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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2129

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32020R2129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni nei confronti della Bielorussia, inserendo 29 persone fisiche e 7 entità. La misura si colloca nel quadro delle reazioni dell’Unione alla repressione seguita alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 e alla più ampia compressione della società civile e dell’opposizione democratica. L’effetto giuridico è la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, con applicazione immediata dalla pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 aggiungendo 29 persone fisiche e 7 entità/organismi all’elenco delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea nei confronti della Bielorussia, con effetti sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. La modifica riguarda soggetti ritenuti responsabili o beneficiari del sostegno al regime di Lukashenko, della repressione della società civile, dell’opposizione democratica, dei manifestanti pacifici, dei giornalisti e, in alcuni casi, di violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella GUUE.

Modifica dell’elenco delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’atto si inserisce nella sequenza di misure adottate dall’Unione dopo le elezioni presidenziali bielorusse del 9 agosto 2020, ritenute non libere né eque e seguite da una repressione diffusa contro manifestanti pacifici, opposizione, società civile e giornalisti.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama la gravità della situazione in Bielorussia, già oggetto di precedenti atti sanzionatori del 2 ottobre 2020 e del 6 novembre 2020. Il presente regolamento risponde alla prosecuzione della repressione e alla necessità di sostenere i diritti democratici del popolo bielorusso, procedendo con un ulteriore ciclo di designazioni.

Ambito di applicazione del regime sanzionatorio

Il regolamento non introduce un autonomo apparato sanzionatorio, ma modifica la lista dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (CE) n. 765/2006. L’effetto pratico consiste nell’assoggettare ai vincoli UE i soggetti elencati nell’allegato I, che comprendono persone fisiche, entità e organismi ritenuti coinvolti nella repressione o beneficiari del regime di Lukashenko.

Persone fisiche inserite nell’elenco

L’allegato aggiunge 29 persone fisiche, tra cui:

  • esponenti governativi e amministrativi, come vice primi ministri, ministri e presidenti di comitati esecutivi regionali o cittadini;
  • responsabili dell’informazione e dei media pubblici, accusati di propaganda, censura e limitazione dell’accesso a Internet;
  • vertici di forze dell’ordine e di sicurezza, ricondotti a campagne di repressione, arresti arbitrari, maltrattamenti e torture di manifestanti pacifici e intimidazioni contro giornalisti;
  • magistrati che avrebbero emesso sentenze di matrice politica, con violazioni dei diritti della difesa e contributo alla repressione dell’opposizione;
  • imprenditori considerati beneficiari e sostenitori del regime.

Entità e organismi inseriti nell’elenco

Sono aggiunti 7 soggetti giuridici, entità o organismi, tra cui società attive nell’export di materiale militare, nello sviluppo immobiliare, nella sorveglianza tecnologica e nella produzione o riparazione di equipaggiamenti militari. In più casi l’allegato collega tali soggetti all’apparato statale bielorusso o all’industria militare nazionale, evidenziando che essi traggono vantaggio dal regime e gli forniscono sostegno; in altri casi viene contestato l’impiego di prodotti o sistemi nella repressione delle proteste.

Effetti giuridici e tecnica normativa

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che materialmente aggiorna la lista sanzionatoria del regolamento (CE) n. 765/2006. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata e uniforme.

Rilievi operativi per il professionista

Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è che l’inserimento in elenco comporta l’applicazione delle misure restrittive previste dal regime UE, con impatti su rapporti contrattuali, pagamenti, disponibilità economiche e attività economiche con i soggetti designati. La verifica dell’eventuale corrispondenza tra controparti commerciali, soci, amministratori o beneficiari effettivi e i nominativi elencati nell’allegato assume quindi rilievo immediato in ottica di compliance sanzionatoria.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto vengono aggiunti 29 nominativi di persone fisiche e 7 entità/organismi all’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive.

Criteri sostanziali dell’inserimento

Dai considerando e dall’allegato emerge che l’inserimento riguarda soggetti associati alla repressione delle proteste pacifiche, a arresti arbitrari, maltrattamenti e torture, alla propaganda e al controllo dei media, alla limitazione di Internet, a procedimenti penali e sentenze politicamente motivate, nonché soggetti ed entità che sostengono o traggono vantaggio dal regime di Lukashenko.

Categorie di soggetti inseriti

Tra le persone fisiche figurano membri del governo, vertici di ministeri e forze di sicurezza, magistrati, funzionari e imprenditori. Tra le entità figurano operatori del settore militare e della sorveglianza, società immobiliari e soggetti legati all’apparato presidenziale, tutti ricondotti al sostegno del regime o alla repressione della società civile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con nuove iscrizioni

L’allegato introduce il nuovo titolo generale dell’elenco, sostituisce il titolo della tabella delle persone fisiche e aggiunge le nuove sezioni: A. Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1; B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Per ciascun soggetto sono indicati identificativi essenziali, traslitterazioni, e motivi dell’inserimento.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanirapporti con la bielorussia

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