Sentenza del 07/04/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Savona
REGISTRO - Agevolazioni per l'abitazione principale - Mancata ottemperanza all'obbligo di assunzione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile - Causa di forza maggiore - Insussistenza - Revoca - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non aveva trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune in cui si trovava l'immobile entro il termine previsto per usufruire dell'agevolazione "prima casa". Invocava come causa di forza maggiore la necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dell'abitazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione, poiché i lavori ulteriori non costituivano un fatto imprevedibile e non imputabile al contribuente: la necessità di una ristrutturazione radicale era già presente al momento dell'acquisto e avrebbe dovuto essere valutata secondo i criteri della normale prudenza tecnica. È stato quindi confermato il recupero delle imposte conseguente alla perdita del beneficio.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione "prima casa"
Il beneficio è subordinato, tra gli altri requisiti, all'assunzione della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro il termine previsto dalla legge. La mancata osservanza comporta la revoca dell'agevolazione, salvo che l'inadempimento dipenda da una specifica causa di forza maggiore.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 13177 del 2014
La mancata assunzione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile giustifica la revoca del beneficio quando l'inottemperanza non dipenda da specifici fatti ed eventi imprevedibili e non imputabili al contribuente.
La forza maggiore deve consistere in un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, estraneo alla volontà del contribuente. Non sono sufficienti difficoltà prevedibili, lavori edilizi programmabili o circostanze che avrebbero potuto essere considerate al momento dell'acquisto.
Massime di principio
- L'agevolazione "prima casa" richiede il rispetto effettivo e tempestivo dell'obbligo di trasferire la residenza nel Comune dell'immobile.
- La forza maggiore può escludere la revoca soltanto quando l'impedimento sia specifico, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- La necessità di lavori di ristrutturazione o manutenzione non costituisce automaticamente causa di forza maggiore, soprattutto se i lavori erano già necessari o prevedibili al momento dell'acquisto.
- Il contribuente deve valutare preventivamente la possibilità concreta di rispettare il requisito della residenza e, se invoca un impedimento, deve dimostrarne natura eccezionale e non prevedibile.
- Le difficoltà organizzative, economiche o tecniche normalmente prevedibili non sono sufficienti a conservare il beneficio fiscale.
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