Regolamento (UE) 2020/2151
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 e definisce le specifiche grafiche e tecniche della marcatura armonizzata per alcuni prodotti in plastica monouso. La finalità è rendere i consumatori consapevoli della presenza di plastica nel prodotto, delle modalità di smaltimento da evitare e dell’impatto ambientale dei rifiuti dispersi o gestiti in modo scorretto. Le regole riguardano posizione, dimensioni, lingua, colori, font e risoluzione della marcatura, con allegati distinti per categorie di prodotto. Sono inoltre previste regole transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022.
Stabilisce specifiche armonizzate di marcatura per taluni prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’UE, al fine di informare i consumatori sulla presenza di plastica e sul corretto smaltimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904, in particolare assorbenti igienici, tamponi e applicatori di tamponi, salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtro e filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco, nonché tazze e bicchieri per bevande. Le prescrizioni riguardano gli imballaggi e, per taluni prodotti, la confezione unitaria e l’imballaggio esterno; sono previste soglie dimensionali minime (superficie pari o superiore a 10 cm2, con regole specifiche per alcuni volumi o superfici) ed eccezioni per i prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022, per i quali è ammesso temporaneamente l’uso di adesivi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è applicabile dal 3 luglio 2021.
Specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione dà attuazione all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, che impone la marcatura di taluni prodotti in plastica monouso per informare i consumatori sulla presenza di plastica e sulle modalità di smaltimento da evitare. La Commissione precisa, per categorie di prodotto, il contenuto grafico e tecnico della marcatura, con l’obiettivo di assicurarne visibilità, leggibilità e comprensibilità, evitando informazioni fuorvianti.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che la marcatura armonizzata è concepita come strumento informativo e di prevenzione dell’abbandono improprio dei rifiuti. La Commissione ha tenuto conto di marcature esistenti, di un’indagine online presso i portatori di interessi, di una panoramica di mercato, di consultazioni con gruppi rappresentativi di consumatori e di una prova sul campo, per garantire efficacia e chiarezza comunicativa. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904. In concreto, disciplina:
- gli imballaggi di assorbenti igienici, tamponi e applicatori di tamponi;
- gli imballaggi di salviette umidificate, intese come salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico;
- la confezione unitaria e l’imballaggio esterno dei prodotti del tabacco con filtro, nonché gli imballaggi dei filtri commercializzati per essere usati con prodotti del tabacco;
- le tazze e i bicchieri per bevande, distinguendo tra prodotti fabbricati parzialmente in plastica e prodotti fabbricati interamente in plastica.
Le regole si applicano ai prodotti immessi sul mercato nell’Unione e, per taluni profili, agli imballaggi con superficie pari o superiore a 10 cm2. Il regolamento prevede un regime transitorio: per i prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 è ammessa, in deroga, l’apposizione della marcatura sotto forma di adesivo. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e decorre dal 3 luglio 2021.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, il termine "imballaggio" rinvia all’imballaggio per la vendita e all’imballaggio multiplo definiti dalla direttiva 94/62/CE. Per i prodotti del tabacco si richiamano inoltre le definizioni di "confezione unitaria" e "imballaggio esterno" contenute nella direttiva 2014/40/UE.
Struttura e contenuto delle marcature
Le marcature sono armonizzate sotto il profilo del layout, dei colori, della risoluzione, del carattere e delle dimensioni minime. In generale:
- la marcatura deve essere stampata, salvo le eccezioni previste;
- deve essere posta in posizione chiaramente visibile;
- non deve essere separata in più riquadri;
- deve restare leggibile anche dopo l’apertura dell’imballaggio secondo le istruzioni;
- deve essere riprodotta senza effetti grafici, ritocchi o alterazioni dello sfondo;
- deve essere stampata con risoluzione minima di 300 dpi, quando riprodotta in formato reale;
- le traduzioni nelle lingue ufficiali degli Stati membri devono essere inserite immediatamente sotto la marcatura o nel riquadro dedicato, oppure, in casi eccezionali, altrove sull’imballaggio purché il più vicino possibile e chiaramente visibili.
