Regolamento (UE) 2021/340
Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/340 aggiorna in modo coordinato la disciplina dell’etichettatura energetica per sei gruppi di prodotti, principalmente per allineare definizioni, documentazione tecnica, banca dati dei prodotti, tolleranze di verifica e formati delle schede informative. Per alcune categorie introduce o precisa definizioni tecniche chiave, come "valore dichiarato", e adatta i requisiti per display elettronici, sorgenti luminose e apparecchi di refrigerazione, incluse le categorie da vendita diretta. Vengono inoltre armonizzati i periodi di applicazione di diversi obblighi, con specifiche deroghe transitorie per il passaggio alle etichette riscalate e per l’inserimento dei dati nella banca dati prodotti.
Modifica i regolamenti delegati sull’etichettatura energetica di display elettronici, lavatrici e lavasciuga domestiche, sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione, lavastoviglie domestiche e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori, distributori e autorità di vigilanza del mercato dei prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 e 2019/2018, nell’ambito del quadro di etichettatura energetica istituito dal regolamento (UE) 2017/1369. Le modifiche riguardano specificamente display elettronici, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione domestici, lavastoviglie per uso domestico e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Sono previste decorrenze differenziate per alcune disposizioni, con applicazione generale dal 1° settembre 2021 e applicazioni anticipate al 1° maggio 2021, 1° luglio 2021 o 1° marzo 2022 a seconda del tema; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Restano escluse, nei singoli atti modificati, talune categorie espressamente richiamate o modelli/scomparti specificamente individuati nelle definizioni aggiornate.
Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione
Il regolamento aggiorna in modo puntuale e coordinato la disciplina dell’etichettatura energetica di sei famiglie di prodotti, modificando i relativi regolamenti delegati settoriali. La finalità è uniformare le nozioni tecniche, rafforzare la tracciabilità dei dati dichiarati, chiarire l’uso della banca dati dei prodotti e rendere più efficace la verifica di conformità da parte delle autorità nazionali.
Quadro generale e finalità
Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2017/1369, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di etichettatura energetica. Dai considerando emerge l’esigenza di evitare confusione per fabbricanti e autorità di vigilanza, soprattutto quanto ai valori da indicare nella documentazione tecnica, nella banca dati dei prodotti e alle tolleranze applicabili in sede di verifica.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano i regolamenti delegati relativi a:
- display elettronici;
- lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico;
- sorgenti luminose;
- apparecchi di refrigerazione;
- lavastoviglie per uso domestico;
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
In più punti il regolamento introduce o rafforza la nozione di "valore dichiarato", definito come il valore comunicato dal fornitore per un parametro tecnico, calcolato o misurato ai fini della verifica di conformità da parte delle autorità dello Stato membro. Tale nozione assume rilievo trasversale perché i valori dichiarati devono essere usati nella documentazione tecnica e nei calcoli previsti dagli allegati tecnici.
Display elettronici
Nel regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono aggiornate le definizioni, in particolare per HiNA e per i display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi della direttiva 2009/125/CE. Viene chiarito che i valori della scheda informativa del prodotto devono essere inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti.
Gli allegati vengono modificati per:
- introdurre la definizione di "valore dichiarato";
- precisare la nozione di garanzia;
- stabilire che, nel calcolo dell’indice di efficienza energetica, si usano i valori dichiarati di potenza in modo acceso e di superficie visibile;
- aggiornare le modalità di prova in assenza di norme tecniche pertinenti, facendo rinvio a metodi provvisori o ad altri metodi affidabili, accurati e riproducibili;
- riformulare la tabella dei parametri della scheda informativa e quella dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.
Particolarmente rilevanti sono le tolleranze di verifica: esse si applicano solo alle autorità e non possono essere usate dal fornitore per costruire i valori dichiarati. Le autorità devono inoltre comunicare le decisioni di non conformità alle altre autorità nazionali e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione.
Lavatrici e lavasciuga biancheria per uso domestico
Nel regolamento delegato (UE) 2019/2014 il regolamento interviene sul funzionamento complessivo del sistema di calcolo e documentazione. Se un parametro è dichiarato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore deve usare il corrispondente valore dichiarato nei calcoli dell’allegato IV.
Sono riscritti o precisati:
- la capacità nominale delle lavasciuga;
- l’indice di efficienza di lavaggio per lavatrici e lavasciuga;
- l’efficacia di risciacquo;
- il contenuto ponderato di umidità residua;
- i modi a consumo ridotto (spento, stand-by, avvio ritardato);
- la velocità di centrifuga.
La scheda informativa del prodotto è riformulata, con indicazione dettagliata dei parametri da comunicare, compresi i dati su consumo energetico e idrico, durata del programma, temperatura, velocità di centrifuga, emissioni di rumore e garanzia minima offerta. Anche la documentazione tecnica viene ridefinita con elenco tassativo dei contenuti e dei valori dichiarati da inserire nella banca dati dei prodotti.
