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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2406 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sui trasferimenti di beni e diritti - Trust - Vincolo di destinazione - Costituzione di vincoli - Beneficiario - Irrilevanza - Trustee.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione di un trust e, più precisamente, alla creazione del vincolo di destinazione. Il ricorrente sosteneva che l'imposta non potesse essere applicata in assenza di un effettivo trasferimento di beni o diritti al beneficiario, valorizzando la posizione di quest'ultimo. La decisione ha invece chiarito che l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 assoggetta a imposizione direttamente la costituzione del vincolo di destinazione, senza che sia necessario un trasferimento immediato dei beni al beneficiario. Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, è irrilevante la specifica posizione del beneficiario, potendo essere considerato soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi anche il trustee.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, con conferma dell'applicabilità dell'imposta alla costituzione del trust o del vincolo di destinazione. La tassazione non dipende dalla realizzazione di un trasferimento patrimoniale definitivo in favore del beneficiario, poiché il presupposto impositivo è individuato nella costituzione stessa del vincolo. Il trustee può essere correttamente individuato quale soggetto passivo o soggetto di riferimento per i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006

    istituisce un'imposta non già sul trasferimento di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, bensì direttamente sulla costituzione di vincoli

    La norma individua il presupposto dell'imposta nella costituzione del vincolo di destinazione, anche quando non vi sia ancora un trasferimento definitivo dei beni o dei diritti al beneficiario.

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta può trovare applicazione alla costituzione di un trust o di altro vincolo di destinazione secondo la disciplina prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006.

Massime di principio

  • Nella costituzione di un trust, l'imposizione può sorgere già con la creazione del vincolo di destinazione, senza attendere l'attribuzione finale dei beni al beneficiario.
  • L'assenza di un trasferimento immediato e definitivo al beneficiario non esclude necessariamente l'applicazione dell'imposta, se la legge considera imponibile la costituzione del vincolo in sé.
  • Ai fini fiscali, il trustee può essere individuato come soggetto passivo o come soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, anche se non è il beneficiario finale dei beni.
  • La posizione del beneficiario non è decisiva per stabilire il presupposto dell'imposta quando questo è collegato direttamente alla costituzione del vincolo di destinazione.

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