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Circolare

Circolare 4043 del 03/03/2026

Circolare con la quale è stato definito il Modello di “Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR” da sottoporre agli Enti tecnici, per la verifica della conformità agli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, sulla base dei requisiti di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche adottate con D.D. n. 18 del 5 febbraio 2026, come previsto dall’art. 2, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 18 del 5 febbraio 2026

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti4043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il modello da utilizzare per il "Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR" da sottoporre agli enti tecnici per la verifica di conformità alle prescrizioni tecniche adottate con D.D. n. 18 del 5 febbraio 2026. Il documento chiarisce tempistiche di presentazione, contenuti minimi del piano, obblighi connessi alle procedure operative di assistenza e formazione del personale, nell’ambito della disciplina sull’accessibilità e mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri per persone a mobilità ridotta. Viene inoltre precisato che il piano deve essere redatto secondo una struttura standardizzata articolata in specifiche sezioni tecniche e operative.

Modello di Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR per navi e unità veloci da passeggeri

Modello di Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR

La circolare definisce il modello da utilizzare per il "Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR" da sottoporre agli enti tecnici ai fini della verifica di conformità alle prescrizioni tecniche adottate con D.D. n. 18 del 5 febbraio 2026. Il provvedimento si colloca nel quadro del d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45 come emendato e disciplina i requisiti minimi di accessibilità e sicurezza per persone a mobilità ridotta a bordo di navi e unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana.

Quadro normativo di riferimento

Con il Decreto Direttoriale n. 18 del 5 febbraio 2026 sono state adottate le "Prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta". Il decreto è entrato in vigore il 26 febbraio 2026, data di pubblicazione del relativo comunicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 47/2026. Le prescrizioni tecniche costituiscono il primo quadro cogente di requisiti minimi per assicurare accessibilità, mobilità e adeguata sicurezza delle PMR a bordo delle unità interessate.

Soggetti obbligati e termini di presentazione

Gli armatori devono sottoporre all’Ente tecnico un Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR, predisposto secondo il modello allegato dalla Direzione generale. I termini sono differenziati in base alla data di impostazione della chiglia:

  • per le navi con chiglia impostata prima dell’entrata in vigore del decreto, il piano va presentato entro sei mesi da tale data;
  • per le navi con chiglia impostata alla stessa data o successivamente, il piano va presentato almeno sei mesi prima della consegna della nave. L’Ente tecnico deve verificare la conformità del piano ai requisiti di sicurezza per le PMR entro tre mesi dalla ricezione.

Contenuto del piano e criteri di verifica

Il piano deve contenere le informazioni necessarie a verificare la corrispondenza della nave agli orientamenti dell’Allegato III del d.lgs. n. 45/2000 come emendato, tenendo conto dei requisiti di sicurezza previsti dalle prescrizioni tecniche. La circolare precisa inoltre che le "riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità", come definite dall’art. 1, comma 1, lett. bb-quindecies) del d.lgs. n. 45/2000, devono rispettare i requisiti per le navi nuove limitatamente alla parte oggetto della variazione.

Procedure operative di assistenza e formazione del personale

Gli armatori devono redigere specifiche procedure operative di assistenza alle PMR. Per le unità soggette al Cap. IX della SOLAS e al Regolamento (UE) n. 336/2006, tali procedure devono essere inserite nel sistema di gestione della sicurezza (SMS). Il personale impiegato nelle procedure di assistenza alle PMR deve aver svolto una formazione idonea secondo quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche. Il relativo programma formativo sarà definito con successivo decreto della Direzione generale.

Modello allegato: struttura e contenuti

La circolare allega un modello standardizzato di piano che gli operatori devono utilizzare, rispettandone la declaratoria dei paragrafi. Il modello si apre con una scheda tecnica dell’unità navale, contenente almeno:

  • anno di costruzione o impostazione chiglia;
  • numero IMO;
  • società armatrice;
  • contatto PEC e numero di reperibilità del DPA;
  • autorità marittima del porto di iscrizione;
  • tratta di impiego commerciale;
  • LL.PP. e TSL;
  • disegni delle aree di accesso e trasportabilità delle PMR e relative sezioni;
  • piano delle sistemazioni a bordo per PMR su sedia a ruote, incluse cabine, servizi igienici comuni e zone bar/ristorazione;
  • documentazione fotografica relativa all’accesso/sbarco delle PMR e a tutte le sistemazioni a bordo.

