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Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, - della nota prot. n. 0009643 del 5.8.2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto d’appalto Rep. 88 del 28.5.2024 relativo all’appalto avente ad oggetto “Progetto per la costruzione di nuovi loculari ed ossari in aree libere all’interno del cimitero di -OMISSIS- nella forma di “partenariato pubblico – privato” convenzione per i lavori di costruzione di loculi ed ossari con annessa gestione lampade votive nel cimitero di -OMISSIS- D.lgs. n. 56/2016” CIG: A02C65D6A9 – CUP: I85I23000220005; - della nota prot. n. 9518 del 1.8.2025, ancorché non conosciuta, con cui la Centrale Unica di Committenza -OMISSIS- ha comunicato al Comune di -OMISSIS- l’intervenuta adozione da parte dell’UTG di Siracusa del provvedimento interdittivo prot. n. 0055520 del 24.7.2025 a danno dell’esponente; - delle note prot. n. 55760 e 0055736 del 24.7.2025, ancorché non conosciute, con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato alla CUC l’intervenuta adozione a carico della società esponente della già citata misura interdittiva; - della nota prot. n. 369 del 28.08.2025, ancorché non conosciuta, con cui l’Ente comunale ha adottato a danno dell’esponente il provvedimento di risoluzione del succitato contatto d’appalto Rep. n. 88/2024; - della successiva nota prot. n. 0012132 del 1.10.2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha illegittimamente richiesto all’esponente il pagamento di 60.000,00 € a titolo di obbligazione restitutoria; - per quanto di ragione, della nota prot. n. 3692 del 25.03.2025, ancorché non conosciuta, richiamata nel precedente provvedimento; - della nota prot. n. 0012131 dell’1.10.2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha escusso, a prima richiesta, la polizza fideiussoria n. 024129 del 16.5.2025 rilasciata in favore dell’Esponente da -OMISSIS- per un importo Garantito di 31.044,75 €; - del diniego tacito frapposto dall’amministrazione alle note del 9.10.2025 e 7.11.2025 con cui l’esponente ha diffidato il Comune a voler riconsiderare le proprie determinazioni lesive assunte a danno dell’esponente; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese alla determina di revoca; - per quanto occorra, della presupposta misura interdittiva adottata dalla prefettura di Siracusa il 24.7.2025, ancorché già annullata dal Tar Sicilia - Sede di Catania; - di ogni ulteriore atto istruttorio presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: risoluzione, qualificata sostanzialmente come recesso, da un contratto di appalto/concessione per sopravvenuta interdittiva antimafia, richiesta restitutoria, escussione della garanzia fideiussoria e mancata riconsiderazione degli atti dopo l'annullamento dell'interdittiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune, dopo l'adozione di un'informazione interdittiva antimafia da parte della Prefettura, aveva comunicato l'avvio del procedimento e poi disposto la risoluzione del contratto, richiesto la restituzione di 60.000 euro ed escusso la garanzia fideiussoria. Ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti per le stesse ragioni poste a fondamento dell'impugnazione dell'interdittiva, successivamente annullata dal TAR, nonché l'illegittimità autonoma per violazione dell'art. 94 d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo la ricorrente, una volta annullata l'interdittiva, il Comune avrebbe dovuto esercitare l'autotutela e caducare la risoluzione, la richiesta restitutoria e l'escussione della polizza. È stata inoltre contestata l'inerzia del Comune sulle richieste di riconsiderazione del 9 ottobre e del 7 novembre 2025. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità o tardività di alcune impugnazioni, il difetto di interesse e di giurisdizione e l'infondatezza delle censure; l'Amministrazione statale ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto. Sono state ritenute inammissibili le impugnazioni della comunicazione di avvio del procedimento, delle comunicazioni informative della Centrale Unica di Committenza e della Prefettura e della nota relativa all'incontro tra le parti, perché atti endoprocedimentali o meramente informativi privi di autonoma lesività. È stata dichiarata inammissibile anche l'impugnazione dell'interdittiva prefettizia, già impugnata e annullata con precedente sentenza, per violazione del ne bis in idem e carenza di interesse; inoltre, tale impugnazione era tardiva. La controversia sulla risoluzione/recesso è stata ritenuta appartenente alla giurisdizione amministrativa, poiché il recesso per sopravvenuta interdittiva antimafia costituisce esercizio di un potere pubblicistico della stazione appaltante anche nella fase esecutiva. Nel merito, la risoluzione è stata ritenuta legittima: al momento della sua adozione l'interdittiva era efficace, non sospesa e vincolava il Comune, che non poteva sindacare i presupposti dell'interdittiva né attendere l'esito del giudizio promosso contro di essa. La successiva sentenza di annullamento dell'interdittiva non incide sulla legittimità del recesso, da valutare secondo il principio tempus regit actum e con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione. Sono state respinte anche le censure contro la richiesta restitutoria e l'escussione della garanzia: le doglianze erano generiche e la società non aveva contestato specificamente né il titolo dell'obbligazione restitutoria né i calcoli del quantum. È stata infine respinta la contestazione del diniego tacito, poiché il Comune aveva manifestato espressamente, con nota del 13 novembre 2025, le ragioni del mancato riesame. La società è stata condannata a pagare al Comune 1.500 euro di spese, oltre accessori; spese compensate nei rapporti con l'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    recede dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite

    La sopravvenienza dell'interdittiva antimafia durante l'esecuzione del contratto impone alla stazione appaltante il recesso, salvo il pagamento delle opere eseguite e il rimborso delle spese nei limiti delle utilità conseguite.

  • art. 92, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto

    Il recesso opera anche quando gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva emergano dopo la stipula del contratto.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011

    La stazione appaltante può non recedere soltanto in presenza degli eccezionali presupposti previsti dalla disposizione.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    La società aveva richiamato la domanda di ammissione al controllo giudiziario volontario, ma tale circostanza non ha impedito l'adozione e l'efficacia del recesso nel caso deciso.

  • artt. 119 e 120 c.p.a.

    Il TAR ha escluso l'applicazione del rito speciale e dei relativi termini abbreviati all'impugnazione della richiesta restitutoria e dell'escussione della garanzia, non ravvisando la relativa ratio nella fattispecie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un'interdittiva antimafia efficace sopravviene durante l'esecuzione di un contratto pubblico, la stazione appaltante deve recedere dal contratto, salvo l'eventuale esercizio della facoltà prevista dall'art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011 in presenza dei relativi presupposti eccezionali.
  • La stazione appaltante non può sindacare nel merito i presupposti dell'interdittiva antimafia, né può sospendere o differire il recesso in attesa della decisione del giudice amministrativo, se l'interdittiva è efficace e non è stata sospesa.
  • La legittimità del recesso adottato in presenza di un'interdittiva efficace deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione; il successivo annullamento giurisdizionale dell'interdittiva non rende automaticamente illegittimo il recesso già disposto.
  • Il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta interdittiva antimafia costituisce esercizio di un potere pubblicistico anche nella fase esecutiva del contratto; le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa.
  • Sono inammissibili le impugnazioni rivolte contro atti endoprocedimentali o meramente informativi privi di autonoma lesività; è inoltre inammissibile, per carenza di interesse e violazione del ne bis in idem, l'impugnazione di un'interdittiva già annullata in altro giudizio, ferma anche la sua eventuale tardività.
  • Le censure contro una richiesta restitutoria e l'escussione di una garanzia fideiussoria sono generiche quando il ricorrente non contesta specificamente né il titolo dell'obbligazione né i criteri e i calcoli utilizzati per determinare l'importo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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