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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/340

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/340 aggiorna in modo coordinato la disciplina dell’etichettatura energetica per sei gruppi di prodotti, principalmente per allineare definizioni, documentazione tecnica, banca dati dei prodotti, tolleranze di verifica e formati delle schede informative. Per alcune categorie introduce o precisa definizioni tecniche chiave, come "valore dichiarato", e adatta i requisiti per display elettronici, sorgenti luminose e apparecchi di refrigerazione, incluse le categorie da vendita diretta. Vengono inoltre armonizzati i periodi di applicazione di diversi obblighi, con specifiche deroghe transitorie per il passaggio alle etichette riscalate e per l’inserimento dei dati nella banca dati prodotti.

Modifica i regolamenti delegati sull’etichettatura energetica di display elettronici, lavatrici e lavasciuga domestiche, sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione, lavastoviglie domestiche e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori, distributori e autorità di vigilanza del mercato dei prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 e 2019/2018, nell’ambito del quadro di etichettatura energetica istituito dal regolamento (UE) 2017/1369. Le modifiche riguardano specificamente display elettronici, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione domestici, lavastoviglie per uso domestico e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Sono previste decorrenze differenziate per alcune disposizioni, con applicazione generale dal 1° settembre 2021 e applicazioni anticipate al 1° maggio 2021, 1° luglio 2021 o 1° marzo 2022 a seconda del tema; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Restano escluse, nei singoli atti modificati, talune categorie espressamente richiamate o modelli/scomparti specificamente individuati nelle definizioni aggiornate.

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione

Il regolamento aggiorna in modo puntuale e coordinato la disciplina dell’etichettatura energetica di sei famiglie di prodotti, modificando i relativi regolamenti delegati settoriali. La finalità è uniformare le nozioni tecniche, rafforzare la tracciabilità dei dati dichiarati, chiarire l’uso della banca dati dei prodotti e rendere più efficace la verifica di conformità da parte delle autorità nazionali.

Quadro generale e finalità

Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2017/1369, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di etichettatura energetica. Dai considerando emerge l’esigenza di evitare confusione per fabbricanti e autorità di vigilanza, soprattutto quanto ai valori da indicare nella documentazione tecnica, nella banca dati dei prodotti e alle tolleranze applicabili in sede di verifica.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche riguardano i regolamenti delegati relativi a:

  • display elettronici;
  • lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico;
  • sorgenti luminose;
  • apparecchi di refrigerazione;
  • lavastoviglie per uso domestico;
  • apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

In più punti il regolamento introduce o rafforza la nozione di "valore dichiarato", definito come il valore comunicato dal fornitore per un parametro tecnico, calcolato o misurato ai fini della verifica di conformità da parte delle autorità dello Stato membro. Tale nozione assume rilievo trasversale perché i valori dichiarati devono essere usati nella documentazione tecnica e nei calcoli previsti dagli allegati tecnici.

Display elettronici

Nel regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono aggiornate le definizioni, in particolare per HiNA e per i display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi della direttiva 2009/125/CE. Viene chiarito che i valori della scheda informativa del prodotto devono essere inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti.

Gli allegati vengono modificati per:

  • introdurre la definizione di "valore dichiarato";
  • precisare la nozione di garanzia;
  • stabilire che, nel calcolo dell’indice di efficienza energetica, si usano i valori dichiarati di potenza in modo acceso e di superficie visibile;
  • aggiornare le modalità di prova in assenza di norme tecniche pertinenti, facendo rinvio a metodi provvisori o ad altri metodi affidabili, accurati e riproducibili;
  • riformulare la tabella dei parametri della scheda informativa e quella dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.

Particolarmente rilevanti sono le tolleranze di verifica: esse si applicano solo alle autorità e non possono essere usate dal fornitore per costruire i valori dichiarati. Le autorità devono inoltre comunicare le decisioni di non conformità alle altre autorità nazionali e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione.

Lavatrici e lavasciuga biancheria per uso domestico

Nel regolamento delegato (UE) 2019/2014 il regolamento interviene sul funzionamento complessivo del sistema di calcolo e documentazione. Se un parametro è dichiarato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore deve usare il corrispondente valore dichiarato nei calcoli dell’allegato IV.

Sono riscritti o precisati:

  • la capacità nominale delle lavasciuga;
  • l’indice di efficienza di lavaggio per lavatrici e lavasciuga;
  • l’efficacia di risciacquo;
  • il contenuto ponderato di umidità residua;
  • i modi a consumo ridotto (spento, stand-by, avvio ritardato);
  • la velocità di centrifuga.

La scheda informativa del prodotto è riformulata, con indicazione dettagliata dei parametri da comunicare, compresi i dati su consumo energetico e idrico, durata del programma, temperatura, velocità di centrifuga, emissioni di rumore e garanzia minima offerta. Anche la documentazione tecnica viene ridefinita con elenco tassativo dei contenuti e dei valori dichiarati da inserire nella banca dati dei prodotti.

