Circolare 4570 del 16/02/2026
La comunicazione fornisce le istruzioni operative per l’accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione Generale per la Motorizzazione, in attuazione del Decreto del Capo del Dipartimento 9 giugno 2025, n. 198, istitutivo del Registro Unico degli Ispettori (RUI). Il documento descrive le modalità di presentazione della richiesta tramite il Portale dell’Automobilista, i controlli previsti dal sistema, la documentazione da allegare e le condizioni per l’abilitazione ai servizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l’accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione Generale per la motorizzazione, in attuazione del decreto 9 giugno 2025, n. 198. La procedura, disponibile dal 17 febbraio 2026 sul Portale dell’Automobilista, consente agli organismi autorizzati di ottenere le credenziali per operare sui servizi collegati al Registro Unico degli Ispettori (RUI). Sono indicati soggetti abilitati, modalità di accesso tramite SPID o CIE, dati da inserire, documentazione da allegare, esiti della pratica e regole per l’accreditamento di più sedi operative.
Accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione Generale per la motorizzazione
Accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione Generale per la motorizzazione
La circolare disciplina le modalità operative per l’accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione Generale per la motorizzazione, in attuazione del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 9 giugno 2025, n. 198. La finalità è consentire l’accesso ai servizi connessi al Registro Unico degli Ispettori (RUI), istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2019.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama espressamente l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 198 del 2025, che demandava a un successivo atto del Direttore generale la definizione delle tempistiche e delle modalità di accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della motorizzazione. La circolare dà quindi attuazione a tale previsione, rendendo disponibile la procedura informatizzata e chiarendo gli adempimenti richiesti per l’abilitazione.
Soggetti legittimati e modalità di accesso
La richiesta di accreditamento può essere presentata dal legale rappresentante dell’organismo di formazione oppure da un soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza. L’accesso alla procedura avviene tramite il Portale dell’Automobilista, in qualità di cittadino, mediante SPID personale o carta di identità elettronica.
Dati da inserire nella domanda
La procedura richiede:
- l’inserimento dei dati necessari all’identificazione dell’utente;
- l’individuazione dell’organismo di formazione di appartenenza mediante codice fiscale;
- la selezione della sede operativa di riferimento.
Il sistema effettua automaticamente la verifica dei dati dell’organismo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per accertarne la corrispondenza. È inoltre svolto un controllo di coerenza tra il codice fiscale dell’utente autenticato e quelli associati all’impresa. In caso di esito negativo di tale controllo, la domanda non può essere perfezionata.
Informazioni e documenti da allegare
Ai fini del completamento della procedura, l’utente deve indicare anche:
- gli estremi del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità competente;
- la Regione che ha emesso il provvedimento.
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la titolarità dell’impresa e l’autorizzazione regionale all’erogazione dei corsi per ispettori di revisione. La documentazione va trasmessa esclusivamente in formato digitale, secondo le specifiche tecniche previste dal sistema.
Istruttoria, stato della pratica ed esito
Una volta completata la compilazione, l’utente procede all’inoltro della pratica, che viene sottoposta ai controlli previsti dai sistemi competenti. L’esito può essere verificato in ogni momento nell’area riservata del Portale dell’Automobilista, nella sezione dedicata alla gestione delle pratiche.
La pratica assume lo stato:
- "Completata", in caso di esito positivo;
- "Rigettata", in caso di esito negativo.
In entrambi i casi, l’utente riceve una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica associato allo SPID. In caso di esito favorevole, le credenziali di accesso ai servizi, costituite da matricola e password iniziale, sono inviate all’e-mail indicata in fase di registrazione.
Sedi operative multiple e decorrenza
Se l’organismo di formazione opera su più sedi operative, la procedura di accreditamento deve essere ripetuta per ciascuna sede. La circolare precisa che la procedura informatizzata è disponibile dal 17 febbraio 2026 e che, da tale data, gli organismi interessati possono presentare le istanze secondo le modalità illustrate.
Assistenza e diffusione
Per eventuali esigenze di assistenza, la circolare rinvia ai canali indicati nella sezione "Contatti" del Portale dell’Automobilista. I destinatari in indirizzo sono invitati a diffondere la comunicazione agli enti di formazione accreditati o autorizzati di rispettiva competenza.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare attua l’articolo 18, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 9 giugno 2025, n. 198, che ha istituito il Registro Unico degli Ispettori (RUI) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2019. L’obiettivo è disciplinare tempistiche e modalità di accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione Generale per la motorizzazione, ai fini dell’accesso al RUI.
Soggetti che possono presentare la richiesta
La domanda di accreditamento può essere presentata dal legale rappresentante dell’organismo di formazione, oppure da altro soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza. L’accesso alla procedura avviene come cittadino tramite SPID personale o carta di identità elettronica.
Contenuto della procedura informatica
La procedura sul Portale dell’Automobilista richiede l’inserimento dei dati identificativi dell’utente e l’individuazione dell’organismo di formazione tramite codice fiscale, con selezione della sede operativa di riferimento. Il sistema effettua una verifica automatica presso la Camera di Commercio per controllare la corrispondenza dei dati e una verifica di coerenza tra il codice fiscale dell’utente autenticato e quelli associati all’impresa.
Documentazione e dati richiesti
Per completare la domanda l’utente deve indicare gli estremi del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità competente e la Regione che lo ha emesso. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione che prova la titolarità dell’impresa e l’autorizzazione regionale all’erogazione dei corsi per ispettori di revisione, da trasmettere esclusivamente in formato digitale secondo le specifiche tecniche del sistema.
Esito della pratica e credenziali
Dopo l’inoltro, la pratica viene sottoposta ai controlli dei sistemi competenti. L’utente può monitorare lo stato della richiesta nell’area riservata del Portale dell’Automobilista. L’esito è indicato come "Completata" in caso di verifica positiva o "Rigettata" in caso di esito negativo, con comunicazione inviata all’indirizzo e-mail associato allo SPID. In caso di esito positivo, le credenziali di accesso ai servizi, costituite da matricola e password iniziale, sono trasmesse all’e-mail indicata in fase di registrazione.
Sedi operative multiple e avvio della procedura
Se l’organismo di formazione opera su più sedi operative, l’accreditamento deve essere ripetuto per ciascuna sede. La procedura informatizzata è resa disponibile dal 17 febbraio 2026 e da tale data gli organismi interessati possono presentare le istanze secondo le modalità descritte. È inoltre previsto il rinvio ai canali di assistenza indicati nella sezione "Contatti" del Portale dell’Automobilista.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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