Regolamento (UE) 2020/2132
Regolamento (UE) 2020/2132 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) 2020/123 per ricalibrare al rialzo le possibilità di pesca della busbana norvegese nel tratto finale del 2020. L’intervento si fonda sui dati di cattura più recenti, che indicavano un rischio di esaurimento anticipato dei contingenti preliminari e la conseguente interruzione delle attività di pesca prima del termine dell’anno. Le nuove quantità si applicano retroattivamente dal 1° novembre 2020, nel rispetto del parere scientifico del CIEM e con entrata in vigore immediata.
Modifica del regolamento (UE) 2020/123 per adeguare le possibilità di pesca della busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nel periodo 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle possibilità di pesca della busbana norvegese e delle catture accessorie connesse nelle acque della divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e sottozona 4. Riguarda i contingenti assegnati a Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Unione, Norvegia e Isole Fær Øer, con specifiche condizioni tecniche e di imputazione delle catture accessorie. L’applicazione temporale del regolamento è dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non disciplina altri stock oltre quelli indicati nell’allegato modificato.
Possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020
Il regolamento (UE) 2020/2132 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2020/123 per adeguare le possibilità di pesca della busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) e delle catture accessorie connesse nel tratto finale del 2020. La modifica è adottata alla luce dei dati di cattura più recenti e ha lo scopo di evitare l’interruzione delle attività di pesca prima della fine dell’anno, mantenendosi entro i limiti del parere scientifico del CIEM.
Contesto e ragioni dell’intervento
Il regolamento (UE) 2020/123 aveva fissato le possibilità di pesca fino al 31 ottobre 2020 per la busbana norvegese nelle aree CIEM interessate. Con il successivo regolamento (UE) 2020/1579 erano state introdotte possibilità di pesca preliminari per il periodo 1° novembre - 31 dicembre 2020, ma tali quantità risultavano troppo contenute rispetto all’andamento effettivo delle catture. Il Consiglio rileva che nel solo mese di ottobre 2020 sono state catturate oltre 21 000 tonnellate e che, in base ai modelli storici di pesca, i contingenti preliminari si sarebbero esauriti rapidamente.
Ambito materiale e territoriale
La misura riguarda la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nelle acque della divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e sottozona 4. L’allegato individua i contingenti per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Unione, nonché le quote o possibilità collegate per Norvegia e Isole Fær Øer, con condizioni specifiche di esercizio della pesca.
Nuove possibilità di pesca e ripartizione dei contingenti
La tabella dell’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123 viene sostituita per il periodo 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2020. I valori indicati sono i seguenti:
- Danimarca: 49 953
- Germania: 10
- Paesi Bassi: 37
- Unione: 50 000
- Norvegia: 14 500
- Isole Fær Øer: 5 000
Per la voce dell’Unione, il contingente può essere pescato soltanto nel periodo 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2020. Per Norvegia e Isole Fær Øer sono richiamate condizioni tecniche ulteriori, tra cui l’uso di una griglia di selezione.
Regole sulle catture accessorie e condizioni tecniche
L’allegato stabilisce che fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Tuttavia, le catture accessorie imputate in base a tale previsione, sommate a quelle imputate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono superare complessivamente il 9 % del contingente.
Per taluni contingenti si applica il vincolo territoriale alle sole acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4. Per le Isole Fær Øer è previsto che la griglia di selezione comprenda un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili, da imputare al contingente.
Rapporti con altri regolamenti e deroghe
La modifica opera sul regolamento (UE) 2020/123 e ne sostituisce una parte dell’allegato IA. Inoltre, per la Danimarca non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96, mentre per la Germania non si applica l’articolo 4 del medesimo regolamento. Nel testo allegato è altresì specificato che il TAC non è pertinente per la voce modificata.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Il considerando esplicita che tale applicazione retroattiva è compatibile con certezza del diritto e tutela dell’affidamento, poiché determina un aumento delle possibilità di pesca rispetto al regime preliminare.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2020/123
L’articolo 1 dispone che il regolamento (UE) 2020/123 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento, che sostituisce la tabella relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a e 4.
Nuovi contingenti e periodo di pesca
Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123, la tabella è sostituita per il periodo 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2020. Il contingente dell’Unione è fissato a 50 000 tonnellate; i contingenti nazionali indicati sono 49 953 per la Danimarca, 10 per la Germania e 37 per i Paesi Bassi. Per Norvegia e Isole Fær Øer sono indicati, rispettivamente, 14 500 e 5 000, con rinvio alle condizioni tecniche applicabili.
Condizioni sulle catture accessorie e limitazioni tecniche
È consentito che fino al 5 % del contingente sia costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4), fermo restando che tali catture, sommate a quelle imputate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non superino complessivamente il 9 % del contingente. Per alcuni contingenti si applica l’obbligo di utilizzare una griglia di selezione; per le Isole Fær Øer tale griglia comprende anche un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili da imputare al contingente.
Esclusione di talune disposizioni dei regolamenti TAC
Per la Danimarca non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; per la Germania non si applica l’articolo 4 del medesimo regolamento. Nell’allegato è inoltre indicato che il TAC non è pertinente per le voci modificate.
Entrata in vigore, applicazione retroattiva e natura vincolante
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Il considerando chiarisce che l’applicazione retroattiva non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché comporta un aumento delle possibilità di pesca.
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