Assorbenti igienici, tamponi e applicatori di tamponi
Per gli imballaggi con superficie pari o superiore a 10 cm2 è richiesta una marcatura composta da due riquadri rossi e blu di uguali dimensioni e da un riquadro nero con la dicitura "PLASTICA NEL PRODOTTO". La marcatura va collocata orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, secondo la visibilità più efficace; se necessario può occupare due lati dell’imballaggio o essere ruotata di 90°.
Le dimensioni seguono criteri minimi e massimi:
- se la superficie interessata è inferiore a 65 cm2, la marcatura misura almeno 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2);
- negli altri casi deve coprire almeno il 6% della superficie su cui è collocata;
- la dimensione massima richiesta è 3 cm × 6 cm (18 cm2).
Il testo "PLASTICA NEL PRODOTTO" deve essere in maiuscolo, in Helvetica Bold, con caratteri tra 5 e 14 pt. I colori sono vincolati ai codici CMYK indicati nell’allegato, con bianco, nero, rosso e blu predeterminati.
Salviette umidificate
Per le salviette umidificate, intese come salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, valgono specifiche analoghe a quelle previste per gli assorbenti e i tamponi quanto a layout, collocazione, dimensioni, grafica e codici colore. Anche qui, per i prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022, la marcatura può essere apposta come adesivo.
Prodotti del tabacco con filtro e filtri per prodotti del tabacco
Per i prodotti del tabacco con filtro la marcatura deve comparire sulla confezione unitaria e sull’imballaggio esterno, sulla superficie posteriore esterna; se ciò non è possibile per dimensioni minime, può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente sulla parte posteriore o su una superficie laterale. La marcatura non deve ostacolare le avvertenze sanitarie previste dalla direttiva 2014/40/UE né essere coperta da altre etichette o timbri.
Per i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco, la marcatura va collocata sulla superficie anteriore o superiore esterna, con le medesime soluzioni alternative di rotazione e distribuzione su più lati se le dimensioni non consentono la posa integra. Il testo da utilizzare è "PLASTICA NEL FILTRO". Le regole dimensionali riprendono la logica dei 65 cm2, del minimo di 1,4 cm × 2,8 cm e della soglia del 6% della superficie, con massimo 3 cm × 6 cm.
Tazze e bicchieri per bevande
Per le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica la marcatura è stampata e deve essere collocata sulla superficie esterna, lontano dal bordo e mai sotto la base, così da evitare il contatto con la bocca del consumatore; per i bicchieri tipo flûte da champagne è prevista una disciplina specifica di collocazione anche sul lato superiore della base del piede. Se necessario, la marcatura può essere ruotata di 90°.
Per le tazze e i bicchieri fabbricati interamente in plastica è ammessa sia la marcatura stampata sia la marcatura incisa/in rilievo. Nel caso di marcatura stampata, il contorno deve assicurare un contrasto sufficiente rispetto allo sfondo; nel caso di marcatura incisa o in rilievo, le linee bianche del modello grafico corrispondono alle parti da incidere o porre in rilievo.
Le dimensioni minime dipendono dal volume:
- per volume inferiore a 500 ml: almeno 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2);
- per volume pari o superiore a 500 ml: almeno 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).
Per la marcatura stampata il testo è "FATTO IN PLASTICA", in Helvetica Bold, con caratteri di almeno 5 pt per volumi inferiori a 500 ml e di almeno 6 pt per volumi pari o superiori a 500 ml. Le traduzioni seguono la medesima logica di collocazione e visibilità prevista per le altre categorie. Sono previsti specifici codici colore anche per il contorno della marcatura stampata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2021. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione di imballaggio
Ai fini del regolamento, per "imballaggio" si intendono l’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo, come definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
Specifiche armonizzate per categoria di prodotto
Le specifiche di marcatura armonizzate sono rinviate ad allegati distinti: allegato I per assorbenti igienici, tamponi e applicatori; allegato II per salviette umidificate; allegato III per prodotti del tabacco con filtro e filtri commercializzati per l’uso in combinazione con prodotti del tabacco; allegato IV per tazze e bicchieri per bevande.
Lingue della marcatura
La dicitura della marcatura deve essere riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri nei quali il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 luglio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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