Sentenza n. 2388/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione civile - Lavoro e Previdenza, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 151/2025, passata in giudicato, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 31 ottobre 2025 e la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 25 aprile 2025. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario deve operare senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, sul presupposto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Gli artt. 112 e 114 c.p.a. consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e permettono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento, fissando termini e disponendo, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso esaminato il termine risultava rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Per l’azione di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, fissando anche il termine per l’intervento sostitutivo.
- La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001 può essere applicata analogicamente ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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