Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/451

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e riordina l’intero impianto delle segnalazioni prudenziali degli enti ai fini del CRR, integrando le modifiche introdotte dai successivi interventi legislativi, in particolare sul leverage ratio, NSFR, rischio di controparte, grandi esposizioni, NPE e cartolarizzazioni. Introduce modelli e istruzioni dettagliate, con frequenze differenziate (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e regole tecniche uniformi per formato dei dati, soglie di compilazione e identificazione dei soggetti. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e si applica dal 28 giugno 2021, con specifiche decorrenze differite per taluni obblighi.

Stabilisce un quadro armonizzato di formati, modelli, istruzioni, frequenze e termini per le segnalazioni prudenziali degli enti ai sensi del CRR, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione sulle segnalazioni di vigilanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), sia su base individuale sia su base consolidata, nonché, in via specifica, ad alcuni gruppi di imprese di investimento e agli enti a cui le autorità competenti estendono la segnalazione delle informazioni finanziarie. Copre il territorio UE/SEE in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; alcune disposizioni operano solo per soggetti che superano determinate soglie o che adottano specifici metodi (IRB, SA, IMM, AMA, ecc.). Sono previste esclusioni o limitazioni rilevanti per i modelli non pertinenti al metodo applicato, per gli enti piccoli e non complessi in taluni casi, per i gruppi di imprese di investimento soggetti al regime transitorio fino al 26 giugno 2026 e per specifiche informazioni soggette a soglie (ad esempio 10 %, 15 %, 125 miliardi di EUR, 300 milioni di EUR).

Segnalazioni prudentziali degli enti ai fini del CRR

Il regolamento definisce in modo organico il quadro tecnico delle segnalazioni prudenziali che gli enti devono trasmettere alle autorità competenti in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). La finalità, evidenziata nei considerando, è di riunificare in un testo unico le norme tecniche di attuazione già frammentate e di aggiornarle alla luce delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2019/876, dal regolamento (UE) 2019/630, dal regolamento (UE) 2019/2033 e dal regolamento (UE) 2020/873, inclusi gli impatti della pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione e struttura generale

L’articolo 1 delimita l’ambito del regolamento ai formati, modelli, istruzioni, metodologia, frequenza, date di riferimento, definizioni e soluzioni IT per le segnalazioni degli enti alle autorità competenti ai sensi degli articoli 415, paragrafi 3 e 3 bis, e 430, paragrafi da 1 a 4, 7 e 9, del CRR. Il sistema copre sia il perimetro individuale sia quello consolidato e si estende, per quanto previsto, anche alle imprese di investimento e ai gruppi di imprese di investimento soggetti al regime transitorio del regolamento (UE) 2019/2033.

Il regolamento è costruito attorno a sei blocchi tematici principali: adeguatezza patrimoniale; solvibilità del gruppo; rischio di credito; rischio di mercato; rischio operativo; esposizioni verso amministrazioni pubbliche. Ciascun ente segnala soltanto i modelli pertinenti al metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

Date di riferimento, termini di invio e adattamenti

Gli articoli 2 e 3 disciplinano le date di riferimento e le date di invio. In via generale:

  • le segnalazioni mensili hanno come data di riferimento l’ultimo giorno di ciascun mese e sono inviate entro il 15° giorno di calendario successivo;
  • le trimestrali hanno come date di riferimento 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, con invio il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
  • le semestrali hanno come date di riferimento 30 giugno e 31 dicembre, con invio l’11 agosto e l’11 febbraio;
  • le annuali hanno come data di riferimento il 31 dicembre e sono inviate l’11 febbraio.

Se la data d’invio cade in un giorno festivo nazionale o nel weekend, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Sono inoltre previsti adattamenti delle date per gli enti che chiudono l’esercizio in una data diversa dal 31 dicembre. Per le informazioni finanziarie e per le informazioni G-SII, le date possono essere riallineate in modo da mantenere il medesimo intervallo temporale rispetto alla data di riferimento adattata.

Gli enti possono trasmettere dati non revisionati; se i dati sottoposti a revisione divergono, devono essere comunicati immediatamente i dati revisionati. Ogni ulteriore rettifica deve essere comunicata senza indugio.

Soglie di applicazione e criteri di inclusione/esclusione

L’articolo 4 introduce regole di soglia per determinati obblighi di segnalazione, in particolare per gli enti piccoli e non complessi, per i grandi enti e per alcune informazioni soggette a superamento di soglie quantitative. La logica generale richiede, salvo eccezioni, il superamento della soglia per due date di riferimento consecutive per avviare la segnalazione e il permanere sotto soglia per tre date consecutive per cessarla.

