Regolamento (UE) 2020/2093
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione, fissando i massimali annuali degli impegni e dei pagamenti a prezzi 2018. Disciplina inoltre gli adeguamenti tecnici annuali, gli adeguamenti specifici di alcuni programmi, le ipotesi di revisione del quadro e gli strumenti speciali tematici e non tematici per assicurare flessibilità al bilancio. Sono previsti importi massimi specifici per grandi progetti e regole di cooperazione interistituzionale nella procedura di bilancio.
Stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, fissando massimali di spesa, regole di flessibilità, adeguamenti, revisione e strumenti speciali.
Ambito di applicazione
Si applica alle istituzioni dell'Unione europea (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) nella procedura di bilancio annuale e nell'esecuzione del bilancio per gli esercizi dal 2021 al 2027. Riguarda il bilancio generale dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, con esclusione delle voci finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario. Il regolamento non incide sui massimali delle risorse proprie e prevede specifiche regole di adattamento se occorre attivare garanzie del bilancio, strumenti speciali o sopravvengano revisioni dei trattati, allargamenti o circostanze impreviste.
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
Il regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, con base giuridica nell'articolo 312 TFUE e nell'articolo 106 bis del Trattato Euratom. La disciplina è concepita per garantire prevedibilità di medio termine alla programmazione e all'esecuzione della spesa, tenendo conto della crisi COVID-19 e dell'esigenza di sostenere una transizione verde e digitale, la resilienza dell'Unione e la sua autonomia strategica.
Ambito e principi generali
Il regolamento vincola Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nella procedura di bilancio annuale e nell'esecuzione del bilancio. I massimali annui di impegno e di pagamento sono fissati nell'allegato I a prezzi 2018 e devono essere rispettati, salvo l'uso degli strumenti speciali e dello strumento unico di margine nei casi previsti. Il QFP non tiene conto delle voci finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario.
Rispetto dei massimali e delle risorse proprie
L'articolo 2 prevede che gli stanziamenti eccedenti i massimali del QFP possano essere iscritti a bilancio solo quando si ricorra agli strumenti speciali tematici o allo strumento unico di margine, ovvero quando sia necessario attivare garanzie per assistenza finanziaria agli Stati membri ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'articolo 3 impone inoltre il rispetto del massimale delle risorse proprie: il totale degli stanziamenti di pagamento, anche dopo adeguamenti e revisioni, non può determinare un tasso di versamento superiore al tetto fissato nella decisione sulle risorse proprie; ove occorra, i massimali del QFP devono essere ridotti.
Adeguamenti tecnici e adeguamento specifico dei programmi
L'articolo 4 disciplina gli adeguamenti tecnici annuali, da effettuarsi dalla Commissione prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1. Tali adeguamenti comprendono la rivalutazione a prezzi dell'anno successivo, il calcolo del margine residuo sotto il massimale delle risorse proprie, la determinazione delle dotazioni connesse allo strumento unico di margine e il calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici. Gli adeguamenti si basano su un deflatore fisso del 2% annuo.
L'articolo 5 introduce un meccanismo di adeguamento specifico dei programmi alimentato dalle entrate da ammende UE, al netto della quota collegata al recesso del Regno Unito. Tale importo è disponibile come dotazione aggiuntiva dal 2022 al 2027 per i programmi elencati nell'allegato II. Il totale delle dotazioni aggiuntive per il periodo è pari a 11 000 milioni di EUR a prezzi 2018; per ciascuno degli anni 2022-2026 l'importo annuo deve oscillare tra 1 500 e 2 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Gli importi sono ripartiti tra le rubriche e i programmi indicati nell'allegato II, tra cui Orizzonte Europa, InvestEU, EU4Health, Erasmus+, Europa creativa, Diritti e valori e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
Adeguamenti connessi a governance economica e nuovi programmi
L'articolo 6 prevede che, quando viene revocata la sospensione di impegni di bilancio adottata in relazione a misure di sana governance economica o al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, gli importi sospesi siano riportati agli esercizi successivi e i massimali siano adeguati. Gli impegni sospesi non possono essere iscritti oltre l'anno n+2.
L'articolo 7 regola il caso in cui dopo il 1° gennaio 2021 siano adottate nuove norme o nuovi programmi in gestione concorrente per una serie di fondi, tra cui fondi strutturali, Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta, FEASR, FEAMPA, Fondo Asilo e migrazione, Fondo per la Sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Le dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferite in parti uguali agli anni 2022-2025 e i massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.
Strumenti speciali tematici
L'articolo 8 disciplina il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, con un massimale annuo di 186 milioni di EUR a prezzi 2018, iscritto come stanziamento accantonato.