Le tolleranze di verifica dell’allegato IX sono aggiornate e ribadite come esclusivamente destinate al controllo dell’autorità. È inoltre confermato l’obbligo di comunicazione delle non conformità agli altri Stati membri e alla Commissione. Non sono fissate sanzioni pecuniarie nel testo, ma il sistema di verifica è reso più stringente e standardizzato.
Sorgenti luminose
Nel regolamento delegato (UE) 2015/2015 le modifiche sono ampie e tecniche. Viene ridefinito il concetto di "prodotto contenitore" e aggiornata la struttura dell’etichetta, della scheda informativa e della documentazione tecnica. Le specifiche si estendono alle sorgenti LED e OLED, con l’inserimento di parametri come:
- indice di resa cromatica R9;
- fattore di sopravvivenza;
- fattore di mantenimento del flusso luminoso;
- durata di vita L70B50 indicativa;
- fattore di sfasamento;
- coerenza dei colori;
- metriche di sfarfallio e di effetto stroboscopico.
Sono anche aggiornate le dichiarazioni di equivalenza per sorgenti non direzionali e per sostituzioni di sorgenti fluorescenti, nonché le esenzioni per alcune sorgenti specificamente progettate per altri prodotti regolati da atti di ecodesign.
Sul piano transitorio, il regolamento prevede che:
- il fornitore applichi l’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021;
- applichi l’etichetta riscalata dal 1° settembre 2021;
- possa anticipare l’etichetta riscalata tra il 1° luglio e il 31 agosto 2021 solo se nessuna sorgente del medesimo modello o equivalente è stata immessa sul mercato prima del 1° luglio 2021;
- il distributore non metta in vendita tali sorgenti prima del 1° settembre 2021.
Nei punti vendita, le etichette devono essere sostituite con quelle riscalate, anche mediante apposizione sull’imballaggio, entro diciotto mesi dalla data di applicazione del regolamento. La disciplina della verifica è inoltre irrigidita: le autorità verificano 10 unità del modello e, se non sono soddisfatte le condizioni previste, il modello e i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Apparecchi di refrigerazione
Nel regolamento delegato (UE) 2019/2016 viene introdotta la definizione di apparecchio di refrigerazione mobile, chiarendo che un apparecchio immesso sul mercato con convertitore CA/CC non è considerato mobile. È aggiornata la scala delle classi di efficienza energetica e vengono adeguati i calcoli relativi alla capacità di congelamento degli scomparti a 4 stelle.
La scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica sono riscritte per includere:
- descrizione generale del modello;
- norme armonizzate o metodi di misura utilizzati;
- valori dei parametri tecnici considerati valori dichiarati;
- dettagli dei calcoli;
- condizioni di prova;
- modelli equivalenti.
Sono introdotti dati specifici per gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità e per i frigoriferi cantina. Le tolleranze di verifica sono rideterminate per volume totale e di scomparto, capacità di congelamento, consumo annuo di energia, umidità interna, rumore e tempo di aumento della temperatura.
Lavastoviglie domestiche
Nel regolamento delegato (UE) 2019/2017 la principale innovazione è l’introduzione della nozione di "valore dichiarato" per i parametri tecnici usati nei calcoli dell’allegato IV. È aggiornato il contenuto della scheda informativa e della documentazione tecnica.
Vengono riformulati i criteri di calcolo per:
- indice di efficienza di lavaggio (IC);
- indice di efficienza di asciugatura (ID);
- modi a consumo ridotto (spento, stand-by, avvio ritardato).
La scheda informativa deve riportare i dati del modello, la classe energetica, l’indice di efficienza energetica, gli indici di lavaggio e asciugatura, consumi energetici e idrici, durata del programma, rumore e potenze nei modi a basso consumo. Le tolleranze di verifica e la logica di comunicazione delle non conformità sono allineate agli altri regolamenti modificati.
Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
Nel regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono introdotte definizioni più dettagliate per gli armadi d’angolo/curvi, gli armadi rotondi e gli armadi da supermercato. Si precisa inoltre il ricorso al valore dichiarato nei calcoli dell’allegato IV.
Sono aggiornati:
- i parametri tecnici del modello e i valori dichiarati;
- la scheda informativa del prodotto;
- la documentazione tecnica, che deve contenere descrizione del modello, norme applicate, precauzioni, valori dichiarati, calcoli, condizioni di prova e modelli equivalenti.