Per alcune segnalazioni la soglia si basa sul rapporto tra esposizioni nazionali e non nazionali o su specifiche grandezze quantitative (ad esempio 10 %, 15 %, 125 miliardi di EUR, 300 milioni di EUR). In diversi casi i criteri di inclusione/esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, sono richiamati espressamente per evitare segnalazioni intermittenti o incoerenti.

Adeguatezza patrimoniale: fondi propri, requisiti, coefficienti e voci per memoria

I modelli CA (allegato I) costituiscono il cuore della segnalazione prudenziale. Il modello CA1 rileva la composizione dei fondi propri: capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 2, deduzioni, filtri prudenziali, strumenti soggetti a clausola grandfathering, interessi di minoranza e altri aggiustamenti transitori. Il modello CA2 ricapitola gli importi complessivi dell’esposizione al rischio per le diverse categorie: rischio di credito/controparte/diluizione e regolamento, rischio di mercato, rischio operativo, CVA, grandi esposizioni e altri rischi. Il modello CA3 mostra i coefficienti patrimoniali minimi, le eccedenze/carenze rispetto ai requisiti del CRR, il TSCR, l’OCR e il P2G. Il modello CA4 contiene le voci per memoria, incluse le attività e passività fiscali differite, le soglie di deduzione, le partecipazioni in soggetti finanziari e altri elementi accessori. Il modello CA5 riepiloga gli effetti delle disposizioni transitorie e degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering.

Le istruzioni precisano che:

  • il CET1, l’AT1 e il T2 sono composti e dedotti secondo la struttura del CRR;
  • le deduzioni “in eccesso” rispetto a AT1 o T2 sono riallocate al livello di capitale inferiore ove necessario;
  • le disposizioni transitorie incidono su strumenti grandfathered, interessi di minoranza, strumenti emessi da filiazioni, filtri prudenziali e IFRS 9.

Solvibilità del gruppo e contributo delle filiazioni

I modelli GS (C 06.01 e C 06.02) servono per descrivere la solvibilità del gruppo e il contributo dei singoli soggetti consolidati. Il modello C 06.02 identifica ciascun soggetto incluso nel consolidamento, il relativo codice (LEI o altro codice), il tipo di soggetto, il paese, la quota di partecipazione e, soprattutto, il contributo alle grandezze di rischio e ai fondi propri del gruppo.

La compilazione dettagliata riguarda i soggetti cui si applicano requisiti prudenziali individuali; le informazioni sono poi utilizzate per individuare i contributi di capitale, di rischio e di riserve di capitale, compresi gli interessi di minoranza e gli strumenti ammissibili emessi da filiazioni. La soglia dell’1 % è rilevante per decidere quando un singolo soggetto debba essere dettagliato, salvo il caso delle filiazioni o sottogruppi che contribuiscono ai fondi propri consolidati.

Rischio di credito, rischio di controparte e rischio di regolamento/consegna

Il blocco più esteso riguarda il rischio di credito e di controparte. Il regolamento distingue chiaramente il metodo standardizzato (CR SA) dal metodo IRB (CR IRB), con ulteriori modelli per ripartizioni geografiche, strumenti di capitale, cartolarizzazioni e rischio di regolamento/consegna.

Nel metodo standardizzato, le esposizioni sono classificate nelle classi dell’articolo 112 CRR con un ordine di priorità predefinito: prima cartolarizzazioni, poi posizioni ad alto rischio, strumenti di capitale, default, OIC/covered bonds, ipoteche immobiliari, altre posizioni, esposizioni a breve termine verso enti/imprese e infine le altre classi. Le tecniche di attenuazione del rischio con effetto di sostituzione (garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per le garanzie finanziarie) sono contabilizzate mediante afflussi e deflussi tra classi. Il modello include anche voci per memoria per default e garanzie immobiliari, senza impatto sui requisiti se non nelle classi pertinenti.

Nel metodo IRB, gli enti segnalano PD, LGD, durate, esposizioni originarie, fattori di conversione, importi ponderati per il rischio, perdite attese e rettifiche di valore. Le sottoclassi comprendono amministrazioni centrali, enti, imprese PMI, finanziamenti specializzati, retail garantito da immobili, rotative qualificate e altre esposizioni retail. Sono previsti anche test retrospettivi della PD, ripartizioni per intervalli di PD, prospetti degli RWEA e un modello specifico per i finanziamenti specializzati.

