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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24199/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da una licenza per finita locazione intimata dalla fondazione locatrice al conduttore di un immobile in Roma, per la scadenza del 31/12/2021. Il conduttore aveva opposto che il locatore fosse obbligato a stipulare un nuovo contratto in applicazione degli accordi richiamati dall'art. 2, comma 3, della L. 431/1998. Il giudice di primo grado non convalidava la licenza, ma poi accoglieva la domanda, dichiarando cessata la locazione alla data indicata. La Corte d'appello confermava, ritenendo che il rifiuto del conduttore di aderire alle condizioni proposte per il rinnovo, in particolare sulla corresponsione di somme ulteriori rispetto al canone, legittimasse il locatore a sciogliersi dal rapporto. In cassazione gli eredi del conduttore proponevano tre motivi: 1) violazione dell'art. 1326 c.c. per omesso esame di un documento ritenuto accettazione della proposta di rinnovo con espunzione della clausola relativa alla somma aggiuntiva; 2) violazione degli artt. 1326, 2932 e 2931 c.c. e della L. 431/1998, art. 2, comma 3, per mancata pronuncia sulle domande volte a ottenere la conclusione del nuovo contratto; 3) violazione delle norme sulle spese processuali per mancata compensazione e per errata liquidazione del valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, nel termine e secondo le forme richieste dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata, a fronte dell'indicazione, nel ricorso, di una notificazione della sentenza in data 19/3/2024. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 21/2/2024 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 17/5/2024, il termine breve non risultava comunque rispettato, sicché non operava la c.d. prova di resistenza. La Corte ha inoltre escluso che la deduzione, fatta solo in sede di istanza di decisione, della nullità della notificazione della sentenza potesse sanare il difetto, perché non è consentita la correzione o integrazione di allegazioni e documenti nuovi in quella sede. In via incidentale ha anche osservato che, ove scrutinato, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetti di specificità e per la sostanziale richiesta di nuova valutazione del merito. Ha quindi condannato le ricorrenti alle spese, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e agli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'avvenuta conclusione del contratto per accettazione della proposta di rinnovo

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base delle domande subordinate volte a ottenere la conclusione del nuovo contratto

  • art. 2931 c.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 2932 c.c. per sostenere la tutela sostitutiva rispetto alla mancata stipula

  • L. 431/1998, art. 2, comma 3

    richiamato come fonte degli accordi di rinnovo della locazione invocati dai ricorrenti

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza impugnata con la relativa notificazione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento sia comunque nella disponibilità del giudice o sia stato depositato tempestivamente

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per negare che la notificazione dedotta come nulla potesse far decorrere il termine breve

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte rileva, in via subordinata, la violazione degli oneri di specificità e riproduzione dei documenti e dei motivi di ricorso

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il primo motivo è ritenuto estraneo al perimetro del vizio di omesso esame del fatto decisivo come ricostruito dalle Sezioni Unite

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato nei motivi secondo e terzo per dedurre violazioni di legge

  • art. 90 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di spese processuali

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte ne esclude l'idoneità a consentire la produzione tardiva del documento richiesto ai fini dell'improcedibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sulla definizione accelerata e sull'istanza di decisione, che non consente nuove allegazioni o documenti

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicata per la condanna alle somme conseguenti alla definizione del ricorso ritenuto infondato/improcedibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per gli ulteriori oneri economici conseguenti all'esito del giudizio

  • Cass. n. 17066 del 2013

    citata sulla c.d. prova di resistenza in relazione al termine breve per impugnare

  • Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022

    citata a sostegno dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione

  • Cass. n. 28781/2024

    citata per il principio secondo cui la mancanza della relata di notifica determina improcedibilità salvo che il documento sia comunque nella disponibilità del giudice

  • Cass. n. 15832/2021

    citata per il principio di inemendabilità della dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., determina improcedibilità del ricorso, salvo che il documento risulti già nella disponibilità del giudice o sia stato depositato tempestivamente nei termini consentiti.
  • La c.d. prova di resistenza opera solo quando il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; se tale termine non è rispettato, la data di notificazione della sentenza diventa decisiva e la sua mancata prova impedisce di escludere l'improcedibilità.
  • La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza è atto processuale formale e inemendabile: non può essere corretta o integrata con allegazioni e documenti nuovi depositati successivamente, neppure in sede di istanza ex art. 380-bis c.p.c.
  • In cassazione, i motivi devono rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: è necessario riportare il contenuto rilevante dei documenti e indicare dove e quando le questioni siano state già dedotte nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze documentali, poiché il giudizio di legittimità è limitato al controllo dei vizi denunciati nei confini dell'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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