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Sentenza

Sentenza n. 3926/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento dell''ingiunzione di demolizione n. 3/2023 del 06/03/2023, emessa in data 28.03.2023 e notificata in data 29.03.2023, nei confronti dell'odierna parte ricorrente, per la restituzione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell''art. 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 nonché artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché di ogni altro provvedimento connesso e/o collegato, presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202301317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla trasformazione di un’area boscata e non boscata, al livellamento e riporto di terreno, al deposito di massi, all’asfaltatura e alla realizzazione di una recinzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordine comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, l’insussistenza della violazione della normativa forestale e paesaggistica, sostenendo che l’area boschiva dovesse essere qualificata come bosco trasformabile. Ha richiamato una relazione tecnica trasmessa alla Regione nell’ambito di una conferenza di servizi preliminare e il successivo parere regionale favorevole all’inserimento dell’area, in sede di adeguamento del PGT o di variante, tra i boschi interessati da previsioni urbanistiche o modifiche. La ricorrente ha inoltre contestato la qualificazione dell’area come bosco, ritenendola fondata su fotografie aeree sommarie e non verificata in loco, nonché incompatibile con la preesistenza di una recinzione cementizia. Ha dedotto anche l’illegittimità del verbale di accertamento della violazione forestale e della sanzione amministrativa, assumendone altresì la prescrizione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica alla Provincia di Varese, per omessa impugnazione degli atti di approvazione del PIF e del PGT e per acquiescenza rispetto all’assenza dei titoli edilizi; nel merito ha sostenuto la legittimità dell’ordine, evidenziando la natura abusiva degli interventi, la qualificazione dell’area come bosco non trasformabile secondo il PIF e il PGT e la presenza del vincolo paesaggistico previsto per boschi e foreste.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità del Comune. Non era necessaria la notifica alla Provincia perché il ricorso riguardava esclusivamente l’ordine di demolizione comunale e non il PIF. Non era inoltre necessaria l’impugnazione degli atti di approvazione del PIF e del PGT, poiché il giudizio era limitato alla legittimità dell’ordine applicativo della disciplina d’area vigente. La mancata contestazione degli ulteriori ordini di ripristino non determinava l’inammissibilità dell’intero ricorso, ma soltanto il consolidamento delle prescrizioni autonome non impugnate. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la società aveva contestato soltanto la qualificazione dell’area come boschiva; pertanto, l’ordine era divenuto inoppugnabile per gli altri interventi, quali il riporto di terreno, la rimozione dei massi, l’asfaltatura e la recinzione. Quanto alla parte relativa alla trasformazione dell’area boscata, la società non ha provato che il parere regionale favorevole del 2022 fosse stato recepito negli strumenti pianificatori provinciali o comunali. Il parere, infatti, prospettava un futuro adeguamento del PGT o una specifica variante, ma non risultava trasfuso nella disciplina pianificatoria vigente. Il giudice amministrativo non può accertare autonomamente una situazione di fatto diversa da quella risultante dalla disciplina giuridica applicabile senza l’impugnazione degli atti pianificatori pertinenti. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’ingiunzione di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell’ingiunzione impugnata quale disposizione applicabile agli interventi edilizi contestati.

  • art. 43 l.r. Lombardia n. 31/2008

    Rilevante per la disciplina della trasformazione dei boschi e per la contestata qualificazione dell’area come bosco trasformabile o non trasformabile.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione alla violazione della normativa paesaggistica connessa alla trasformazione dell’area boscata.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    Il Comune lo ha richiamato quale vincolo paesaggistico gravante sui boschi e sulle foreste.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nell’ingiunzione in relazione agli effetti della violazione della disciplina paesaggistica e al ripristino.

  • art. 26 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Indicato nel parere regionale quale possibile base per il futuro adeguamento del PGT finalizzato al recepimento della diversa qualificazione dell’area; il TAR ha rilevato che tale recepimento non risultava avvenuto.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una o più prescrizioni autonome contenute in un’ingiunzione di demolizione non determina l’inammissibilità dell’impugnazione delle altre prescrizioni, ma comporta il consolidamento delle parti non contestate.
  • Quando il ricorso è diretto esclusivamente contro un ordine di demolizione comunale e non contro lo strumento pianificatorio presupposto, non è necessaria la notificazione del ricorso all’ente che ha adottato o approvato tale strumento, né l’impugnazione dello strumento stesso, se il giudizio resta limitato alla legittimità dell’atto applicativo.
  • Un parere amministrativo favorevole alla futura modifica o all’adeguamento degli strumenti urbanistici non modifica, di per sé, la disciplina pianificatoria vigente e non consente di qualificare l’area in modo difforme dagli strumenti efficaci in assenza del loro effettivo recepimento.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la disciplina pianificatoria vigente con una diversa qualificazione di fatto dell’area quando tale risultato richiederebbe l’impugnazione degli atti di pianificazione applicabili.
  • Chi contesta un ordine di demolizione fondato sulla qualificazione di un’area come bosco trasformabile o non trasformabile deve provare che la diversa qualificazione invocata sia stata recepita negli strumenti pianificatori e negli atti giuridicamente efficaci applicabili all’area.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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