L'articolo 9 riguarda la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, utilizzabile sia per l'assistenza in caso di gravi catastrofi coperte dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea sia per risposte rapide a esigenze urgenti nell'Unione o nei paesi terzi conseguenti a eventi imprevedibili, incluse catastrofi naturali non coperte dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie, minacce gravi alla salute pubblica o alla salute degli animali e delle piante e pressioni alle frontiere esterne dovute ai flussi migratori. Il massimale annuo è pari a 1 200 milioni di EUR a prezzi 2018; la quota non utilizzata può essere riportata all'anno successivo, con regole di priorità e con una possibilità eccezionale di finanziare fino a 400 milioni di EUR dall'anno successivo in caso di insufficienza delle risorse.
L'articolo 10 istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit, destinata a sostenere gli Stati membri e i settori più colpiti dal recesso del Regno Unito, con un massimale di 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 e iscrizione come stanziamento accantonato.
Strumenti speciali non tematici
L'articolo 11 configura lo strumento unico di margine. Esso consente, dal 2022, di rendere disponibili gli importi corrispondenti ai margini residui sotto i massimali per gli impegni e le differenze tra pagamenti eseguiti e massimale di pagamento dell'anno precedente, nonché importi supplementari da mobilitare solo in ultima istanza per circostanze impreviste. Per tali importi sono fissati limiti annui espressi in percentuale del RNL dell'Unione e, per gli adeguamenti dei pagamenti 2025-2027, tetti massimi pari a 8 000, 13 000 e 15 000 milioni di EUR a prezzi 2018.
L'articolo 12 disciplina lo strumento di flessibilità, che consente di finanziare spese impreviste specifiche per un esercizio quando non siano finanziabili entro i massimali delle altre rubriche. Il massimale annuo è pari a 915 milioni di EUR a prezzi 2018; gli importi non utilizzati possono essere riportati fino all'anno n+2, secondo un criterio cronologico.
Revisione del quadro finanziario
L'articolo 13 prevede la revisione del QFP in caso di situazioni impreviste, salvo i casi disciplinati dagli articoli 14-17. La revisione deve, in linea di principio, essere proposta e adottata prima dell'avvio della procedura di bilancio interessata e deve considerare la redistribuzione delle spese, l'eventuale compensazione tra rubriche e il mantenimento di un rapporto ordinato tra impegni e pagamenti.
L'articolo 14 collega la revisione all'esecuzione del bilancio, consentendo alla Commissione di proporre, insieme alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici, modifiche dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento per garantire una gestione ordinata dei massimali annuali. Gli articoli 15, 16 e 17 impongono la revisione del QFP in caso di revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, di adesione di nuovi Stati membri e di riunificazione di Cipro.
Grandi progetti finanziati dal bilancio dell'Unione
L'articolo 18 stabilisce limiti massimi di contributo del bilancio generale dell'Unione per due grandi progetti: 13 202 milioni di EUR a prezzi 2018 per i grandi progetti nel quadro del programma spaziale dell'Unione e 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 per il progetto ITER.
Cooperazione interistituzionale e unità del bilancio
L'articolo 19 disciplina la cooperazione tra le istituzioni nella procedura di bilancio, imponendo misure per agevolare il ciclo annuale, cooperazione leale, coordinamento dei calendari di lavoro e possibilità di triloghi a tutti i livelli. L'articolo 20 ribadisce il principio di unità del bilancio, includendo tutte le spese e le entrate dell'Unione e della CEEA nel bilancio generale dell'Unione.
Disposizioni finali
L'articolo 21 prevede che la Commissione presenti, entro il 1° luglio 2025, la proposta per il quadro finanziario pluriennale successivo. L'articolo 22 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione del QFP 2021-2027
L'articolo 1 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027.
Rispetto dei massimali di spesa e ricorso agli strumenti speciali
L'articolo 2 impone a Parlamento europeo, Consiglio e Commissione di rispettare i massimali annui di spesa di cui all'allegato I. Se sono utilizzati gli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12, gli stanziamenti sono iscritti oltre i massimali; analoga regola vale per lo strumento unico di margine di cui all'articolo 11. È inoltre prevista la possibilità di attivare, al di sopra dei massimali del QFP, le garanzie per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata dall'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Rispetto del massimale delle risorse proprie
L'articolo 3 stabilisce che il totale degli stanziamenti di pagamento, tenuto conto di adeguamenti e revisioni, non può determinare un tasso di versamento superiore al massimale delle risorse proprie previsto dalla decisione del Consiglio sul sistema delle risorse proprie. Se necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire tale rispetto.
