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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-646/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2019. — Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e Francesco Legrottaglie contro Gianluca Moro. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 4 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Informazione su ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento – Modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione – Impossibilità per l’imputato di domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta prevista dal diritto nazionale – Differenza in caso di modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione. — Causa C-646/17

Giurisprudenza europea62017CJ0646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio del Tribunale di Brindisi e ha interpretato la direttiva 2012/13 alla luce dell’articolo 48 della Carta. Ha affermato che l’obbligo di informare tempestivamente l’imputato di ogni modifica dell’accusa comprende anche la riqualificazione giuridica dei fatti, ma non comporta il diritto di accedere al patteggiamento nel corso del dibattimento. Ne deriva che il diritto dell’Unione non osta alla disciplina italiana che distingue tra modifica dei fatti e sola modifica della qualificazione giuridica.

Diritto all’informazione sull’accusa e riqualificazione giuridica dei fatti: il diritto UE impone di consentire il patteggiamento dopo la modifica della sola qualificazione giuridica?

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE e l’articolo 48 della Carta ostino a una disciplina processuale nazionale che, in caso di modifica dei fatti posti a base dell’imputazione, consente all’imputato di chiedere nel dibattimento l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), mentre tale facoltà non è riconosciuta quando muta solo la qualificazione giuridica dei fatti.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE e l’articolo 48 della Carta non impongono agli Stati membri di riconoscere all’imputato, dopo l’apertura del dibattimento, il diritto di chiedere la pena su richiesta quando la modifica riguardi solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati; è sufficiente che l’imputato sia tempestivamente informato della modifica e possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa. Pertanto, una disciplina nazionale che attribuisca tale facoltà solo in caso di mutamento dei fatti e non della qualificazione giuridica non viola il diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 82, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 della CEDU

Diritto all’informazione sull’accusa e riqualificazione giuridica dei fatti

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi in un procedimento penale a carico di Gianluca Moro. Il giudice italiano chiedeva se la direttiva 2012/13/UE e l’articolo 48 della Carta impediscano una disciplina nazionale che consenta il patteggiamento dopo la modifica dei fatti contestati, ma non quando sia modificata soltanto la qualificazione giuridica dei fatti.

Fatti e procedimento principale

Il procedimento riguardava inizialmente l’imputazione di ricettazione di gioielli. Nel corso del dibattimento, l’imputato rese dichiarazioni spontanee ammettendo di essere l’autore del furto; il giudice lo informò quindi della possibile riqualificazione del fatto in furto aggravato. La difesa chiese allora l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., ma l’istanza fu ritenuta tardiva perché il termine di cui all’articolo 555, comma 2, c.p.p. era già scaduto.

Normativa nazionale rilevante

Il rinvio si inserisce nel sistema processuale italiano che distingue tra:

  • modifica dell’imputazione per fatto diverso ai sensi dell’articolo 516 c.p.p.;
  • potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa ex articolo 521 c.p.p.;
  • applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., esperibile nei termini previsti dall’articolo 555, comma 2, c.p.p. Il giudice del rinvio osservava che, secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il patteggiamento può essere riaperto in caso di modifica dei fatti, ma non in caso di sola riqualificazione giuridica.

Questione sottoposta alla Corte

Il Tribunale di Brindisi domandava in sostanza se il diritto UE richieda di trattare allo stesso modo la modifica dei fatti e la modifica della qualificazione giuridica quanto alle garanzie difensive, in particolare quanto alla possibilità di chiedere un rito premiale dopo l’apertura del dibattimento.

Ricevibilità e ambito di applicazione della direttiva

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Ha precisato che la direttiva 2012/13 non è limitata alle sole situazioni transnazionali: il suo articolo 1 e il suo articolo 2 non pongono una simile restrizione, e la direttiva partecipa all’armonizzazione minima delle garanzie procedurali nell’Unione anche in procedimenti puramente interni.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 2012/13

La Corte ha ricondotto la questione all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, che impone di informare tempestivamente l’indagato o imputato di ogni eventuale modifica alle informazioni già fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento. Ha chiarito che tale obbligo include anche la modifica della qualificazione giuridica dei fatti.

Tuttavia, la Corte ha distinto tra:

  • il dovere di informazione tempestiva e sufficiente sulla modifica dell’accusa;
  • l’eventuale riconoscimento di uno specifico diritto processuale, quale la possibilità di chiedere il patteggiamento.

Secondo la Corte, la direttiva stabilisce norme minime in materia di informazione e non impone agli Stati membri di attribuire all’imputato la facoltà di accedere a un rito alternativo premiale dopo la modifica della sola qualificazione giuridica. È sufficiente che l’imputato sia messo in grado di reagire effettivamente e di predisporre la difesa, anche mediante la presentazione di osservazioni.

Ragionamento della Corte sulla Carta

Quanto all’articolo 48 della Carta, la Corte ha ricordato che esso si applica solo nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione, ambito che qui ricorre proprio perché è in discussione l’articolo 6 della direttiva 2012/13. Ha poi affermato che il rispetto dei diritti della difesa esige l’informazione tempestiva sulla modifica della qualificazione giuridica, in modo da consentire una difesa concreta ed effettiva, ma non impone il diritto di domandare il patteggiamento dopo l’apertura del dibattimento.

La sola circostanza che il diritto nazionale preveda un trattamento diverso tra modifica dei fatti e modifica della qualificazione giuridica non costituisce, di per sé, violazione dell’articolo 48 della Carta, purché resti garantito il nucleo essenziale del diritto di difesa.

Decisione

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE e l’articolo 48 della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consenta all’imputato di chiedere la pena su richiesta nel caso di modifica dei fatti posti a base dell’imputazione, ma non nel caso di modifica della sola qualificazione giuridica dei fatti.

Principio utile per la pratica

La pronuncia chiarisce che il diritto UE tutela l’informazione tempestiva sulla riqualificazione dell’accusa e la possibilità di difendersi in modo effettivo, ma non armonizza i riti premiali nazionali né impone di riaprire i termini per il patteggiamento quando cambia soltanto il titolo giuridico del reato.

Come è indicizzato

Materieprocedura penalediritto all’informazione dell’imputatodiritti della difesariqualificazione giuridica dell’imputazionepatteggiamento

Testo integrale

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