Tribunale, Sentenza T-74/18
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019. — Visi/one GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un porta schede informative per veicoli – Disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. — Causa T-74/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Visi/one contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno o modello registrato relativo a un porta schede informative per veicoli. Ritiene provata la divulgazione del modello anteriore sulla base di cataloghi EasyFix e di un catalogo terzo, nonché corretta la valutazione secondo cui il disegno o modello contestato non presentava carattere individuale. Esclude anche la violazione del diritto di essere ascoltata e dell’obbligo di motivazione. Le spese sono compensate per ragioni di equità, a causa dell’invio disordinato della documentazione da parte dell’EUIPO.
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per assenza di carattere individuale, con contestazione della prova della divulgazione del modello anteriore e del confronto tra le impressioni generali.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto provata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la divulgazione di un disegno o modello anteriore mediante cataloghi e altri documenti prodotti dal richiedente la nullità; se abbia violato il diritto di essere ascoltata o l’obbligo di motivazione; e se abbia correttamente concluso che il disegno o modello registrato era privo di carattere individuale ai sensi degli articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che la divulgazione di un disegno o modello anteriore può essere provata con un insieme di documenti concreti e oggettivi, valutati complessivamente, senza che il richiedente la nullità debba seguire una forma probatoria predeterminata; cataloghi datati e coerenti tra loro possono bastare a dimostrare sia la divulgazione sia la sua anteriorità. Inoltre, in sede di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultima può riesaminare integralmente il merito e fondare la propria decisione su qualsiasi modello anteriore invocato, purché le parti abbiano potuto presentare osservazioni sugli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Quanto al merito, un disegno o modello registrato è privo di carattere individuale quando, tenuto conto dell’elevato margine di libertà dell’autore e della percezione dell’utilizzatore informato, l’impressione generale non differisce in modo significativo da quella prodotta dal disegno o modello anteriore divulgato; differenze minime di proporzioni o di posizione di elementi decorativi non sono sufficienti.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 4, 5, 6, 7, 25, paragrafo 1, lettera b), 55-60, 60, paragrafo 1, 62
- Regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità di un disegno o modello comunitario per assenza di carattere individuale
La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità avente ad oggetto un disegno o modello comunitario registrato per un porta schede informative per veicoli. Il Tribunale esamina sia la prova della divulgazione di un modello anteriore sia la valutazione del carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002.
Fatti e procedimento amministrativo
Visi/one GmbH aveva ottenuto il 28 novembre 2013 la registrazione del disegno o modello comunitario n. 1391114-0001, pubblicato nel 2014. EasyFix GmbH ha poi chiesto la dichiarazione di nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, deducendo mancanza di novità e di carattere individuale. La divisione di annullamento ha accolto la domanda e la commissione di ricorso, con decisione del 4 dicembre 2017, ha respinto il ricorso di Visi/one confermando la nullità per assenza di carattere individuale.
Motivi di ricorso
La ricorrente ha dedotto quattro motivi:
- erronea valutazione delle prove relative alla divulgazione del disegno o modello anteriore, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
- violazione del diritto di essere ascoltata, ai sensi dell’articolo 62, seconda frase;
- violazione dell’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 62, prima frase;
- erronea valutazione dell’assenza di carattere individuale, in violazione degli articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b).
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sulla divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore;
- l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 sul carattere individuale;
- l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), sul motivo di nullità per mancanza dei requisiti degli articoli da 4 a 9;
- l’articolo 60, paragrafo 1, sul riesame pieno da parte della commissione di ricorso;
- l’articolo 62 del regolamento n. 6/2002 sul diritto di essere ascoltati e sull’obbligo di motivazione;
- il regolamento (CE) n. 2245/2002 sulle modalità applicative;
- l’articolo 296 TFUE quale parametro dell’obbligo di motivazione.