Adeguamenti tecnici annuali
L'articolo 4 obbliga la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, a rivalutare i massimali e gli importi globali a prezzi dell'anno n+1, calcolare il margine residuo sotto il massimale delle risorse proprie, determinare gli importi relativi allo strumento unico di margine e calcolare le dotazioni aggiuntive per i programmi specifici. Gli adeguamenti sono basati su un deflatore fisso del 2% annuo e la Commissione ne comunica i risultati al Parlamento e al Consiglio.
Adeguamento specifico dei programmi
L'articolo 5 prevede che le entrate da ammende UE, al netto dell'importo collegato al recesso del Regno Unito, costituiscano una dotazione aggiuntiva per specifici programmi dal 2022 al 2027. L'importo totale è pari a 11 000 milioni di EUR a prezzi 2018; per ciascuno degli anni 2022-2026 l'importo annuo deve essere almeno 1 500 milioni di EUR e non superiore a 2 000 milioni di EUR. Gli aumenti si ripartiscono secondo l'allegato II, con incremento dei massimali delle rubriche pertinenti.
Adeguamenti per sana governance economica e condizionalità di bilancio
L'articolo 6 dispone che, in caso di revoca della sospensione di impegni di bilancio adottata in base a misure di sana governance economica o al regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione, gli importi corrispondenti sono riportati agli anni successivi e i massimali del QFP sono adeguati. Gli impegni sospesi non possono essere iscritti oltre l'anno n+2.
Adeguamento per nuove norme o nuovi programmi in gestione concorrente
L'articolo 7 stabilisce che, se dopo il 1° gennaio 2021 sono adottate nuove norme o nuovi programmi in gestione concorrente per diversi fondi dell'Unione, gli importi non utilizzati nel 2021 sono trasferiti in quote uguali agli anni 2022-2025 e i massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.
Strumenti speciali tematici
Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Sono fissati massimali annui di 186 milioni di EUR per il Fondo di adeguamento alla globalizzazione, 1 200 milioni di EUR per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, e 5 000 milioni di EUR per la riserva Brexit, tutti a prezzi 2018. Per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza sono anche previste regole dettagliate di utilizzo, riporto, priorità e una soglia eccezionale fino a 400 milioni di EUR dall'anno successivo.
Strumento unico di margine e strumento di flessibilità
L'articolo 11 disciplina lo strumento unico di margine, che consente il riutilizzo dei margini sotto i massimali per impegni e pagamenti e, in via residuale, importi supplementari al di sopra dei massimali, con limiti annuali legati allo 0,04% del RNL UE per gli impegni e allo 0,03% per i pagamenti. Sono previsti tetti massimi di adeguamento dei pagamenti per il 2025-2027 pari a 8 000, 13 000 e 15 000 milioni di EUR a prezzi 2018, da compensare con riduzioni del massimale dell'anno precedente. L'articolo 12 istituisce lo strumento di flessibilità, con un massimale annuo di 915 milioni di EUR a prezzi 2018, utilizzabile per spese impreviste specifiche e riportabile fino all'anno n+2.
Revisione del QFP
L'articolo 13 prevede la revisione del QFP in caso di situazioni impreviste, nel rispetto del massimale delle risorse proprie e fatti salvi gli articoli 14-17. La proposta di revisione deve, in linea di principio, essere presentata e adottata prima dell'avvio della procedura di bilancio interessata e deve valutare redistribuzioni di spesa, compensazioni tra rubriche e il mantenimento di un rapporto ordinato tra impegni e pagamenti. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 prevedono revisioni specifiche per l'esecuzione del bilancio, la revisione dei trattati, l'allargamento dell'Unione e la riunificazione di Cipro.
Contributo a grandi progetti
L'articolo 18 autorizza importi massimi del bilancio generale dell'Unione per due grandi progetti: 13 202 milioni di EUR a prezzi 2018 per i grandi progetti nel quadro del programma spaziale dell'Unione e 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 per il progetto ITER.
Cooperazione interistituzionale e unità del bilancio
L'articolo 19 impone cooperazione leale e coordinamento dei calendari di lavoro tra le istituzioni, con possibilità di triloghi in tutte le fasi della procedura di bilancio. L'articolo 20 ribadisce il principio di unità del bilancio, includendo tutte le spese e le entrate dell'Unione e della CEEA nel bilancio generale dell'Unione.
Transizione al successivo QFP e applicazione
L'articolo 21 prevede che la Commissione presenti entro il 1° luglio 2025 una proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale. L'articolo 22 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applichi dal 1° gennaio 2021.
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