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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-420/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2019. — IO contro Inspecteur van de rijksbelastingdienst. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Gerechtshof 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 9 e 10 – Soggetto passivo – Attività economica esercitata in “modo indipendente” – Nozione – Attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione. — Causa C-420/18

Giurisprudenza europea62018CJ0420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta la qualificazione IVA dell’attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione. Pur riconoscendo che si tratta di un’attività economica, la Corte esclude che essa sia svolta in modo indipendente quando il membro non agisce in nome proprio né sotto la propria responsabilità e non sopporta alcun rischio economico. Ne consegue che, in una situazione come quella del procedimento principale, il soggetto non è passivo IVA per tale incarico.

IVA: un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, remunerato a forfait e senza rischio economico personale, non esercita un'attività economica in modo indipendente ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE.

La questione giuridica

Se un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, che per le condizioni di lavoro e di retribuzione si trova in una posizione subordinata rispetto al consiglio, ma per il resto non è subordinato né al consiglio di vigilanza né alla fondazione, eserciti le proprie attività economiche in modo indipendente ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva IVA, e quindi sia soggetto passivo IVA.

Principio di diritto

Un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione non esercita un’attività economica in modo indipendente, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva IVA, quando non agisce in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, ma per conto e sotto la responsabilità del consiglio, e inoltre non sopporta un rischio economico proprio, percependo una retribuzione fissa non collegata né alle riunioni né alle ore effettivamente lavorate; in tal caso non è soggetto passivo IVA per tale attività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 10 della direttiva 2006/112/CE
  • Wet op de omzetbelasting 1968
  • Articolo 7 della Wet op de omzetbelasting 1968

IVA e attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, è chiamata a chiarire se l’attività di un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione sia svolta in modo indipendente ai fini dell’assoggettamento ad IVA. La controversia riguarda l’interpretazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

IO è membro del consiglio di vigilanza di una fondazione che offre stabilmente alloggio a persone in stato di bisogno. Per tale incarico percepisce una retribuzione annua lorda fissa di EUR 14.912, stabilita in base a regole di settore e non legata né alla partecipazione alle riunioni né alle ore effettivamente lavorate.

Il giudice del rinvio rileva che:

  • i membri del consiglio di vigilanza sono nominati, sospesi e revocati dal medesimo consiglio;
  • essi non possono esercitare individualmente i poteri attribuiti al consiglio;
  • la fondazione è rappresentata, in alcuni casi, congiuntamente dal presidente e da membri del consiglio di vigilanza;
  • in caso di vacanza integrale dell’organo direttivo, la gestione temporanea spetta al consiglio di vigilanza.

Il giudice nazionale osserva altresì che l’incarico è attribuito nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi e che IO non è legato da rapporti di lavoro subordinato con la fondazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce il soggetto passivo come chi esercita in modo indipendente un’attività economica;
  • l’articolo 10 della stessa direttiva, che esclude i lavoratori dipendenti e altre persone soggette a vincoli di subordinazione;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 7 della Wet op de omzetbelasting 1968, richiamato solo nel contesto del diritto nazionale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, che non è subordinato né al consiglio né alla fondazione quanto all’esercizio della funzione, ma che si trova in posizione subordinata rispetto al consiglio per condizioni di lavoro e retribuzione, svolga un’attività economica in modo indipendente e sia quindi soggetto passivo IVA.

Ragionamento della Corte: attività economica

La Corte osserva anzitutto che l’attività in questione costituisce un’attività economica. Essa presenta infatti carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo. È irrilevante che la remunerazione sia forfettaria e annua, anziché parametrata a prestazioni individuali o alle ore di lavoro.

La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui occorrerebbero iniziative attive di tipo commerciale per integrare un’attività economica: tale impostazione non deriva dalla giurisprudenza richiamata e, in ogni caso, la nozione di attività economica è oggettiva e prescinde dagli scopi e dai risultati perseguiti.

Ragionamento della Corte: esercizio in modo indipendente

Sul punto decisivo dell’indipendenza, la Corte sviluppa un duplice passaggio.

1. Esclusione dell’articolo 10 della direttiva IVA

La Corte rileva che IO non può essere considerato lavoratore dipendente. Il rapporto non è qualificabile come contratto di lavoro subordinato, bensì come contratto di prestazione di servizi. Inoltre, non emerge un vincolo di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro, perché:

  • i membri del consiglio di vigilanza non ricevono istruzioni dall’organo direttivo;
  • la loro funzione consiste proprio nel controllare in modo indipendente la strategia e l’andamento generale della fondazione;
  • il consiglio di vigilanza disciplina autonomamente le proprie modalità di lavoro, senza imporre ai membri modalità individuali di esercizio del mandato.

Per tali ragioni, la Corte esclude l’applicazione dell’articolo 10.

2. Mancanza di indipendenza ai sensi dell’articolo 9

Ai fini dell’articolo 9, la Corte verifica se il soggetto agisca in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, e se sopporti il rischio economico dell’attività.

Nel caso di specie, il membro del consiglio di vigilanza:

  • non agisce in nome proprio né per proprio conto;
  • agisce per conto e sotto la responsabilità del consiglio nel suo complesso;
  • non sopporta rischio economico personale;
  • percepisce una retribuzione fissa, non dipendente dalla presenza alle riunioni o dal numero di ore lavorate.

La Corte sottolinea che, a differenza di un imprenditore, tale soggetto non incide in modo significativo sulle entrate e sulle spese della propria attività e non subisce direttamente conseguenze economiche in caso di negligenza, che può rilevare solo ai fini della revoca secondo una procedura particolare.

Decisione

La Corte afferma che un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, in una situazione come quella di IO, non esercita un’attività economica in modo indipendente ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva IVA. Di conseguenza, non deve essere qualificato come soggetto passivo IVA per l’attività svolta nell’ambito di tale incarico.

Principio affermato

L’attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione non è svolta in modo indipendente, e dunque non integra la qualità di soggetto passivo IVA, quando il membro agisce per conto e sotto la responsabilità del consiglio, senza vincoli di subordinazione gerarchica ma anche senza assumere responsabilità propria e senza sopportare il rischio economico dell’incarico, percependo una remunerazione fissa svincolata da presenza e ore lavorate.

Spese

La Corte precisa infine che spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento principale e che le spese sostenute dagli altri soggetti intervenuti non sono ripetibili.

Come è indicizzato

Materieivasoggetto passivoattività economicaindipendenza nell'esercizio dell'attivitàgovernance di fondazioni

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