Cassazione Civile, Ordinanza n. 23922/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore subordinato, impiegato come autista addetto al servizio di rimozione forzata degli autoveicoli, aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario, con conseguenti differenze retributive per il periodo ottobre 2005-dicembre 2011, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero più qualificate di quelle riconosciute dalla società. La Corte d'appello aveva invece ritenuto corretto l'inquadramento nel 5° livello, valorizzando sia le declaratorie del CCNL sia l'Accordo Aipark del 15 gennaio 2001, che inseriva tra le figure professionali del 5° livello gli "addetti alla rimozione e bloccaggio dei veicoli". Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione e falsa applicazione delle norme collettive applicabili e dei criteri ermeneutici contrattuali, per avere escluso la riconducibilità della mansione al 4° livello; violazione dell'art. 2103 c.c. per non avere correttamente accertato le mansioni svolte e compiuto il confronto con le classificazioni contrattuali; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla condanna alle spese. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva seguito il corretto procedimento in tre fasi per la verifica dell'inquadramento. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che l'Accordo Aipark del 2001 era stato correttamente interpretato come norma speciale che collocava l'addetto alla rimozione nel 5° livello e che le ulteriori censure sul CCNL erano comunque inammissibili perché non idonee a scalfire una ratio decidendi autonoma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava solo a rimettere in discussione le spese in dipendenza dell'auspicato accoglimento del ricorso, senza una censura autonoma della statuizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva negato l'inquadramento nel 4° livello e ritenuto corretto il 5° livello per l'autista del carro attrezzi addetto alla rimozione dei veicoli. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 97 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004
richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso inquadramento, ma ritenuto non idoneo a superare l'interpretazione dell'Accordo Aipark e delle declaratorie applicate dal giudice di merito
art. 100 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008
richiamato insieme alle altre disposizioni collettive; la Corte ha reputato inammissibili le doglianze che non incidevano sulla ratio autonoma fondata sull'Accordo speciale
art. 1 dell'accordo nazionale di lavoro per il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi del 15.1.2001
Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario 20.09.99, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale […] 5° Livello – "addetti alla rimozione e bloccaggio del veicoli".
norma speciale integrativa della classificazione generale del CCNL, riferita all'autista del carro attrezzi addetto alla rimozione e al trasporto dei veicoli, collocato nel 5° livello
artt. 1362 c.c.
richiamato per i criteri di interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale e logica dell'Accordo Aipark
artt. 1363 c.c.
richiamato per la lettura coordinata delle clausole contrattuali; la Corte ne ha ravvisato il corretto impiego nel giudizio di merito
artt. 1365 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico; non ha condotto a un esito diverso rispetto alla qualificazione dell'addetto alla rimozione
art. 2103 c.c.
la determinazione dell'inquadramento del lavoratore va compiuta accertando in fatto le mansioni svolte, individuando le qualifiche contrattuali e raffrontando i risultati delle due indagini
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimità invocata per la violazione di legge; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure e dichiarato inammissibili quelle che non colpivano una ratio decisiva autonoma
artt. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile
artt. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito applicabile
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per la corretta determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato occorre seguire un percorso in tre fasi: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile e confronto tra le mansioni e le previsioni contrattuali.
- L'interpretazione delle clausole collettive deve essere condotta con criteri letterali e logici, valorizzando anche il significato sistematico della disposizione nell'ambito dell'accordo complessivo.
- Quando una disciplina collettiva speciale introduce specifiche figure professionali, essa può prevalere sulla classificazione generale del contratto collettivo, se risulta che le parti sociali hanno inteso tipizzare proprio quelle mansioni.
- Se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso che non attacchi tutte le rationes è inammissibile nella parte in cui non è idoneo a rimuovere la base decisoria complessiva.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se non investe autonomamente la statuizione impugnata, ma si limita a dedurre che essa dovrebbe cadere solo in caso di accoglimento del ricorso principale.
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