Per il rischio di controparte, i modelli coprono SA-CCR, SA-CCR semplificato, OEM e IMM, oltre ai dati su principali controparti, garanzie reali, derivati su crediti, esposizioni verso CCP e profili di RWEA. Il modello C 34.01 serve anche a verificare le soglie dell’articolo 273 bis CRR per l’uso dei metodi semplificati. Il modello C 34.10 è dedicato alle CCP, distinguendo tra QCCP e non-QCCP e tra margine iniziale, contributi al fondo di garanzia e altre esposizioni.

Il rischio di regolamento/consegna (C 11.00) riguarda le operazioni non liquidate oltre la data di regolamento, con scaglioni temporali e fattori di ponderazione (0 %, 8 %, 50 %, 75 %, 100 %) secondo l’articolo 378 CRR. Le operazioni con regolamento non contestuale (articolo 379 CRR) sono invece trattate nei modelli di rischio di credito.

Cartolarizzazioni

Le cartolarizzazioni sono oggetto di un’ampia disciplina di segnalazione sia nel portafoglio bancario sia nel portafoglio di negoziazione. Il modello CR SEC riassume, per cedenti, promotori e investitori, le esposizioni verso cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni, distinguendo posizioni in bilancio, fuori bilancio e derivati, la presenza di trasferimento significativo del rischio (SRT), la natura STS, il rispetto del mantenimento dell’interesse economico netto e la possibilità di trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

Il regolamento dettaglia:

  • le posizioni soggette a SEC-IRBA, SEC-SA, SEC-ERBA e metodo di valutazione interna (IAA);
  • la ripartizione per fasce di ponderazione del rischio;
  • i limiti di massimale e le riduzioni dovute al massimale di ponderazione e al massimale generale;
  • gli effetti delle violazioni del regolamento (UE) 2017/2402;
  • la distinzione tra cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni;
  • il trattamento di cartolarizzazioni sintetiche, compresi CVA, G* e disallineamenti di durata.

I modelli SEC DETAILS e SEC DETAILS 2 richiedono informazioni per singola operazione: codice interno, identificativo dell’operazione, natura pubblica/privata/infragruppo, ruolo dell’ente, tipo di cartolarizzazione, trattamento contabile, SRT, STS, retention, data di creazione, ultima emissione, importi cartolarizzati, composizione del portafoglio, quote di IRB, numero di esposizioni, LGD, EL, UL, WAM, dettagli sui segmenti senior/mezzanine/first loss e sulle scadenze. Il modello SEC DETAILS 2 ripartisce ulteriormente le esposizioni per metodo, incluse le posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione.

Rischio operativo

Il regolamento disciplina il rischio operativo con il modello C 16.00 e con i modelli di dettaglio C 17.01 e C 17.02. Sono coperti i metodi BIA, TSA, ASA e AMA. Gli enti segnalano l’indicatore rilevante su base triennale, l’eventuale impiego di prestiti e anticipi per l’ASA, il requisito di fondi propri e, per i gruppi, la quota attribuibile a un meccanismo di allocazione. In ambito AMA sono richieste voci per memoria su perdite attese, diversificazione e tecniche di attenuazione del rischio.

Per le perdite operative, il modello C 17.01 aggrega, per linea di business e tipologia di evento, numero di eventi, perdite lorde, adeguamenti, perdite massime, somma delle cinque maggiori perdite e recuperi. Il modello C 17.02 richiede la disaggregazione dei principali eventi di perdita singoli, con dati anagrafici dell’evento, date, tipologia di evento, importo lordo, netto dei recuperi e linea di business interessata. La soglia di segnalazione per C 17.02 è pari a 100 000 EUR di perdita lorda.

Rischio di mercato

Il blocco di rischio di mercato copre strumenti di debito, strumenti di capitale, cambio, merci, cartolarizzazioni e portafoglio di negoziazione di correlazione, sia nel metodo standardizzato sia nel metodo interno. Il modello C 18.00 riguarda i titoli di debito negoziati e distingue tra metodo basato sulla scadenza e metodo basato sulla durata finanziaria, oltre al rischio specifico e alle opzioni. Il modello C 21.00 è analogo per gli strumenti di capitale, con distinzione tra rischio generico, rischio specifico e trattamento di future su indici azionari. Il modello C 22.00 copre il rischio di cambio, comprese valute strettamente correlate, oro, posizioni in valuta e posizioni su OIC trattati come valute. Il modello C 23.00 riguarda le merci, con categorie merceologiche e metodi delle fasce di scadenza, ampliato e semplificato.

