Sentenza n. 4622/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 2256.2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.12.2024, e notificata il 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 13 febbraio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'infruttuosa notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che il Ministero avesse adempiuto. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, al pagamento del dovuto, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano decorsi sia il termine processuale per la proposizione dell'ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora fosse ormai decorso il periodo temporale entro il quale il beneficio doveva essere fruito, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo il Ministero trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di predisporre lo stanziamento e di compiere tutte le fasi contabili necessarie al pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'adempimento non può essere impedito dall'esaurimento dei fondi o dalla mancanza di disponibilità di cassa.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, il cui diritto era stato accertato dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di prestazione o di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per fruire di un beneficio non è più utilizzabile a causa dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'assenza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'attivazione delle iniziative esecutive conseguenti all'inadempimento.
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