Corte di giustizia, Sentenza C-317/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019. — Cátia Correia Moreira contro Município de Portimão. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “lavoratore” – Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore. — Causa C-317/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di "lavoratore" della direttiva 2001/23, facendola dipendere dalla tutela accordata dal diritto nazionale, non dalla qualità o intensità di tale tutela. Conferma inoltre che un trasferimento d’impresa a favore di un comune non consente allo Stato membro di imporre ai lavoratori un concorso pubblico e un nuovo contratto se ciò altera in peius il rapporto già esistente. L’articolo 4, paragrafo 2, TUE non può essere invocato per svuotare la protezione garantita dal diritto dell’Unione in materia di trasferimenti d’impresa.
Trasferimento d’impresa a un comune: qualificazione del lavoratore con contratto di collaborazione e incompatibilità di concorso pubblico e nuovo contratto con la tutela dell’operazione di trasferimento.
La questione giuridica
Se una persona legata al cedente da un contratto di collaborazione, qualificato dal diritto nazionale come contratto di lavoro, possa essere considerata "lavoratore" ai sensi della direttiva 2001/23/CE; e se, in caso di trasferimento d’impresa al comune, la normativa nazionale possa imporre ai lavoratori di partecipare a un concorso pubblico e di stipulare un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario, anche alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che, ai fini della direttiva 2001/23, può essere considerata "lavoratore" anche la persona che abbia concluso con il cedente un contratto di collaborazione, purché il diritto nazionale la tuteli come lavoratore e il rapporto sia qualificabile come contratto di lavoro alla data del trasferimento; spetta al giudice nazionale verificarlo. Inoltre, la direttiva osta a una normativa nazionale che, in un trasferimento rientrante nel suo ambito, imponga ai lavoratori di partecipare a un concorso pubblico e di instaurare un nuovo rapporto contrattuale con il comune cessionario, perché ciò modifica peggiorandole le condizioni di lavoro e contrasta con il trasferimento ope legis dei diritti e obblighi del rapporto in essere.
Norme richiamate
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2001/23/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
Trasferimento d’impresa al comune e tutela dei lavoratori
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Faro in una controversia tra una lavoratrice e il Comune di Portimão. La questione centrale è la portata della direttiva 2001/23/CE in un contesto di scioglimento di un’impresa municipale e di internalizzazione di parte delle attività da parte del comune.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Cátia Correia Moreira aveva lavorato per una società municipale portoghese, dapprima con contratti di formazione e poi con contratti di lavoro e di collaborazione. In seguito allo scioglimento della società e al trasferimento di alcune attività al Comune di Portimão, la lavoratrice è stata inserita tra i lavoratori “internalizzati” e ha svolto funzioni presso il comune, ma con un diverso inquadramento e, secondo quanto emerso, con una retribuzione inferiore a quella percepita in precedenza.
Successivamente, il comune le ha comunicato che l’eventuale integrazione nella funzione pubblica sarebbe avvenuta solo tramite concorso pubblico e con condizioni peggiorative, in particolare quanto allo stipendio. La lavoratrice ha quindi chiesto al giudice nazionale di accertare il trasferimento del suo contratto al comune, dichiarare illegittima la cessazione del rapporto e ottenere il pagamento delle differenze retributive e dei danni morali.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama soprattutto la direttiva 2001/23/CE, in particolare:
- il considerando 3, che sottolinea l’obiettivo di protezione dei lavoratori in caso di cambio di imprenditore;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sulla nozione di trasferimento di impresa e sul campo di applicazione della direttiva;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), che definisce il “lavoratore” come ogni persona tutelata come tale dal diritto nazionale del lavoro;
- l’articolo 2, paragrafo 2, che salva la competenza nazionale sulla definizione di contratto o rapporto di lavoro;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dal rapporto esistente;
- l’articolo 4, paragrafo 2, che vieta che il trasferimento sia di per sé motivo di licenziamento e tutela il lavoratore contro risoluzioni dovute a modifiche sostanziali peggiorative.
La Corte menziona inoltre l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, invocato dal giudice del rinvio in relazione all’identità nazionale e al regime di accesso alla funzione pubblica.
Prima questione pregiudiziale: nozione di “lavoratore”
La Corte chiarisce che la nozione di “lavoratore” ai sensi della direttiva 2001/23 dipende dalla tutela accordata dal diritto nazionale. Non è richiesto che tale tutela sia identica a quella di altri lavoratori né che abbia un certo contenuto minimo qualitativo: è sufficiente che la persona sia protetta come lavoratore nell’ordinamento nazionale.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio indicava che il contratto di collaborazione, nel diritto portoghese, può essere qualificato come contratto di lavoro. Da ciò la Corte desume che una persona nella posizione della ricorrente può rientrare nella nozione di “lavoratore” della direttiva, purché alla data del trasferimento sia effettivamente titolare di un contratto di lavoro ai sensi del diritto nazionale. La verifica finale spetta al giudice nazionale.
Seconda questione pregiudiziale: concorso pubblico e nuovo rapporto contrattuale
La Corte ribadisce che la circostanza che il cessionario sia un comune non esclude l’applicazione della direttiva 2001/23, se il trasferimento riguarda un’entità economica che conserva la propria identità e non si tratta dell’esercizio di prerogative pubbliche.
Se il trasferimento rientra nel campo di applicazione della direttiva, i diritti e gli obblighi del rapporto di lavoro devono passare automaticamente al cessionario. Perciò una normativa nazionale che imponga ai lavoratori trasferiti:
- di partecipare a un concorso pubblico;
- di sottoscrivere un nuovo contratto con il comune;
- e, in caso di assunzione, di accettare una retribuzione inferiore per un periodo prolungato, è incompatibile con la direttiva, perché altera le condizioni di lavoro e colloca il lavoratore in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.
Quanto all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, la Corte afferma che esso non può essere interpretato nel senso di consentire agli Stati membri di privare i lavoratori della tutela garantita dal diritto dell’Unione in un settore armonizzato come quello dei trasferimenti d’impresa.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde che:
- una persona con contratto di collaborazione può essere considerata “lavoratore” ai sensi della direttiva 2001/23 se il diritto nazionale la tutela come tale e il rapporto è un contratto di lavoro al momento del trasferimento;
- la direttiva 2001/23, letta insieme all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, osta a una normativa nazionale che, nel caso di trasferimento a favore di un comune, imponga un concorso pubblico e la stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.
Per i professionisti, la pronuncia conferma che nel trasferimento di attività verso enti pubblici locali la disciplina europea prevale su regole nazionali che trasformino il trasferimento in una nuova assunzione, se ciò comporta un peggioramento del trattamento del personale già impiegato.
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