Il modello C 24.00 è dedicato ai modelli interni (VaR, SVaR, default/migration risk, CTP all risks) e richiede anche il numero di scostamenti, i fattori moltiplicativi e la ripartizione per grandi componenti di rischio. Il modello C 25.00 è invece dedicato al CVA, con esposizione totale, scomposizione per derivati OTC e SFT, VaR e SVaR, requisiti di fondi propri, numero di controparti, uso di proxy credit spread e protezioni acquistate (single-name CDS e indice CDS).

Valutazione prudente (AVA)

I modelli PRUVAL servono a monitorare gli aggiustamenti di valutazione prudenziale richiesti dagli articoli 34 e 105 del CRR e dal regolamento delegato (UE) 2016/101. Il modello C 32.01 identifica il perimetro delle attività e passività al fair value e le esclusioni dall’impatto sul CET1; il modello C 32.02, per gli enti sopra soglia o che applicano il metodo di base, dettaglia gli AVA per categoria (incertezza delle quotazioni, costi di chiusura, rischi del modello, posizioni concentrate, costi amministrativi futuri, chiusure anticipate, rischio operativo), nonché i valori fair value, le rettifiche contabili, la differenza IPV e l’incertezza upside. Il modello C 32.03 richiede i 20 principali AVA per rischio del modello e il modello C 32.04 i 20 principali AVA per posizioni concentrate.

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Il modello C 33.00 raccoglie tutte le esposizioni verso amministrazioni pubbliche, sia dirette sia indirette, in bilancio, fuori bilancio e in derivati, nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Le esposizioni sono ripartite per rischio, metodo regolamentare, classi di esposizioni e durata residua. Il regolamento chiarisce che l’assegnazione geografica è basata sul debitore diretto e che le tecniche di mitigazione non modificano la localizzazione geografica ai fini del modello. Sono previste voci per memoria per derivati su crediti venduti su esposizioni pubbliche.

Copertura delle perdite sulle NPE

Il blocco NPE LC disciplina il calcolo dei livelli minimi di copertura prudenziale per le esposizioni deteriorate di cui agli articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater del CRR. Il modello C 35.01 sintetizza l’importo della copertura insufficiente, come differenza tra requisito minimo totale e accantonamenti/rettifiche o deduzioni già effettuate. I modelli C 35.02 e C 35.03 calcolano il requisito minimo di copertura separando parte non garantita e parte garantita delle NPE, con fattori di copertura che crescono nel tempo e variano secondo il tipo di protezione del credito e, per le esposizioni oggetto di misure di concessione, in funzione del momento in cui è stata applicata la prima misura di concessione.

Il regolamento precisa che il requisito minimo di copertura si applica alle esposizioni create dal 26 aprile 2019 che diventano deteriorate e a quelle antecedenti modificate dopo tale data in modo da aumentare l’esposizione al debitore, quando divengono deteriorate. La misurazione avviene a livello di singola esposizione e non di portafoglio.

Regole tecniche di formato, LEI e collegamento ai modelli FINREP

L’articolo 21 impone che i dati siano trasmessi nei formati stabiliti dalle autorità competenti, con codici LEI per enti e imprese di assicurazione, dati monetari in migliaia, percentuali con almeno quattro decimali e interi senza decimali. Ogni trasmissione deve essere accompagnata da data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI del segnalante e ambito di consolidamento.

Gli allegati III e IV contengono i modelli FINREP per le segnalazioni finanziarie, rispettivamente per IFRS e per discipline contabili nazionali, mentre l’allegato V fornisce istruzioni generali e di dettaglio. Tali modelli sono richiamati in numerosi punti del regolamento per garantire coerenza tra segnalazioni prudenziali e informativa contabile.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 22 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e dispone che i riferimenti a quest’ultimo si intendano fatti al nuovo regolamento. L’articolo 23 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 28 giugno 2021. Fanno eccezione le segnalazioni sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, applicabili dal 1 gennaio 2023, e la cessazione degli articoli 9 e 10 il 26 giugno 2026, in coerenza con l’evoluzione del regime prudenziale per le imprese di investimento.

