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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2133

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2133 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32020R2133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2133 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che disciplina misure restrittive nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. L’intervento recepisce l’aggiornamento delle informazioni effettuato il 2 novembre 2020 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004). In concreto, viene sostituita la voce n. 7 dell’elenco relativo a Thomas Lubanga, aggiornandone i dati identificativi e le informazioni accessorie.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 con la modifica dei dati identificativi di una persona soggetta a misure restrittive per violazione dell’embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive specifiche dell’Unione nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, attraverso l’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica riguarda in particolare la voce relativa a Thomas Lubanga. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento delle misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2133 interviene sul quadro sanzionatorio istituito dal regolamento (CE) n. 1183/2005 nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. La finalità è puramente aggiornativa: recepire nel diritto dell’Unione le informazioni rinnovate dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU competente in base alla risoluzione 1533 (2004).

Contesto e base giuridica

Il Consiglio adotta il regolamento richiamando l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 e la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si chiarisce che il 2 novembre 2020 il comitato ONU ha aggiornato i dati di una persona già sottoposta a misure restrittive; da ciò discende la necessità di modificare l’allegato I del regolamento di base.

Ambito della modifica

L’intervento non istituisce nuove categorie di sanzioni né modifica la struttura generale del regime restrittivo, ma aggiorna l’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.

In particolare:

  • l’allegato I, lettera a), relativo all’elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis, viene modificato;
  • la voce n. 7 è sostituita integralmente;
  • la persona interessata è Thomas Lubanga.

Dati aggiornati sulla persona iscritta in elenco

La nuova voce riporta i principali elementi identificativi e informativi relativi a Thomas Lubanga:

  • luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo;
  • cittadinanza: Repubblica democratica del Congo;
  • indirizzo: Repubblica democratica del Congo;
  • data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

Sono altresì richiamate le informazioni di contesto rilevanti ai fini sanzionatori e giudiziari:

  • arresto a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani;
  • consegna alla CPI il 17 marzo 2006;
  • condanna da parte della CPI nel marzo 2012 a 14 anni di reclusione;
  • conferma in appello della sentenza di colpevolezza e di condanna il 1o dicembre 2014;
  • trasferimento in una prigione dell’RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la pena;
  • rilascio il 15 marzo 2020 dopo aver scontato la pena inflitta dalla CPI.

La sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco, richiamata nell’allegato, indica inoltre che Lubanga era presidente dell’UPC/L, gruppo armato coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo e, secondo l’Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, responsabile del reclutamento e impiego di bambini a Ituri tra il 2002 e il 2003.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per gli atti di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Portata pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva principalmente in quanto aggiorna il perimetro soggettivo delle misure restrittive UE connesse all’embargo sulle armi per la RDC. L’adempimento sostanziale consiste nel recepire tempestivamente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio nei sistemi di controllo interno, nelle procedure di screening e nelle verifiche di compliance connesse a rapporti, transazioni o attività che possano coinvolgere soggetti designati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sulla lettera a) dell’allegato I, relativa all’elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis, sostituendo la voce 7.

Soggetto interessato dalla modifica

La voce sostituita riguarda Thomas Lubanga, con aggiornamento di luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, data della designazione ONU e altre informazioni. È indicata la sua storia sanzionatoria e giudiziaria, inclusi arresto, consegna alla CPI, condanna a 14 anni, conferma in appello e successivo rilascio il 15 marzo 2020.

Motivazione dell’aggiornamento

Nei considerando si precisa che il 2 novembre 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato I.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneembargo sulle armimisure restrittive

Testo integrale

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