La classificazione della scheda informativa distingue in modo specifico refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, armadi da supermercato e distributori automatici refrigerati. Le tolleranze di verifica sono mantenute in una disciplina autonoma, con regola generale di non utilizzo da parte del fornitore e obbligo di comunicazione immediata delle non conformità da parte delle autorità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Diverse disposizioni si applicano con decorrenze differenziate:
- dal 1° maggio 2021: talune modifiche ai regolamenti su display elettronici, lavatrici/lavasciuga, apparecchi di refrigerazione e vendita diretta;
- dal 1° luglio 2021: la facoltà transitoria sull’etichetta riscalata per le sorgenti luminose in casi limitati;
- dal 1° settembre 2021: l’applicazione principale di varie modifiche, specie per le sorgenti luminose;
- dal 1° marzo 2022: alcuni obblighi specifici relativi alla fornitura della classe di efficienza energetica per determinati parametri.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità generale e razionale delle modifiche
Il regolamento interviene sui regolamenti delegati di settore per chiarire valori da utilizzare nella documentazione tecnica, nell’etichetta e nella banca dati dei prodotti, evitare confusione tra fabbricanti e autorità e migliorare la verificabilità delle dichiarazioni di prestazione. Si richiama l’esigenza di metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili e, in assenza di norme armonizzate complete, l’uso di metodi provvisori o dello stato dell’arte riconosciuto.
Display elettronici (regolamento delegato (UE) 2019/2013)
Sono aggiornate definizioni e allegati, con inserimento della nozione di "valore dichiarato" e precisazioni su HiNA e sui display che sono componenti o sottounità. I valori della scheda informativa devono essere inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti; gli allegati tecnici e di verifica sono modificati, inclusa la disciplina delle tolleranze, i metodi di prova provvisori, i criteri su HDR/ABC e la tabella dei parametri della scheda informativa. Le tolleranze di verifica sono limitate al controllo da parte delle autorità e non possono essere usate dal fornitore per costruire i valori dichiarati.
Lavatrici e lavasciuga domestiche (regolamento delegato (UE) 2019/2014)
È introdotta la definizione di "valore dichiarato" e si chiarisce che, quando un parametro è dichiarato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore usa tale valore nei calcoli. Sono rivisti i criteri di calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio, dell’efficacia di risciacquo, del contenuto di umidità residua, dei modi a consumo ridotto e della velocità di centrifuga, oltre ai contenuti della scheda informativa e della documentazione tecnica. Le tolleranze di verifica sono ridefinite e la comunicazione di non conformità alle altre autorità avviene subito dopo la decisione nazionale.
Sorgenti luminose (regolamento delegato (UE) 2019/2015)
Sono modificate definizioni, etichetta, scheda informativa, documentazione tecnica e tolleranze, con particolare attenzione a prodotto contenitore, sorgenti LED/OLED, metriche di sfarfallio e stroboscopio, fattore di sopravvivenza e mantenimento del flusso. Vengono anche disciplinate le etichette per il riscalaggio delle sorgenti luminose, con date transitorie specifiche: l’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e quella riscalata dal 1° settembre 2021, salvo la facoltà di anticipazione tra 1° luglio e 31 agosto 2021 in casi limitati. Le etichette nei punti vendita devono essere sostituite entro diciotto mesi dalla data di applicazione del regolamento.
Apparecchi di refrigerazione (regolamento delegato (UE) 2019/2016)
È introdotta la definizione di apparecchio di refrigerazione mobile e aggiornata la classificazione energetica degli apparecchi di refrigerazione. Si precisa l’uso del valore dichiarato nei calcoli dell’allegato IV e si rivedono capacità di congelamento, pesi dei carichi leggeri e dati della scheda informativa e della documentazione tecnica. Le tolleranze di verifica sono aggiornate per volumi, capacità di congelamento, consumo annuo, umidità interna, rumore e tempo di aumento della temperatura.
Lavastoviglie domestiche (regolamento delegato (UE) 2019/2017)
È aggiunta la nozione di "valore dichiarato" e viene aggiornato il titolo della tabella delle classi di efficienza energetica. I calcoli di efficienza di lavaggio e di asciugatura e la scheda informativa sono riformulati, con nuovi dati dichiarati e nuovi valori da riportare nella documentazione tecnica. Anche qui sono confermate le regole sulle tolleranze di verifica e sull’obbligo di comunicazione delle non conformità.
Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (regolamento delegato (UE) 2019/2018)
Sono precisate le definizioni di armadi d’angolo/curvi, armadi rotondi e armadi da supermercato, e introdotto l’uso del valore dichiarato nei calcoli. Sono aggiornati i parametri tecnici, la scheda informativa, la documentazione tecnica e le tolleranze di verifica, con classificazione specifica per vari tipi di apparecchi da vendita diretta e per le temperature di esercizio. Si conferma che le autorità devono comunicare senza ritardo le decisioni di non conformità agli altri Stati membri e alla Commissione.
Entrata in vigore e decorrenze
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Diverse disposizioni si applicano dal 1° maggio 2021, dal 1° luglio 2021, dal 1° settembre 2021 e, per un’obbligazione specifica sulla classe di efficienza energetica di alcuni parametri, dal 1° marzo 2022.
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