Implicazioni operative per i professionisti

Per banche, SIM, gruppi bancari e consulenti italiani, il regolamento impone un aggiornamento sostanziale dei processi di data collection, classificazione delle esposizioni, calcolo dei parametri prudenziali e mapping tra contabilità e vigilanza. In pratica, richiede di allineare i sistemi interni a un set molto ampio di modelli COREP, FINREP e modelli speciali, con attenzione particolare a soglie, periodicità, consolidamento, trattamento delle cartolarizzazioni, dati di rischio di controparte e copertura NPE. La corretta applicazione di questi obblighi è essenziale sia per evitare errori di segnalazione sia per assicurare coerenza tra reporting prudenziale, bilancio e processi di governance del rischio.

Disposizioni principali

Oggetto, formato e perimetro delle segnalazioni

L’articolo 1 stabilisce formati e modelli uniformi, istruzioni, metodologia di utilizzo, frequenza, date di riferimento, definizioni e soluzioni IT per le segnalazioni degli enti alle autorità competenti ai sensi degli articoli 415, paragrafi 3 e 3 bis, e 430, paragrafi da 1 a 4, 7 e 9, del CRR.

Date di riferimento e date d’invio

Gli articoli 2 e 3 disciplinano le cadenze mensili, trimestrali, semestrali e annuali; per le segnalazioni mensili la data di riferimento è l’ultimo giorno del mese e l’invio avviene entro il 15° giorno successivo. Sono previste regole di slittamento in caso di festività o weekend e possibilità di adattamento delle date per esercizi non coincidenti con l’anno civile. Per le informazioni integrate ai fini G-SII si applicano date specifiche di invio (1 luglio, 1 ottobre, 2 gennaio e 1 aprile).

Soglie di inclusione ed esclusione

L’articolo 4 prevede criteri di inclusione/esclusione per enti piccoli e non complessi, grandi enti e per altre soglie di segnalazione. In generale, le soglie devono risultare superate per due date di riferimento consecutive prima che scatti l’obbligo, e la cessazione può avvenire dopo la terza data consecutiva sotto soglia.

Segnalazioni su fondi propri e requisiti di fondi propri

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le segnalazioni COREP su base individuale e consolidata: trimestrali per il nucleo centrale dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali, semestrali per alcune informazioni (tra cui cartolarizzazioni, esposizioni sovrane e perdite operative rilevanti), nonché modelli aggiuntivi per soggetti quotati e per soggetti che pubblicano specifiche informazioni di trasparenza. L’articolo 5 copre, tra l’altro, fondi propri, RWA per credito/controparte, rischio operativo, mercato, CVA, valutazione prudente e NPE; l’articolo 6 include esposizioni sovrane e perdite operative; l’articolo 7 disciplina la consolidata e il modello GS.

Leverage ratio, liquidità e gravame sulle attività

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano la segnalazione del coefficiente di leva finanziaria, del requisito di copertura della liquidità (LCR), del finanziamento stabile (NSFR), delle ulteriori metriche di controllo della liquidità e del gravame sulle attività. Sono previsti modelli specifici e frequenze in prevalenza trimestrali o mensili; per il leverage ratio, solo i grandi enti compilano il modello 48.00 e la riserva di leverage per i G-SII è segnalata dal 1 gennaio 2023.

Segnalazioni G-SII

L’articolo 20 introduce le segnalazioni integrative consolidate ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII per imprese madri UE e holding finanziarie/miste madri UE con esposizione totale di gruppo pari o superiore a 125 miliardi di EUR e presenza in uno Stato membro partecipante al meccanismo di risoluzione unico. Sono previste date di invio specifiche e una disciplina speciale per l’avvio/cessazione dell’obbligo al superamento o al venir meno della soglia.

Formato dei dati e identificazione

L’articolo 21 stabilisce regole tecniche su formati di scambio, precisione numerica, uso del LEI, indicazione della valuta, del principio contabile, della data/periodo di riferimento e dell’ambito di consolidamento. Viene esclusa la trasmissione di dati non richiesti o non applicabili.

Abrogazione e decorrenza

L’articolo 22 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. L’articolo 23 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 28 giugno 2021, con decorrenze particolari: il modello sulla riserva di leverage per G-SII dal 1 gennaio 2023 e la cessazione degli articoli 9 e 10 il 26 giugno 2026.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti patrimonialisegnalazioni prudenzialicartolarizzazionerischio di credito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.