Corte di giustizia, Sentenza C-193/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2019. — Google LLC contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di posta elettronica su Internet – Servizio Gmail. — Causa C-193/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che Gmail rientri nella nozione di servizio di comunicazione elettronica della direttiva quadro. Pur riconoscendo che il servizio comporta operazioni tecniche di trasmissione di dati, la Corte ha ritenuto che la trasmissione dei segnali necessari al funzionamento del servizio sia garantita in sostanza dagli Internet access provider e dai gestori delle reti, non dal fornitore del servizio di posta. Di conseguenza, Google non può essere soggetta, per Gmail, all’obbligo di notifica previsto dalla normativa tedesca di recepimento. La Corte non ha esaminato la terza questione sul carattere oneroso del servizio.
Un servizio di posta elettronica su Internet privo di accesso a Internet, come Gmail, rientra o meno nella nozione di "servizio di comunicazione elettronica" ai sensi della direttiva quadro.
La questione giuridica
Se un servizio di posta elettronica via Internet, che non offre accesso a Internet, sia un servizio consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche; se rilevino il trattamento tecnico svolto dal prestatore tramite i propri server, l’eventuale imputazione della trasmissione effettuata dagli Internet access provider e la circostanza che il fornitore gestisca anche proprie reti di comunicazione elettronica; e, in subordine, come vada interpretato il requisito del servizio "fornito di norma a pagamento".
Principio di diritto
Un servizio di posta elettronica su Internet che non include la fornitura di accesso a Internet, come Gmail, non costituisce un "servizio di comunicazione elettronica" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, perché non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche: la trasmissione è assicurata in sostanza dagli Internet access provider e dai gestori delle reti attraversate, mentre le operazioni tecniche del prestatore del servizio (instradamento, ricezione, frammentazione dei messaggi, gestione dei server) non bastano, da sole, a imputargli tale trasmissione. La gestione da parte del prestatore di proprie reti di comunicazione elettronica non comporta che tutti i suoi servizi online diventino automaticamente servizi di comunicazione elettronica.
Norme richiamate
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articolo 2, lettera c)
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articolo 8
- Direttiva 2009/140/CE
- Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), articoli 3, paragrafi 2 e 3
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/34/CE
- Direttiva 2002/77/CE
Servizio di posta elettronica su Internet e nozione di servizio di comunicazione elettronica
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, nell’ambito della controversia tra Google LLC e la Bundesrepublik Deutschland relativa alla decisione della Bundesnetzagentur che aveva qualificato Gmail come servizio di telecomunicazioni, con conseguente obbligo di notifica.
Fatti e procedimento principale
Google gestisce Gmail, servizio di posta elettronica accessibile via Internet e classificabile come servizio "over-the-top". L’autorità tedesca di regolazione riteneva che Gmail integrasse un servizio di telecomunicazioni ai sensi del Telekommunikationsgesetz, in quanto consistente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, e aveva imposto a Google la notifica dell’attività. Il ricorso di Google era stato respinto in primo grado, con impugnazione poi proposta dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte si è concentrata sull’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE. È stato richiamato anche l’articolo 8 della direttiva quadro, oltre alla direttiva 2002/20/CE, menzionata dal giudice per l’obbligo di notifica, e al quadro definitorio collegato alle direttive 98/34/CE e 2002/77/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se un servizio di posta elettronica su Internet, privo di accesso a Internet, possa essere qualificato come servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali;
- se le operazioni tecniche svolte dal prestatore tramite i propri server possano integrare tale trasmissione;
- se la trasmissione effettuata dagli Internet access provider possa essere imputata al prestatore del servizio di posta;
- se la gestione di proprie reti di comunicazione elettronica da parte del prestatore influisca sulla qualificazione;
- in subordine, come interpretare il requisito del servizio "fornito di norma a pagamento".
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che la nozione di servizio di comunicazione elettronica implica che il servizio consista interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. Ha ribadito la distinzione, propria del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, tra trasmissione dei contenuti e disciplina dei contenuti stessi.
Applicando tali principi a Gmail, la Corte ha osservato che il servizio realizza certamente operazioni tecniche di invio e ricezione di pacchetti di dati, ma la trasmissione dei segnali necessari al suo funzionamento è assicurata, in sostanza, dagli Internet access provider dei mittenti e dei destinatari e dai gestori delle reti che compongono Internet. Le attività del prestatore, quali l’assegnazione degli indirizzi IP, la frammentazione dei messaggi e il loro instradamento o ricezione, non sono sufficienti a far ritenere che il servizio consista, sul piano tecnico, nella trasmissione di segnali.
La Corte ha inoltre escluso che il fatto che Google gestisca anche proprie reti di comunicazione elettronica in Germania possa estendere automaticamente tale qualifica a Gmail nel suo complesso: l’eventuale soggezione di Google a obblighi propri degli operatori di reti per la sola attività di gestione infrastrutturale non si trasferisce agli altri servizi forniti online.
Decisione
La Corte ha risposto che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di accesso a Internet, quale Gmail, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e, pertanto, non costituisce un "servizio di comunicazione elettronica" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro. La terza questione, relativa al requisito del servizio fornito di norma a pagamento, è rimasta priva di oggetto.
Principio affermato
Ai fini della direttiva quadro, il semplice fatto che un servizio di posta elettronica online implichi, dal punto di vista tecnico, l’invio e la ricezione di dati tramite Internet non basta a qualificarlo come servizio di comunicazione elettronica: occorre che il prestatore sia responsabile della trasmissione dei segnali che costituisce l’elemento principale del servizio. Se tale trasmissione è assicurata essenzialmente da terzi, il servizio non rientra nella nozione normativa e non può essere assoggettato agli obblighi regolatori riservati agli operatori di comunicazione elettronica.
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