Ordinanza n. 212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione prima, sez. I, n. 2187 del 29 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva definito il giudizio relativo alla procedura di affidamento del servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa affidataria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua esecuzione. Nella pendenza del giudizio di primo grado, la stazione appaltante aveva prorogato l’affidamento del servizio all’impresa, fino al 31 gennaio 2026, in considerazione del carattere essenziale del servizio e della necessità di evitarne l’interruzione. Il testo non espone i motivi di merito dell’appello, ma esclusivamente le ragioni poste a fondamento della domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il giudice ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’interesse pubblico alla continuità del servizio essenziale sino alla definizione del giudizio d’appello, anche alla luce della proroga disposta dalla stazione appaltante. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per il 31 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale applicabile al contenzioso relativo alla procedura di affidamento.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello relativo a una procedura di affidamento, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza dell’interesse alla continuità di un servizio essenziale fino alla definizione del giudizio.
- La proroga temporanea dell’affidamento disposta dalla stazione appaltante, motivata dalla necessità di evitare l’interruzione di un servizio essenziale nelle more del giudizio, costituisce elemento rilevante per valutare la domanda cautelare.
- In sede cautelare, l’interesse pubblico alla non interruzione di un servizio essenziale può prevalere sugli interessi contrapposti e giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →