Regolamento (UE) 2020/911
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/911 della Commissione del 30 giugno 2020 che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/911 specifica le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata che possono essere installati in un regime semplificato senza autorizzazioni. Fissa criteri di integrazione visiva, limiti dimensionali e requisiti tecnici legati alla potenza e all’esposizione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento alla norma EN 62232:2017. Esclude i sistemi di antenna attivi e impone agli operatori un obbligo di notifica dell’installazione e dell’ubicazione alle autorità competenti. Si applica dal 21 dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Definisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata per il regime di installazione esente da autorizzazioni previsto dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Ambito di applicazione
Si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, installati nell’Unione europea, per stabilire quando essi possono beneficiare di un regime di installazione senza autorizzazioni. Restano esclusi dal campo di applicazione i punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di sistema di antenna attivo (AAS). Il regolamento disciplina anche gli obblighi di notifica verso le autorità competenti da parte degli operatori che installano tali punti di accesso e salva le competenze degli Stati membri in materia di livelli aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché le misure nazionali su sicurezza, servizi pubblici e proprietà privata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/911 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, precisando quando i punti di accesso senza fili di portata limitata possono essere installati in un regime semplificato ed esente da autorizzazioni. La disciplina è costruita per favorire una diffusione a basso impatto visivo e con adeguate garanzie per la salute pubblica e per l’esposizione ai campi elettromagnetici, richiamando la raccomandazione 1999/519/CE e la norma EN 62232:2017.
Ambito oggettivo e definizioni
Il regolamento si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata definiti dalla direttiva (UE) 2018/1972, ma non si estende ai sistemi di antenna attivi (AAS). Ai fini dell’atto vengono precisate le nozioni di EIRP, sistema di antenna, AAS, ambiente al chiuso e all’aperto. La definizione di AAS è rilevante perché esclude dal regime i sistemi in cui i parametri dell’antenna sono modificati dinamicamente in risposta all’ambiente radio, mentre non rientra in tale nozione il semplice downtilt elettrico fisso.
Caratteristiche fisiche e integrazione visiva
L’articolo 3 richiede che i punti di accesso siano completamente e in sicurezza integrati nella struttura di sostegno, in modo da risultare invisibili al pubblico, oppure, in alternativa, che rispettino le condizioni tecniche e visive dell’allegato A e i requisiti della norma europea indicata nell’allegato B. L’allegato A pone un limite di 20 litri al volume della parte visibile del singolo punto di accesso; lo stesso limite si applica al volume complessivo delle parti visibili di più punti di accesso distinti co-locati su uno stesso sito infrastrutturale di superficie ridotta, come un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus.
Quando il sistema di antenna e altri componenti sono installati separatamente, le parti che eccedono i 20 litri devono essere rese invisibili. Inoltre, il punto di accesso deve mantenere coerenza visiva con la struttura di sostegno, avere dimensioni proporzionate, forma coerente, colori neutri e cavi nascosti, senza generare ulteriore ingombro visivo in presenza di altri punti di accesso già installati in siti adiacenti. È previsto anche che peso e forma non impongano un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.
Requisiti tecnici e limiti di esposizione
L’allegato B impone la conformità alle classi di installazione E0, E2 ed E10 della norma EN 62232:2017, che disciplina la valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici nei pressi delle stazioni radio base. I punti di accesso di classe E10 possono essere installati soltanto all’aperto oppure in spazi al chiuso con soffitto di almeno 4 metri. In caso di co-locazione di più sistemi di antenna, i criteri di EIRP della norma devono essere applicati alla somma delle EIRP di tutti i sistemi co-locati o delle loro parti.
Installazione in interni e contesti sensibili
I considerando chiariscono che l’installazione al chiuso dei punti di accesso di classe E10, in ragione del limite di volume di 20 litri, è concepita per grandi spazi interni con soffitto alto almeno 4 metri, quali musei, stadi, centri congressi, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie e centri commerciali. Questa impostazione riflette l’esigenza di conciliare l’impatto visivo minimo con la tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Notifica e monitoraggio pubblico
Gli operatori che installano punti di accesso conformi devono notificare alle autorità competenti l’installazione e l’ubicazione dei punti di accesso. La previsione mira a consentire la supervisione e il monitoraggio da parte delle autorità, soprattutto nei casi di co-locazione di più sistemi di antenna. Il regolamento prevede inoltre che la sua attuazione sia monitorata periodicamente per consentirne un futuro riesame, anche alla luce dell’evoluzione delle pratiche nazionali e della normazione tecnica, in particolare con riferimento all’eventuale inclusione dei sistemi di antenna attivi.
Rapporti con il diritto nazionale e altre competenze
Il regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri nel determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o aggregazione locale di più punti di accesso e nel garantire il rispetto dei relativi limiti tramite strumenti diversi dai permessi individuali. Restano altresì salve le misure nazionali in materia di sicurezza, fornitura di servizi pubblici e rispetto della proprietà privata, inclusa la facoltà dei proprietari di decidere l’uso dei beni di loro proprietà. È inoltre espressamente fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare regimi nazionali meno restrittivi, al fine di favorire una concentrazione proporzionata delle installazioni e un basso impatto visivo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 dicembre 2020. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e esclusione degli AAS
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. Sono esclusi i punti di accesso senza fili di portata limitata con sistema di antenna attivo.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce: EIRP (potenza isotropa equivalente irradiata), sistema di antenna, sistema di antenna attivo (AAS), ambiente "al chiuso" e ambiente "all’aperto". La definizione di AAS precisa che si tratta di un sistema in cui ampiezza e/o fase tra gli elementi d’antenna sono modificate continuamente, con esclusione del beamforming a lungo termine come il downtilt elettrico fisso.
Requisiti di integrazione visiva e tecnica
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede che i punti di accesso siano completamente e in sicurezza integrati nella struttura di sostegno e quindi invisibili al pubblico, oppure soddisfino le condizioni dell’allegato, lettera A, e rispettino i requisiti della norma europea di cui all’allegato, lettera B.
Notifica all’autorità competente
L’articolo 3, paragrafo 3, impone agli operatori che hanno installato punti di accesso conformi di notificare alle autorità competenti l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso.
Esposizione elettromagnetica e competenze nazionali
L’articolo 3, paragrafo 2, salva il potere degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o aggregazione locale di più punti di accesso e di garantire il rispetto dei limiti applicabili mediante strumenti diversi dai permessi individuali.
Condizioni dimensionali e visive dell’allegato A
L’allegato A prevede che il volume totale della parte visibile di un punto di accesso non superi 20 litri; per più punti di accesso co-locati su uno stesso sito infrastrutturale di superficie ridotta, il volume complessivo delle parti visibili non deve superare 20 litri. Le parti eccedenti i 20 litri, se il sistema è separato, devono essere rese invisibili. Sono richiesti coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate, forma coerente, colori neutri, cavi nascosti e assenza di ulteriore ingombro visivo; peso e forma non devono richiedere rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.
Requisiti tecnici e classi di installazione EN 62232:2017
L’allegato B richiede la conformità alle classi di installazione E0, E2 ed E10 della norma EN 62232:2017. I punti di accesso di classe E10 possono essere installati solo all’aperto o in spazi chiusi con soffitto alto almeno 4 metri. In caso di più sistemi di antenna co-locati, i criteri EIRP si applicano alla somma delle EIRP di tutti i sistemi co-locati o delle loro parti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 21 dicembre 2020. È inoltre specificato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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