Cassazione Civile, Ordinanza n. 02757/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, insieme ai soci, aveva impugnato avvisi di accertamento emessi per IVA e IRES 2008 nei confronti della società e per IRPEF 2008 nei confronti dei soci. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del PVC; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 7 L. n. 212 del 2000 e 4 L. n. 241 del 1990, contestando l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare la notifica ante tempus; il secondo motivo, poi assorbito, non è desumibile in dettaglio dal testo. L'Amministrazione ha resistito con controricorso e ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso per cassazione, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente e dei soci. Ha inoltre compensato le spese del merito e ha regolato le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, con liquidazione in favore della società; il testo fornito si interrompe prima della quantificazione finale.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
termine dilatorio di sessanta giorni
Nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, l'inosservanza del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato insieme all'art. 4 L. n. 241 del 1990 per escludere la sussistenza di ragioni di urgenza che giustificassero l'emissione anticipata dell'atto impositivo.
art. 4 L. n. 241 del 1990
Richiamato per affermare che, nel caso concreto, non risultavano specifiche ragioni di urgenza idonee a legittimare la notifica ante tempus.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il prossimo spirare del termine di decadenza non costituisce di per sé ragione di urgenza idonea a sanare l'inosservanza del termine dilatorio.
Massime di principio
- In presenza di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del PVC, poiché tale termine garantisce il contraddittorio procedimentale.
- La violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente determina, di regola, l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario controverso.
- L'imminenza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra, da sola, un'urgenza sufficiente a consentire la notifica anticipata dell'avviso di accertamento.
- Quando la nullità o illegittimità dell'accertamento presupposto investe anche gli atti consequenziali emessi nei confronti dei soci, questi ultimi possono essere travolti per derivazione.
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