Le tolleranze di verifica dell’allegato IX sono aggiornate e ribadite come esclusivamente destinate al controllo dell’autorità. È inoltre confermato l’obbligo di comunicazione delle non conformità agli altri Stati membri e alla Commissione. Non sono fissate sanzioni pecuniarie nel testo, ma il sistema di verifica è reso più stringente e standardizzato.

Sorgenti luminose

Nel regolamento delegato (UE) 2015/2015 le modifiche sono ampie e tecniche. Viene ridefinito il concetto di "prodotto contenitore" e aggiornata la struttura dell’etichetta, della scheda informativa e della documentazione tecnica. Le specifiche si estendono alle sorgenti LED e OLED, con l’inserimento di parametri come:

  • indice di resa cromatica R9;
  • fattore di sopravvivenza;
  • fattore di mantenimento del flusso luminoso;
  • durata di vita L70B50 indicativa;
  • fattore di sfasamento;
  • coerenza dei colori;
  • metriche di sfarfallio e di effetto stroboscopico.

Sono anche aggiornate le dichiarazioni di equivalenza per sorgenti non direzionali e per sostituzioni di sorgenti fluorescenti, nonché le esenzioni per alcune sorgenti specificamente progettate per altri prodotti regolati da atti di ecodesign.

Sul piano transitorio, il regolamento prevede che:

  • il fornitore applichi l’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021;
  • applichi l’etichetta riscalata dal 1° settembre 2021;
  • possa anticipare l’etichetta riscalata tra il 1° luglio e il 31 agosto 2021 solo se nessuna sorgente del medesimo modello o equivalente è stata immessa sul mercato prima del 1° luglio 2021;
  • il distributore non metta in vendita tali sorgenti prima del 1° settembre 2021.

Nei punti vendita, le etichette devono essere sostituite con quelle riscalate, anche mediante apposizione sull’imballaggio, entro diciotto mesi dalla data di applicazione del regolamento. La disciplina della verifica è inoltre irrigidita: le autorità verificano 10 unità del modello e, se non sono soddisfatte le condizioni previste, il modello e i modelli equivalenti sono considerati non conformi.

Apparecchi di refrigerazione

Nel regolamento delegato (UE) 2019/2016 viene introdotta la definizione di apparecchio di refrigerazione mobile, chiarendo che un apparecchio immesso sul mercato con convertitore CA/CC non è considerato mobile. È aggiornata la scala delle classi di efficienza energetica e vengono adeguati i calcoli relativi alla capacità di congelamento degli scomparti a 4 stelle.

La scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica sono riscritte per includere:

  • descrizione generale del modello;
  • norme armonizzate o metodi di misura utilizzati;
  • valori dei parametri tecnici considerati valori dichiarati;
  • dettagli dei calcoli;
  • condizioni di prova;
  • modelli equivalenti.

Sono introdotti dati specifici per gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità e per i frigoriferi cantina. Le tolleranze di verifica sono rideterminate per volume totale e di scomparto, capacità di congelamento, consumo annuo di energia, umidità interna, rumore e tempo di aumento della temperatura.

Lavastoviglie domestiche

Nel regolamento delegato (UE) 2019/2017 la principale innovazione è l’introduzione della nozione di "valore dichiarato" per i parametri tecnici usati nei calcoli dell’allegato IV. È aggiornato il contenuto della scheda informativa e della documentazione tecnica.

Vengono riformulati i criteri di calcolo per:

  • indice di efficienza di lavaggio (IC);
  • indice di efficienza di asciugatura (ID);
  • modi a consumo ridotto (spento, stand-by, avvio ritardato).

La scheda informativa deve riportare i dati del modello, la classe energetica, l’indice di efficienza energetica, gli indici di lavaggio e asciugatura, consumi energetici e idrici, durata del programma, rumore e potenze nei modi a basso consumo. Le tolleranze di verifica e la logica di comunicazione delle non conformità sono allineate agli altri regolamenti modificati.

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Nel regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono introdotte definizioni più dettagliate per gli armadi d’angolo/curvi, gli armadi rotondi e gli armadi da supermercato. Si precisa inoltre il ricorso al valore dichiarato nei calcoli dell’allegato IV.

Sono aggiornati:

  • i parametri tecnici del modello e i valori dichiarati;
  • la scheda informativa del prodotto;
  • la documentazione tecnica, che deve contenere descrizione del modello, norme applicate, precauzioni, valori dichiarati, calcoli, condizioni di prova e modelli equivalenti.

