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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-664/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019. — Ellinika Nafpigeia AE contro Panagiotis Anagnostopoulos e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Trasferimento di una parte di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata di nuova costituzione – Identità – Autonomia – Prosecuzione di un’attività economica – Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica – Ricorso a fattori di produzione di terzi – Intenzione di liquidare l’entità trasferita. — Causa C-664/17

Giurisprudenza europea62017CJ0664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 2001/23 non richiede che l’unità trasferita sia completamente autosufficiente né esclude, di per sé, che l’operazione sia seguita dalla liquidazione del cessionario. Ciò che conta è la prosecuzione stabile dell’attività economica e la conservazione dell’identità dell’entità trasferita, oltre all’assenza di abuso. La Corte ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica concreta di tali condizioni.

Trasferimento di una parte d’impresa a una controllata di nuova costituzione: la direttiva 2001/23 si applica anche se l’operazione è finalizzata alla successiva liquidazione della controllata e l’unità trasferita non è totalmente autosufficiente, purché vi sia continuità stabile dell’attività e assenza di abuso.

La questione giuridica

Se la nozione di "entità economica" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23 richieda un’unità di produzione totalmente autosufficiente, capace di operare senza fattori di produzione esterni; se sia irrilevante che il cedente e/o il cessionario prevedano sin dall’origine la successiva liquidazione del cessionario; e se, in tali circostanze, l’operazione resti comunque un trasferimento di impresa o di parte d’impresa ai sensi della direttiva.

Principio di diritto

La direttiva 2001/23 si applica al trasferimento di un’unità di produzione anche quando il trasferimento sia concepito per consentire al cessionario di proseguire l’attività e poi essere liquidato, e anche quando l’unità trasferita non sia totalmente autosufficiente, se essa conserva un’autonomia funzionale sufficiente e dispone di garanzie adeguate per accedere ai fattori di produzione di terzi. Restano però esclusi gli artifici o gli abusi volti a beneficiare solo formalmente della direttiva, eludendone gli effetti protettivi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Direttiva 77/187/CEE
  • Direttiva 98/50/CE

Trasferimento di una parte d’impresa e tutela dei lavoratori nella direttiva 2001/23/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Areios Pagos (Corte di cassazione greca) sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE in materia di trasferimento di impresa. La controversia nasce dalla cessione di una direzione produttiva di Ellinika Nafpigeia AE a una società controllata di nuova costituzione, con successiva prospettiva di liquidazione della controllata e contestazione circa la continuità dei rapporti di lavoro.

Fatti e procedimento principale

I dipendenti interessati erano stati assunti da Ellinika Nafpigeia AE presso gli stabilimenti di Skaramangas. Dopo la privatizzazione della società, fu creata la controllata ETYE per assumere l’attività relativa al materiale rotabile, mediante una serie di contratti tra le due società concernenti, tra l’altro:

  • locazione di un terreno,
  • vendita di beni mobili,
  • servizi amministrativi,
  • assegnazione di lavori in sospeso.

Successivamente le parti stipularono un accordo-quadro che prevedeva la liquidazione della ETYE. Nel 2010 la società controllata fallì. I lavoratori agirono per ottenere l’accertamento della continuità del rapporto di lavoro con la società madre e le relative conseguenze retributive e risarcitorie.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se:

  • la nozione di "entità economica" implichi un’unità di produzione totalmente autosufficiente, non bisognosa di fattori di produzione esterni;
  • in alternativa, basti un’organizzazione idonea a perseguire un obiettivo economico specifico anche con ricorso a fattori esterni;
  • la direttiva sia esclusa quando cedente e cessionario prevedano non solo la prosecuzione dell’attività, ma anche la futura liquidazione del cessionario.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la direttiva 2001/23, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sulla nozione di trasferimento e di entità economica;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sul subentro del cessionario nei diritti e obblighi derivanti dai contratti di lavoro;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sul divieto di licenziamento causato dal trasferimento;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che disciplina l’eccezione in caso di procedura fallimentare o analoga del cedente aperta in vista della liquidazione.