Prova della divulgazione del disegno o modello anteriore
Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 6/2002 non impone una forma particolare di prova: il richiedente la nullità può presentare qualunque elemento utile, e l’EUIPO deve valutarli complessivamente. La divulgazione non può essere dimostrata da mere probabilità o presunzioni, ma solo mediante elementi concreti e oggettivi, apprezzati anche in base alla loro verosimiglianza, origine, destinatario e contesto di elaborazione.
Nel caso concreto, il Tribunale considera sufficienti, soprattutto, i cataloghi EasyFix prodotti nell’allegato B e il catalogo AHB dell’allegato C. Dalla pagina 2 del catalogo "2010/11" emerge il supporto per schede informative contestato; dalla pagina 1, con riferimenti all’Automechanika 2010 e al 2011, deriva l’anteriorità rispetto al deposito del 28 novembre 2013. Le incongruenze nella numerazione scannerizzata trasmessa alla ricorrente non incidono sul valore probatorio degli originali. Il Tribunale osserva inoltre che estratti di catalogo possono essere utilizzati come prova e che i dubbi formulati dalla ricorrente non scalfiscono l’insieme di indizi concordanti.
Diritto di essere ascoltata e riesame pieno della commissione di ricorso
Quanto alla presunta violazione del diritto di difesa, il Tribunale osserva che la ricorrente aveva già potuto esprimersi sugli elementi pertinenti nel corso del procedimento. Inoltre, la commissione di ricorso, in forza dell’articolo 60, paragrafo 1, è chiamata a un nuovo esame completo del merito e può fondare la decisione su qualunque disegno o modello anteriore invocato dal richiedente la nullità.
Il diritto di essere ascoltata non impone però di consentire alle parti di reagire alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare. Poiché i documenti negli allegati A e D erano già nel fascicolo e la ricorrente aveva potuto discuterli, il motivo è respinto.
Obbligo di motivazione
Sul terzo motivo, il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione della commissione di ricorso sul documento dell’allegato C, datato 2011. La menzione dell’anno sul documento era evidente e la motivazione poteva essere anche implicita, purché chiara per le parti e per il giudice. Inoltre, la decisione impugnata non si fondava solo sull’allegato C, ma soprattutto sull’allegato B; pertanto, non era richiesta un’argomentazione ulteriore.
Carattere individuale: utilizzatore informato e margine di libertà dell’autore
Il Tribunale conferma la definizione di utilizzatore informato adottata dall’EUIPO: commercianti e responsabili acquisti che usano i supporti per l’esposizione dei prezzi. Tale figura ha una conoscenza del settore superiore a quella del consumatore medio, ma non quella dello specialista capace di cogliere differenze minime nei dettagli.
Quanto al margine di libertà dell’autore, il Tribunale condivide la valutazione di ampia libertà creativa per i porta schede informative per veicoli, sia nella forma sia nel materiale. La ricorrente non ha dimostrato vincoli tecnici o normativi tali da imporre una forma specifica; la semplice tendenza del mercato o l’uso frequente del formato A4 non costituiscono restrizioni giuridicamente rilevanti.
Confronto delle impressioni generali
Nel confronto tra il disegno o modello contestato e il modello anteriore, il Tribunale rileva che la struttura comune è dominata da tre elementi visibili: forma rettangolare, superficie trasparente e linguetta triangolare inferiore. Le differenze di proporzioni, di curvatura della linguetta e di posizionamento leggermente più centrato sono considerate minime.
Tenuto conto dell’elevato margine di libertà dell’autore, tali differenze non sono sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Di conseguenza, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale e la nullità è correttamente dichiarata.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, pur essendo la ricorrente soccombente, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporti le proprie spese, in ragione della trasmissione disordinata delle pagine dei cataloghi da parte dell’EUIPO.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-646/17
- Sentenza · 13 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-664/17
- Sentenza · 13 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-22/18
- Sentenza · 13 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-193/18
- Sentenza · 13 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-317/18
- Sentenza · 13 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-420/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →