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Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione prima, sez. I, n. 2187 del 29 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202509943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva definito il giudizio relativo alla procedura di affidamento del servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa affidataria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua esecuzione. Nella pendenza del giudizio di primo grado, la stazione appaltante aveva prorogato l’affidamento del servizio all’impresa, fino al 31 gennaio 2026, in considerazione del carattere essenziale del servizio e della necessità di evitarne l’interruzione. Il testo non espone i motivi di merito dell’appello, ma esclusivamente le ragioni poste a fondamento della domanda cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il giudice ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’interesse pubblico alla continuità del servizio essenziale sino alla definizione del giudizio d’appello, anche alla luce della proroga disposta dalla stazione appaltante. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per il 31 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale disciplina processuale applicabile al contenzioso relativo alla procedura di affidamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello relativo a una procedura di affidamento, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza dell’interesse alla continuità di un servizio essenziale fino alla definizione del giudizio.
  • La proroga temporanea dell’affidamento disposta dalla stazione appaltante, motivata dalla necessità di evitare l’interruzione di un servizio essenziale nelle more del giudizio, costituisce elemento rilevante per valutare la domanda cautelare.
  • In sede cautelare, l’interesse pubblico alla non interruzione di un servizio essenziale può prevalere sugli interessi contrapposti e giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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