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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-22/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019. — TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione. — Causa C-22/18

Giurisprudenza europea62018CJ0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte afferma che un cittadino dell’Unione che eserciti la libera circolazione e viva da anni nello Stato membro ospitante può invocare gli articoli 18 e 21 TFUE anche per la partecipazione a competizioni sportive dilettantistiche. Le regole di una federazione sportiva privata che limitano l’accesso ai campionati nazionali sulla base della cittadinanza rientrano nel campo di applicazione del Trattato e possono costituire una restrizione alla libera circolazione. Tale restrizione è ammissibile solo se giustificata da ragioni oggettive e proporzionate, verifica rimessa al giudice del rinvio.

Libera circolazione e cittadinanza UE ostano a una regola federale che esclude o limita, per ragioni di cittadinanza, un atleta dilettante residente da anni dallo svolgimento e dalla valutazione nei campionati nazionali, salvo giustificazione oggettiva e proporzionata.

La questione giuridica

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE ostino a una normativa di una federazione sportiva nazionale che: 1) subordina la partecipazione ai campionati nazionali alla cittadinanza dello Stato membro; 2) consente agli atleti dilettanti cittadini di altri Stati membri di partecipare solo come esterni o senza valutazione, escludendoli dalle finali; 3) esclude tali atleti dall’assegnazione di titoli nazionali o dal piazzamento. In sostanza, se tali differenze di trattamento costituiscano discriminazione e restrizione alla libera circolazione, e in quali limiti possano essere giustificate.

Principio di diritto

Gli articoli 18, 21 e 165 TFUE ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale che riservi ai soli cittadini nazionali, o comunque privilegi in modo sostanziale i cittadini nazionali, l’accesso ai campionati nazionali di atletica leggera per dilettanti residenti da lungo tempo in un altro Stato membro, oppure consenta ai cittadini di altri Stati membri solo una partecipazione marginale e non valutata, con esclusione dalla finale e dal titolo, salvo che la restrizione sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito; spetta al giudice nazionale verificare in concreto l’esistenza di tale giustificazione.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 165 TFUE
  • Articolo 267 TFUE

TopFit eV e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband eV: partecipazione ai campionati nazionali e discriminazione per cittadinanza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Âmtsgericht Darmstadt in materia di cittadinanza dell’Unione, libera circolazione e sport dilettantistico. La Corte esamina se una federazione sportiva nazionale possa riservare ai soli cittadini dello Stato membro, oppure ammettere in modo limitato i cittadini di altri Stati membri, alla partecipazione ai campionati nazionali di atletica leggera nella categoria senior.

Fatti e procedimento principale

Daniele Biffi, cittadino italiano residente in Germania dal 2003, pratica atletica leggera a livello amatoriale nella categoria senior ed è affiliato a un’associazione sportiva tedesca. Dal 2012 aveva partecipato ai campionati nazionali senior tedeschi, ma nel 2016 il Deutscher Leichtathletikverband eV (DLV) ha modificato il proprio regolamento, sopprimendo la previsione che consentiva ai cittadini dell’Unione non tedeschi di partecipare se titolari da almeno un anno di un diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva tedesca.

In applicazione della nuova disciplina, l’iscrizione di Biffi ai campionati indoor di Erfurt del marzo 2017 è stata respinta; in un successivo campionato a Zittau, egli è stato autorizzato a partecipare solo parzialmente, come esterno o senza valutazione, senza accesso alla finale. TopFit e Biffi hanno quindi chiesto in giudizio di poter partecipare e ottenere una piena valutazione nei futuri campionati tedeschi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18 TFUE, che sancisce il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza;
  • l’articolo 21 TFUE, relativo al diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
  • l’articolo 165 TFUE, che riconosce la specificità dello sport e la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni.

Il regolamento del DLV prevedeva originariamente una regola di accesso per i cittadini dell’Unione non tedeschi, poi abrogata nel 2016. La versione applicabile riservava in linea di principio i campionati agli atleti con cittadinanza tedesca e diritto di partecipazione riconosciuto da un’associazione tedesca.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • la subordinazione della partecipazione ai campionati nazionali alla cittadinanza tedesca costituisca discriminazione vietata;
  • l’ammissione solo come esterno o senza valutazione, con esclusione dalle finali, integri una discriminazione illegittima;
  • l’esclusione dall’assegnazione di titoli nazionali o dal piazzamento sia compatibile con il Trattato.

Ragionamento della Corte: applicabilità degli articoli 18 e 21 TFUE allo sport dilettantistico

La Corte afferma che Biffi, cittadino italiano residente da lungo tempo in Germania, ha esercitato il suo diritto di libera circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE. Lo status di cittadino dell’Unione, quale status fondamentale, consente a chi si trovi nella stessa situazione di ottenere parità di trattamento, fatte salve le eccezioni previste dal Trattato.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 18 TFUE si applica ai cittadini dell’Unione che abbiano esercitato la libertà di circolazione e risiedano in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. La partecipazione a attività ricreative, incluso lo sport dilettantistico, costituisce un corollario della libertà di circolazione e un mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante.

