve essere conclusa prima dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di prima entrata se la dichiarazione è presentata nei termini, salvo rischio identificato o necessità di analisi supplementare. Per il trasporto aereo è prevista una prima analisi non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati. Sono disciplinati lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri, l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, lo screening di merci e posta ad alto rischio in caso di minaccia grave alla sicurezza aerea, i casi di ordini di non carico, l’uso di raccomandazioni sul luogo di controllo e lo scambio dei risultati dei controlli tramite ICS2.
Norme transitorie per l’analisi dei rischi
L’articolo 187, rubricato come norma transitoria, mantiene l’uso del sistema precedente fino alle date di introduzione di ICS2 per basare l’analisi dei rischi sulle dichiarazioni sommarie presentate nel sistema esistente. È confermato che, per le merci esentate dalla dichiarazione sommaria, l’analisi dei rischi si effettua al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale. Le merci possono essere svincolate solo dopo l’analisi dei rischi, e tale analisi va effettuata anche in caso di modifica della dichiarazione sommaria di entrata.
Modifica e invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata
L’articolo 188 prevede che le richieste di modifica o invalidamento siano presentate tramite il sistema elettronico ICS2. Se le indicazioni sono state presentate da più persone, ciascuna può modificare o invalidare solo la parte da essa fornita. Le autorità doganali devono notificare la decisione di registrare o respingere la domanda e, se la richiesta proviene da un soggetto diverso dal vettore, informare anche quest’ultimo se ha chiesto di ricevere notifiche e dispone di accesso al sistema. Per le dichiarazioni presentate nel sistema precedente, gli Stati membri possono autorizzare domande anche con mezzi non informatici.
Deviazione di navi e aeromobili e recupero dei dati
L’articolo 189 distingue le deviazioni di navi marittime e aeromobili. Se il primo arrivo effettivo è in uno Stato membro non indicato come paese di transito, l’operatore deve informare l’ufficio indicato come primo ingresso e presentare la notifica di arrivo all’ufficio effettivo. Dal momento di avvio della versione 2 di ICS2, per gli aeromobili, e della versione 3, per le navi, l’ufficio effettivo recupera tramite il sistema le indicazioni, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo.
Prova della posizione doganale tramite TIR, ATA e formulari 302
L’articolo 207 consente che, nell’ambito di carnet TIR o ATA e dei formulari NATO 302 o UE 302, le merci unionali siano identificate con i codici T2L o T2LF. La prova può essere autenticata con timbro e firma dell’ufficio di partenza oppure, per i formulari elettronici, per via elettronica. Se il documento accompagna merci unionali e non unionali, queste vanno elencate separatamente e il codice deve riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.
Formalità doganali considerate espletate da atti assimilati a dichiarazione in dogana
L’articolo 218 è coordinato con l’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per specificare che talune formalità doganali si considerano espletate da atti assimilati a una dichiarazione in dogana, con riferimento agli atti di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8 di tale articolo.
Spedizioni postali: norme transitorie
L’articolo 220 chiarisce che, per le merci di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale si considera accettata e le merci svincolate al momento della consegna al destinatario. Se la consegna non è possibile, la dichiarazione si considera non presentata e le merci restano in custodia temporanea fino a distruzione, riesportazione o rimozione secondo l’articolo 198 del codice.
Formulari NATO 302 e UE 302 per regimi diversi dal transito
Sono introdotti gli articoli 220 bis e 220 ter per disciplinare l’uso dei formulari NATO 302 e UE 302 al di fuori del transito. L’ufficio doganale designato dallo Stato membro di inizio dell’attività militare fornisce formulari pre-autenticati, numerati e con indirizzo per il rinvio. Le forze NATO o militari possono presentare i dati in formato elettronico oppure compilare il formulario cartaceo attestando il trasporto sotto il loro controllo; nel secondo caso sono previste copie da inoltrare agli uffici doganali competenti e alle forze di destinazione.
Competenza doganale per talune merci in esenzione da dazi con IVA diversa dallo sportello unico
All’articolo 221 si aggiunge la regola secondo cui l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci in spedizione esenti da dazi all’importazione ai sensi degli articoli 23, paragrafo 1, o 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, quando l’IVA è dichiarata in un regime diverso dallo sportello unico per le vendite a distanza di beni importati, è quello situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto. Sono inoltre imposti agli Stati membri obblighi di designazione degli uffici doganali competenti per le formalità relative a merci usate dalle forze NATO o militari nel contesto di attività militari.
Sistema INF e interfaccia armonizzata UE
L’articolo 271 impone agli operatori economici l’uso di un’interfaccia armonizzata UE per il sistema elettronico di scambio standardizzato di informazioni (INF) relativo ai regimi speciali. La disposizione si applica dalla data di utilizzazione dei bollettini di informazione (INF) prevista nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
Transito e circolazione di merci sotto i formulari NATO 302 e UE 302
È soppressa la precedente disciplina dell’articolo 285, sostituita da nuove regole sulla fornitura e sull’uso dei formulari NATO 302 e UE 302. Gli articoli 286, 286 bis, 287 e 287 bis disciplinano la fornitura di formulari pre-autenticati, le modalità elettroniche o cartacee di uso, gli invii agli uffici doganali e il coordinamento tra ufficio di partenza/entrata e ufficio di destinazione.
Conclusione del transito unionale tramite infrastrutture di trasporto fisse
L’articolo 321 chiarisce quando il regime di transito unionale si considera concluso per merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse: mediante opportuna iscrizione nelle scritture del destinatario oppure quando il gestore dell’infrastruttura certifica l’arrivo nell’impianto del destinatario, l’accettazione nella rete di distribuzione o l’uscita dal territorio doganale dell’Unione. Le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea dal momento della conclusione del regime nei casi indicati.
Appuramento speciale per merci militari consumate o distrutte
È introdotto l’articolo 323 bis: ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea per merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari, il consumo o la distruzione sono considerati riesportazione, purché la quantità consumata o distrutta corrisponda alla natura dell’attività militare.
Perfezionamento attivo IM/EX e vigilanza unionale preventiva
L’articolo 324, paragrafo 2, è integrato per consentire l’applicazione dell’appuramento semplificato del perfezionamento attivo IM/EX anche quando le merci sarebbero soggette a vigilanza unionale preventiva se dichiarate per l’immissione in libera pratica, a condizione che il titolare dell’autorizzazione fornisca i dati richiesti dalla misura di vigilanza pertinente. La disposizione si applica retroattivamente dal 12 luglio 2017.
Presentazione in dogana di merci trasportate da infrastrutture fisse in esportazione
L’articolo 331 è integrato per stabilire che, se merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa escono dal territorio doganale dell’Unione tramite tale infrastruttura, si considerano presentate in dogana al momento della collocazione nell’infrastruttura stessa.
Aggiornamento allegati 23-02 e 72-04
L’allegato 23-02 è aggiornato con nuovi codici NC e periodi di validità per determinate merci, soprattutto prodotti ortofrutticoli soggetti a stagionalità. L’allegato 72-04 proroga la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia: durata base di cinque anni, proroga una sola volta fino a cinque anni; i certificati biennali restano validi e possono essere prorogati una seconda volta fino a cinque anni. È inoltre aggiornato il modello di timbro speciale per lo speditore autorizzato/emittente autorizzato.
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