Sezioni tecniche da sviluppare nel piano

Il modello richiede di trattare in modo separato e puntuale i principali profili di accessibilità e sicurezza a bordo, tra cui:

  • formazione e addestramento del personale;
  • dotazioni di sedie a ruote;
  • informazioni pre-viaggio;
  • accesso alla nave e sbarco;
  • accessibilità dei percorsi di bordo e delle vie di evacuazione;
  • accessibilità di porte, corridoi, spazi di manovra, superfici di ponte e pendenze;
  • corrimani, oggetti sporgenti, mastre, porte a cerniera non facenti parte delle vie di fuga;
  • scale, gradini e rampe;
  • scale mobili, servoscala e piattaforme elevatrici per navi esistenti tipo I, II e III;
  • ascensori, pianerottoli antistanti e cabine ascensore;
  • imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo;
  • posti riservati per persone su sedia a ruote e per PMR in genere;
  • accessibilità ai tavoli nelle aree di ristorazione;
  • cabine e servizi igienici;
  • segnaletica visiva, sportelli informazioni, segnali di allarme e pannelli elettronici informativi;
  • accessibilità dei telefoni pubblici e dei mezzi audiovisivi;
  • illuminazione, contrasto e percorsi/segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.

Decorrenza e adempimenti operativi

La circolare non introduce un ulteriore regime sanzionatorio, ma fornisce lo strumento operativo per la predisposizione uniforme dei piani da sottoporre a verifica. Per gli operatori del settore navale, il documento assume rilievo immediato in quanto lega la presentazione del piano, la verifica tecnica e l’adeguamento delle procedure di bordo alla nuova disciplina sulle PMR, con attenzione particolare alle unità nuove, alle unità esistenti e agli interventi di modifica rilevante.

Punti principali

Finalità della circolare e contesto normativo

La circolare accompagna l’adozione del modello di "Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR" da utilizzare per la verifica della conformità ai requisiti introdotti dal Decreto Direttoriale n. 18 del 5 febbraio 2026. Le prescrizioni tecniche attuano, per navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come emendato, i requisiti minimi per garantire accessibilità, mobilità e sicurezza delle persone a mobilità ridotta.

Soggetti obbligati e tempistiche

Gli armatori devono sottoporre all’Ente tecnico un piano sui requisiti di sicurezza per le PMR, predisposto secondo il modello allegato alla circolare. Le tempistiche sono differenziate: per le navi con data di impostazione della chiglia antecedente all’entrata in vigore del decreto, il piano va presentato entro sei mesi; per le navi con data di impostazione della chiglia uguale o successiva all’entrata in vigore del decreto, il piano va presentato almeno sei mesi prima della data di consegna della nave. L’Ente tecnico deve verificare la conformità del piano entro tre mesi dalla ricezione.

Contenuto del piano e ambito della verifica

Il piano deve contenere tutte le informazioni necessarie a verificare la corrispondenza dell’unità navale agli orientamenti dell’Allegato III del d.lgs. n. 45/2000 come emendato, sulla base dei requisiti di sicurezza definiti nelle prescrizioni tecniche. Per le "riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità" ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb-quindecies) del d.lgs. n. 45/2000, i requisiti per navi nuove devono essere rispettati limitatamente alla parte oggetto di variazione.

Procedure operative e formazione del personale

Gli armatori devono redigere procedure operative di assistenza alle PMR. Per le unità ricadenti nel campo di applicazione del Cap. IX della SOLAS e del Regolamento (UE) n. 336/2006, tali procedure devono essere incluse nel sistema di gestione della sicurezza (SMS). Il personale addetto all’assistenza alle PMR deve aver seguito idonea formazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche, sulla base di un programma formativo che sarà definito con successivo decreto della Direzione generale.

Struttura del modello allegato

La circolare allega un modello standardizzato di piano, articolato in una scheda tecnica dell’unità navale e in una serie di sezioni tematiche. La scheda tecnica richiede dati identificativi e progettuali dell’unità, tra cui anno di costruzione o impostazione chiglia, numero IMO, società armatrice, contatti, autorità marittima del porto di iscrizione, tratta commerciale, LL.PP., TSL, disegni delle zone interessate e documentazione fotografica relativa all’accesso, allo sbarco e alle sistemazioni a bordo per le PMR.

Sezioni tecniche richieste nel modello

Il modello richiede di descrivere in modo analitico: formazione e addestramento del personale; dotazione di sedie a ruote; informazioni prima del viaggio; accesso e sbarco; accessibilità dei percorsi di bordo; vie di evacuazione; porte e corridoi; spazi di manovra; superfici e rivestimenti di ponte; pendenze; corrimani; ostacoli sporgenti; mastre; porte a cerniera non facenti parte delle vie di fuga; scale e gradini; rampe; scale mobili; servoscala e piattaforme elevatrici per navi esistenti tipo I, II e III; ascensori e relativi pianerottoli e cabine; imbarco e parcheggio dei veicoli; posti riservati su sedia a ruote e posti riservati alle PMR; accessibilità ai tavoli; cabine; servizi igienici; segnaletica visiva; sportelli informazioni; segnali di allarme; pannelli elettronici informativi; telefoni pubblici; mezzi audiovisivi; illuminazione e contrasto; percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimonautica da diportosicurezza stradale

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