Cassazione Penale, Sentenza n. 16442/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su plurime censure relative a carenza e insufficienza della motivazione della sentenza di appello: mancata autonoma valutazione degli argomenti d'appello e delle prove difensive, mera riproposizione delle conclusioni del primo grado; specifiche doglianze relative alla qualificazione di Prodech s.r.l. come "cartiera" senza adeguata valutazione degli indici di operatività (contratto di locazione, progetto di espansione commerciale con A.D. Compound/Ikea, autorizzazioni ambientali, personale dipendente, modalità di conto lavorazione), mancata considerazione della sentenza della Corte tributaria che aveva ritenuto Prodech operativa, e criticata inversione dell'onere probatorio con richiesta di prova dell'effettività delle prestazioni in capo alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato carenze motivazionali rilevanti: la Corte territoriale non ha compiuto una ricognizione concreta ed esaustiva degli elementi sintomatici dell'inesistenza dell'attività imprenditoriale della Prodech, non ha affrontato e confutato compiutamente le argomentazioni difensive (autorizzazioni ambientali, personale, progetto commerciale, conto lavorazione, andamento contabile) né ha spiegato logicamente la ritenuta fraudolenza delle operazioni contestate; inoltre la Cassazione ha dato valore al fatto che il giudice tributario, con decisione del 06/06/2023, aveva ritenuto Prodech operativa, circostanza che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato o motivatamente respinto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Articolo relativo ai reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti); nella sentenza è la norma penale sulla base della quale è stata contestata l'emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Articolo relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di terzi; contestazione penale per fatture emesse da Prodech/AD Compound e usate per evadere IVA e imposte sui redditi.
codice di procedura penale, art. 125
Norma sulla motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente e non rispondente ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti.
codice di procedura penale, art. 546
Norma sul contenuto della motivazione in sede d'appello; la Corte d'appello è stata censurata per mancata risposta a specifici mezzi di impugnazione e per aver riprodotto senza autonomo esame le argomentazioni del primo grado.
Costituzione, art. 27, comma 2
Richiamata in relazione al principio di presumibile non colpevolezza e alla necessità che la responsabilità penale sia accertata con motivazione adeguata; la Cassazione evidenzia che non si può operare una inversione dell'onere della prova.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, comma 2
Richiamata rispetto al principio della presunzione d'innocenza e alla necessità di motivazione logica e completa delle decisioni che incidono sulla responsabilità penale.
codice di procedura penale, art. 192
Norma concernente l'onere della prova orale/documentale; invocata in punti relativi alla valutazione probatoria e alla pretesa inversione dell'onere della prova.
codice di procedura penale, art. 533
Norma che disciplina i contenuti dell'ordinanza di rimessione e della motivazione; in combinato con gli artt. 125/546, è stata richiamata per censurare la genericità motivazionale della sentenza di appello.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve fornire una motivazione autonoma e specifica; non è sufficiente riprodurre le argomentazioni del primo grado: ogni passaggio rilevante e le repliche alle tesi difensive devono essere esplicitamente affrontate.
- L'accertamento della fittizietà societaria (qualificazione di "cartiera") richiede una valutazione organica e motivata di tutti gli indici: contratti, autorizzazioni, personale, impianti, flussi economici reali, modalità operative (es. conto lavorazione) e non può fondarsi su un singolo elemento come l'omesso versamento IVA per un solo anno.
- La presenza di autorizzazioni ambientali, di personale stabile, di contratti e di documentazione contabile coerente costituisce un indice rilevante di operatività che la pubblica accusa deve confutare con argomenti e prove specifiche prima di sostenere l'inesistenza dell'attività.
- La giudicatura penale deve considerare, e quando necessario motivatamente distinguere, le determinazioni del giudice tributario: una decisione favorevole della giustizia tributaria su operatività societaria è elemento pertinente che la Corte penale deve valutare e motivare se ne disconosce gli effetti.
- Non è ammessa un'inversione dell'onere della prova: spetta all'accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la natura fittizia delle operazioni; la difesa non è tenuta a provare l'effettiva prestazione a meno che non vengano poste a fondamento elementi probatori concreti e motivati.
- Sull'aspetto del vantaggio fiscale (es. aggiramento del meccanismo del reverse charge), è necessario collegare fattualmente l'assetto societario e le operazioni contestate a un concreto vantaggio illecito; la mera irregolarità contabile o un'omissione isolata non bastano a dimostrare il piano evasivo.
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