Cassazione Civile, Ordinanza n. 23169/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per Tarsu relativa, secondo il ricorso introduttivo, all'anno 2011, deducendo tra l'altro la mancata notifica preventiva dell'avviso di accertamento e l'insussistenza del presupposto impositivo per l'area che assumeva essere stata rilasciata. La CTP aveva accolto il ricorso rilevando la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento; la CTR aveva rigettato l'appello del Comune. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 18 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso di primo grado fosse inammissibile per indeterminatezza dell'atto impugnato, poiché la cartella era indicata come relativa al 2011 ma dagli allegati sarebbe emersa quella del 2012; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/1993, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non specificamente censurata in appello la ratio della CTP, secondo cui la cartella Tarsu 2012 era illegittima perché non preceduta da avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente riferiti a violazioni di legge, investissero un duplice error in procedendo sull'individuazione del petitum del ricorso introduttivo e sulla lettura dell'atto di appello. Tuttavia il ricorso era privo di autosufficienza, perché gli atti processuali e i documenti su cui le censure si fondavano non erano stati allegati al ricorso per cassazione, né integralmente trascritti nelle parti essenziali, né localizzati con precisione nel fascicolo di merito. Per tale ragione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva della contribuente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 18 e 21 d.lgs. 546/1992
Sono richiamati come norme sulla forma e sull'oggetto del ricorso tributario; la loro violazione era dedotta per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'atto impugnato.
art. 72 d.lgs. 507/1993
È richiamato come norma ritenuta dal ricorrente erroneamente applicata in ordine alla necessità della preventiva notifica dell'avviso di accertamento per l'esazione della Tarsu.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancata allegazione degli atti e documenti su cui si fondava il ricorso, ovvero la mancata precisa indicazione della loro collocazione nel fascicolo, ha comportato difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
È richiamato, insieme all'art. 369 c.p.c., quale prescrizione imposta per consentire alla Corte di esaminare direttamente gli atti e i documenti posti a base della censura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando nel ricorso per cassazione si deduce un vizio che comporta nullità del procedimento o della sentenza, la Corte può esaminare direttamente gli atti e i documenti rilevanti, ma solo se il ricorrente ha rispettato rigorosamente gli oneri di allegazione, trascrizione e localizzazione previsti dal codice di rito.
- La censura che investe l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda o del petitum richiede che nel ricorso per cassazione siano riprodotti in modo autosufficiente gli atti processuali e i documenti su cui si fonda la dedotta nullità.
- In assenza di allegazione o riproduzione essenziale degli atti processuali rilevanti, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza, anche se formalmente prospetta errori in procedendo.
- La mancata specifica indicazione della collocazione degli atti e documenti nel fascicolo di merito impedisce il controllo della Corte e determina inammissibilità del ricorso.
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