Sono inoltre ricordate la direttiva 77/187/CEE e la direttiva 98/50/CE, codificate dalla direttiva 2001/23, nonché l’articolo 267 TFUE come base del rinvio.

Ragionamento della Corte: la liquidazione futura del cessionario non esclude il trasferimento

La Corte osserva anzitutto che la direttiva richiede un trasferimento di impresa o di parte di impresa a un nuovo imprenditore, e che il trasferimento deve riguardare un’entità economica che conserva la propria identità. Nulla nel testo impone che l’attività del cessionario debba proseguire indefinitamente, né vieta che le parti prevedano sin dall’inizio la futura estinzione del cessionario.

La Corte valorizza la finalità della direttiva, che è garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’entità economica indipendentemente dal cambio di titolare. Escludere il caso di specie dall’ambito applicativo frustrerebbe tale obiettivo. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, mostra che l’esclusione della tutela è prevista solo quando è il cedente a essere assoggettato a procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione alla data del trasferimento; non quando la liquidazione è solo futura e riguarda il cessionario.

Ragionamento della Corte: limite dell’abuso del diritto

La Corte richiama poi il principio generale del diritto dell’Unione secondo cui non si può invocare una normativa UE per ottenere benefici in modo fraudolento o abusivo. Spetta al giudice nazionale verificare se l’operazione sia un vero trasferimento funzionale alla prosecuzione dell’attività oppure un artificio per mascherare la volontà di liquidare l’entità trasferita senza sopportarne le conseguenze economiche.

Per questo, la mera prosecuzione formale dell’attività non basta: occorre che il trasferimento consenta una prosecuzione stabile dell’attività economica. Se il trasferimento genera uno squilibrio strutturale che conduce progressivamente alla cessazione, ciò può rivelare un intento abusivo.

Ragionamento della Corte: nozione di entità economica e autonomia funzionale

La Corte ricorda che un’entità economica, ai fini della direttiva, è un complesso organizzato di persone e elementi idoneo a esercitare un’attività economica finalizzata a uno specifico obiettivo ed sufficientemente strutturato e autonomo. Tale autonomia non deve necessariamente essere piena: la direttiva si applica anche al trasferimento di una parte d’impresa la cui autonomia interna era già limitata.

La Corte precisa però che, quando l’unità trasferita si appoggia a fattori di produzione di terzi, essa deve disporre dopo il trasferimento di garanzie sufficienti di accesso a tali fattori, così da non dipendere unilateralmente dalle scelte economiche del terzo. Tali garanzie possono risultare da contratti o accordi che disciplinino in modo preciso e vincolante l’accesso ai mezzi necessari.

Dispositivo

La Corte dichiara che la direttiva 2001/23/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica al trasferimento di un’unità di produzione quando il cedente, il cessionario o entrambi perseguano la prosecuzione dell’attività economica del cedente, pur prevedendo anche la successiva liquidazione del cessionario, e quando l’unità trasferita non sia totalmente autosufficiente perché necessita di fattori di produzione di terzi. Tale applicazione è subordinata alla verifica, da parte del giudice del rinvio, del rispetto del principio di non abuso e dell’esistenza di garanzie sufficienti di accesso ai fattori di produzione esterni.

Principi affermati

  • La nozione di "entità economica" non richiede autosufficienza assoluta.
  • Il trasferimento può rientrare nella direttiva anche se il cessionario è destinato a essere liquidato in un momento successivo.
  • È decisivo che l’attività prosegua in modo stabile e che l’operazione non costituisca un abuso.
  • L’autonomia funzionale dell’unità trasferita può essere mantenuta anche se essa ricorre a risorse di terzi, purché vi siano garanzie contrattuali o equivalenti sufficienti.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d'impresadiritto del lavorotutela dei lavoratoriautonomia dell'entità economicaabuso del diritto dell'unione

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