Circolare 4499 del 17/02/2026
Chiarimenti in merito alla dimostrazione annuale del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di trasportatore su strada in capo alle imprese - Regolamento (CE) 1071/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi, uniformi per tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile, sulla dimostrazione annuale del requisito dell'idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto e sulla legittimazione alla presentazione della relativa documentazione. Conferma le due modalità previste dalla normativa: via ordinaria mediante certificazione di revisore legale e via alternativa mediante attestazione bancaria o assicurativa. Precisa inoltre chi può presentare la documentazione agli UMC e aggiorna il modello di certificazione ordinaria inserendo una specifica clausola di consapevolezza delle responsabilità del certificatore.
Chiarimenti sulla dimostrazione annuale dell'idoneità finanziaria per l'accesso alla professione di trasportatore su strada
Chiarimenti sulla dimostrazione annuale dell'idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di trasportatore su strada
La circolare interviene per fornire indicazioni univoche agli Uffici della Motorizzazione Civile sulla verifica annuale del requisito dell'idoneità finanziaria richiesto alle imprese di autotrasporto per il mantenimento dell'accesso alla professione. Il documento si inserisce nel quadro del Regolamento (CE) n. 1071/2009, del Decreto Dirigenziale MIT n. 291 del 25 novembre 2011 e delle precedenti circolari ministeriali in materia.
Quadro normativo e finalità
L'amministrazione evidenzia la necessità di uniformare prassi e modulistica tra gli Uffici periferici, a seguito di quesiti interpretativi e difformità applicative riscontrate sul territorio nazionale. La circolare ha quindi natura chiarificatrice e operativa, senza introdurre un nuovo regime sostanziale, ma precisando modalità di presentazione e controlli sulla documentazione relativa all'idoneità finanziaria.
Modalità di dimostrazione del requisito
La circolare ricorda che il requisito dell'idoneità finanziaria deve essere dimostrato annualmente. Sono confermate le due modalità già previste dalla disciplina vigente:
- modalità ordinaria, mediante certificazione resa da un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali;
- modalità alternativa, mediante attestazione rilasciata da un istituto bancario oppure da un'impresa di assicurazione. La verifica della permanenza del requisito è espressamente collegata alla conservazione dell'accesso alla professione di trasportatore su strada.
Legittimazione alla presentazione della documentazione
La circolare chiarisce che la documentazione non può essere presentata direttamente agli Uffici della Motorizzazione Civile dai soggetti che rilasciano la certificazione o l'attestazione. La presentazione è riservata esclusivamente a:
- imprese esercenti la professione di trasportatore su strada;
- studi di consulenza automobilistica ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
- soggetti occasionalmente delegati dall'impresa, purché non operino professionalmente, svolgano poche operazioni annue, agiscano a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di tracciabilità e responsabilità della delega.
La corretta individuazione del soggetto incaricato, insieme alla completezza e conformità della documentazione, è qualificata come presupposto essenziale di ricevibilità.
Modalità ordinaria e documentazione da presentare
Per la dimostrazione annuale tramite modalità ordinaria, l'impresa deve presentare all'Ufficio territorialmente competente:
- l'Allegato 1, denominato "Allegato IDOFIN", già richiamato dall'Allegato D alla circolare MIT n. 4 del 2015;
- l'Allegato 2, "Certificazione attestante l'idoneità finanziaria", sottoscritta da un revisore legale, allegata alla circolare.
La documentazione deve essere compilata correttamente e senza inserire elementi ulteriori rispetto a quelli richiesti dai modelli.
Controlli dell'Ufficio e responsabilità del certificatore
L'Ufficio della Motorizzazione Civile procede soltanto all'acquisizione della documentazione e alla verifica della sua completezza e conformità formale ai modelli allegati. Non è consentita alcuna valutazione discrezionale sul merito dei dati economico-finanziari attestati, che restano integralmente sotto la responsabilità del soggetto certificatore.
La circolare dispone inoltre l'aggiornamento del modello di certificazione ordinaria, al fine di inserire espressamente una clausola che richiami la consapevolezza del certificatore circa le responsabilità civili, penali e disciplinari previste dall'ordinamento.
Modalità alternativa e coordinamento con la disciplina previgente
Resta ferma, in alternativa e su scelta dell'impresa, la possibilità di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante attestazione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle precedenti circolari. Tale opzione non è cumulabile con la modalità ordinaria.
La circolare precisa infine che restano applicabili le disposizioni già emanate in materia per tutti gli aspetti non espressamente modificati. Viene richiesta la massima diffusione del contenuto, in particolare presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di garantire uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si colloca nel quadro del Regolamento (CE) n. 1071/2009, del Decreto Dirigenziale MIT n. 291 del 25 novembre 2011 e delle circolari MIT n. 11551 dell'11 maggio 2012 e n. 26326 del 26 novembre 2012. L'obiettivo è chiarire le modalità di dimostrazione annuale dell'idoneità finanziaria e la legittimazione alla presentazione della documentazione, superando difformità applicative e di modulistica riscontrate presso gli Uffici periferici.
Modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria
La circolare ricorda che le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada devono dimostrare ogni anno il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria, necessario per la conservazione dell'accesso alla professione. Sono confermate due modalità: quella ordinaria, tramite certificazione di un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, e quella alternativa, tramite attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un'impresa di assicurazione.
Soggetti legittimati a presentare la documentazione
I modelli IDOFIN e le relative certificazioni o attestazioni non possono essere presentati direttamente agli Uffici della Motorizzazione Civile dai soggetti certificatori. La documentazione completa deve essere presentata esclusivamente dall'impresa interessata, da studi di consulenza automobilistica ex legge n. 264/1991, oppure da soggetti occasionalmente delegati dall'impresa, non operanti professionalmente, entro un limite di poche operazioni annue, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di tracciabilità e responsabilità della delega.
Controlli dell'Ufficio Motorizzazione Civile e aggiornamento del modello
Per la modalità ordinaria, l'impresa deve presentare l'Allegato 1 'Allegato IDOFIN' e l'Allegato 2 'Certificazione attestante l'idoneità finanziaria', entrambi debitamente compilati e senza elementi aggiuntivi non richiesti. L'Ufficio verifica soltanto la completezza e la conformità formale dei modelli, senza valutare discrezionalmente i dati economico-finanziari certificati, che restano di responsabilità del certificatore. Il modello di certificazione è aggiornato per includere espressamente la clausola sulle responsabilità civili, penali e disciplinari del certificatore.
Modalità alternativa e non cumulabilità
Resta ferma la possibilità, su scelta dell'impresa, di dimostrare il requisito tramite attestazione bancaria o assicurativa secondo la normativa vigente e le precedenti circolari. La modalità alternativa non è cumulabile con quella ordinaria. Restano applicabili le disposizioni precedenti non espressamente modificate dalla nuova circolare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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