In combinato disposto con l’articolo 165 TFUE, la pratica dello sport dilettantistico, specie in un’associazione sportiva, favorisce il consolidamento dei legami con la società dello Stato ospitante; ciò vale anche per la partecipazione a competizioni sportive di qualunque livello.

Applicazione delle norme del Trattato alle federazioni sportive private

La Corte ribadisce che il divieto di discriminazione e il rispetto delle libertà fondamentali del Trattato si impongono anche a normative di natura non pubblica, come quelle delle federazioni sportive, quando disciplinano collettivamente l’accesso a prestazioni o attività. L’autonomia di tali organismi non può neutralizzare i diritti conferiti dal Trattato.

Pertanto, le norme del DLV che regolano l’accesso dei cittadini dell’Unione alle competizioni sportive rientrano nel campo di applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE.

Esistenza di una restrizione alla libera circolazione

Secondo la Corte, il trattamento diverso riservato a un cittadino dell’Unione rispetto ai cittadini tedeschi è idoneo a costituire una restrizione alla libertà di circolazione. Nel caso concreto, un atleta come Biffi, pur soddisfacendo tutte le condizioni sportive, può essere escluso o ammesso solo parzialmente per il solo fatto di non avere la cittadinanza tedesca.

Una simile disciplina può anche ridurre l’interesse delle associazioni sportive a investire in atleti stranieri, rendendo meno attraente la pratica sportiva dilettantistica per i cittadini dell’Unione e ostacolandone l’integrazione nella società dello Stato ospitante.

Possibili giustificazioni e controllo di proporzionalità

La Corte ammette che restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate da considerazioni oggettive e devono essere proporzionate. Nel settore sportivo, la giurisprudenza riconosce che alcune regole possono trovare giustificazione nella natura e nel contesto specifico di determinate competizioni, ma tali deroghe devono restare limitate allo scopo perseguito.

Quanto all’assegnazione del titolo di campione nazionale, la Corte osserva che può in astratto essere legittimo riservarlo a un cittadino nazionale, poiché il carattere nazionale è parte del titolo stesso. Tuttavia, le limitazioni devono restare proporzionate.

Nel caso concreto, le giustificazioni addotte dal DLV non sono ritenute, in linea di principio, persuasive:

  • l’argomento secondo cui il campione nazionale dovrebbe rappresentare il paese ai campionati internazionali non regge, poiché, per la categoria senior, il DLV non seleziona gli atleti per le competizioni internazionali allo stesso modo che per la categoria élite;
  • l’argomento dell’uniformità delle regole tra categorie di età non è suffragato dal funzionamento effettivo del sistema di selezione internazionale.

La Corte precisa inoltre che un regime di previa autorizzazione, per essere compatibile con gli articoli 18 e 21 TFUE, deve fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e predeterminati, tali da limitare il potere discrezionale ed evitare arbitrii.

Valutazione della non ammissione totale

La Corte afferma che, se esiste già un meccanismo che consente almeno una partecipazione parziale dell’atleta straniero, la sua esclusione totale per ragioni di cittadinanza risulta in ogni caso sproporzionata. Anche nel caso di una disciplina individuale come la corsa su corsie, l’obiettivo di preservare la designazione del miglior atleta nazionale non può giustificare restrizioni eccedenti il necessario.

Il giudice del rinvio deve verificare se esistano altre eventuali giustificazioni e, in particolare, se la disciplina del DLV rispetti il principio di proporzionalità tenendo conto dell’obiettivo di apertura delle competizioni e dell’integrazione dei residenti di lungo periodo.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli 18, 21 e 165 TFUE ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale come quella in esame, in forza della quale un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, residente da molti anni nello Stato ospitante e praticante atletica amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali allo stesso titolo dei cittadini nazionali, oppure può farlo solo come esterno o senza valutazione, senza accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo nazionale, salvo che tale normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate, accertamento rimesso al giudice nazionale.

Principio ricavabile

La partecipazione di un cittadino dell’Unione, residente nello Stato membro ospitante, a competizioni sportive dilettantistiche è protetta dagli articoli 18 e 21 TFUE e deve essere letta alla luce dell’articolo 165 TFUE; le federazioni sportive private non possono introdurre discriminazioni basate sulla cittadinanza o restrizioni non proporzionate all’accesso ai campionati nazionali, salvo giustificazione oggettiva rigorosamente verificata dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell'unionelibera circolazione delle personediritto dello sportnon discriminazioneassociazioni sportive e federazioni nazionali

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