La classificazione della scheda informativa distingue in modo specifico refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, armadi da supermercato e distributori automatici refrigerati. Le tolleranze di verifica sono mantenute in una disciplina autonoma, con regola generale di non utilizzo da parte del fornitore e obbligo di comunicazione immediata delle non conformità da parte delle autorità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Diverse disposizioni si applicano con decorrenze differenziate:

  • dal 1° maggio 2021: talune modifiche ai regolamenti su display elettronici, lavatrici/lavasciuga, apparecchi di refrigerazione e vendita diretta;
  • dal 1° luglio 2021: la facoltà transitoria sull’etichetta riscalata per le sorgenti luminose in casi limitati;
  • dal 1° settembre 2021: l’applicazione principale di varie modifiche, specie per le sorgenti luminose;
  • dal 1° marzo 2022: alcuni obblighi specifici relativi alla fornitura della classe di efficienza energetica per determinati parametri.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità generale e razionale delle modifiche

Il regolamento interviene sui regolamenti delegati di settore per chiarire valori da utilizzare nella documentazione tecnica, nell’etichetta e nella banca dati dei prodotti, evitare confusione tra fabbricanti e autorità e migliorare la verificabilità delle dichiarazioni di prestazione. Si richiama l’esigenza di metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili e, in assenza di norme armonizzate complete, l’uso di metodi provvisori o dello stato dell’arte riconosciuto.

Display elettronici (regolamento delegato (UE) 2019/2013)

Sono aggiornate definizioni e allegati, con inserimento della nozione di "valore dichiarato" e precisazioni su HiNA e sui display che sono componenti o sottounità. I valori della scheda informativa devono essere inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti; gli allegati tecnici e di verifica sono modificati, inclusa la disciplina delle tolleranze, i metodi di prova provvisori, i criteri su HDR/ABC e la tabella dei parametri della scheda informativa. Le tolleranze di verifica sono limitate al controllo da parte delle autorità e non possono essere usate dal fornitore per costruire i valori dichiarati.

Lavatrici e lavasciuga domestiche (regolamento delegato (UE) 2019/2014)

È introdotta la definizione di "valore dichiarato" e si chiarisce che, quando un parametro è dichiarato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore usa tale valore nei calcoli. Sono rivisti i criteri di calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio, dell’efficacia di risciacquo, del contenuto di umidità residua, dei modi a consumo ridotto e della velocità di centrifuga, oltre ai contenuti della scheda informativa e della documentazione tecnica. Le tolleranze di verifica sono ridefinite e la comunicazione di non conformità alle altre autorità avviene subito dopo la decisione nazionale.

Sorgenti luminose (regolamento delegato (UE) 2019/2015)

Sono modificate definizioni, etichetta, scheda informativa, documentazione tecnica e tolleranze, con particolare attenzione a prodotto contenitore, sorgenti LED/OLED, metriche di sfarfallio e stroboscopio, fattore di sopravvivenza e mantenimento del flusso. Vengono anche disciplinate le etichette per il riscalaggio delle sorgenti luminose, con date transitorie specifiche: l’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e quella riscalata dal 1° settembre 2021, salvo la facoltà di anticipazione tra 1° luglio e 31 agosto 2021 in casi limitati. Le etichette nei punti vendita devono essere sostituite entro diciotto mesi dalla data di applicazione del regolamento.

Apparecchi di refrigerazione (regolamento delegato (UE) 2019/2016)

È introdotta la definizione di apparecchio di refrigerazione mobile e aggiornata la classificazione energetica degli apparecchi di refrigerazione. Si precisa l’uso del valore dichiarato nei calcoli dell’allegato IV e si rivedono capacità di congelamento, pesi dei carichi leggeri e dati della scheda informativa e della documentazione tecnica. Le tolleranze di verifica sono aggiornate per volumi, capacità di congelamento, consumo annuo, umidità interna, rumore e tempo di aumento della temperatura.

Lavastoviglie domestiche (regolamento delegato (UE) 2019/2017)

È aggiunta la nozione di "valore dichiarato" e viene aggiornato il titolo della tabella delle classi di efficienza energetica. I calcoli di efficienza di lavaggio e di asciugatura e la scheda informativa sono riformulati, con nuovi dati dichiarati e nuovi valori da riportare nella documentazione tecnica. Anche qui sono confermate le regole sulle tolleranze di verifica e sull’obbligo di comunicazione delle non conformità.

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (regolamento delegato (UE) 2019/2018)

Sono precisate le definizioni di armadi d’angolo/curvi, armadi rotondi e armadi da supermercato, e introdotto l’uso del valore dichiarato nei calcoli. Sono aggiornati i parametri tecnici, la scheda informativa, la documentazione tecnica e le tolleranze di verifica, con classificazione specifica per vari tipi di apparecchi da vendita diretta e per le temperature di esercizio. Si conferma che le autorità devono comunicare senza ritardo le decisioni di non conformità agli altri Stati membri e alla Commissione.

Entrata in vigore e decorrenze

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Diverse disposizioni si applicano dal 1° maggio 2021, dal 1° luglio 2021, dal 1° settembre 2021 e, per un’obbligazione specifica sulla classe di efficienza energetica di alcuni parametri, dal 1° marzo 2022.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticavigilanza del mercatonormazione tecnicamercato interno

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