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Circolare

Circolare 4667 del 17/02/2026

La comunicazione fornisce chiarimenti interpretativi in materia di intestazione delle macchine agricole alle società di persone, con particolare riferimento alle società semplici. Il documento precisa le corrette modalità di rilascio della carta di circolazione, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti4667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le macchine agricole possono essere intestate alle società di persone, comprese le società semplici e le società agricole costituite in forma di società semplice, in quanto autonome soggettività giuridiche idonee ad acquistare beni mobili registrati. La carta di circolazione deve riportare esclusivamente la denominazione della società e la sede risultante dal registro delle imprese, senza indicare i dati anagrafici dei singoli soci come comproprietari. L’indicazione nominativa della persona fisica resta prevista solo nell’ipotesi di impresa individuale.

Intestazione di macchine agricole a società semplici e altre società di persone

Intestazione di macchine agricole a società semplici

La circolare chiarisce le modalità di intestazione delle macchine agricole quando l’acquirente o utilizzatore sia una società di persone. Il documento si colloca nell’ambito dell’articolo 110, comma 2, del Codice della strada e delle disposizioni sull’immatricolazione delle macchine agricole di cui all’articolo 57, precisando chi possa risultare intestatario della carta di circolazione e quali dati debbano esservi riportati.

Quadro normativo di riferimento

La Direzione generale richiama che la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri territorialmente competente. Lo stesso ufficio provvede anche all’immatricolazione delle macchine agricole previste dall’articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b), punto 2), con le esclusioni e i limiti di massa indicati dalla norma, nonché alle immatricolazioni a nome dei soggetti legittimati dalla disciplina di settore.

Soggetti legittimati all’intestazione

La circolare ribadisce che le società di persone, pur in assenza di personalità giuridica, sono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e possono acquistare e intestarsi beni mobili registrati, inclusi i veicoli strumentali all’attività sociale. Sono ricomprese in tale categoria:

  • le società semplici (S.s.);
  • le società in nome collettivo (S.n.c.);
  • le società in accomandita semplice (S.a.s.).

Viene inoltre richiamato che la società semplice, quale forma elementare di società di persone, può avere a oggetto attività economiche non commerciali, con prevalenza dell’attività agricola.

Regola di intestazione delle macchine agricole

Per le macchine agricole l’intestazione deve essere effettuata esclusivamente in capo alla società, con indicazione della denominazione sociale e della sede legale o secondaria risultante dal registro delle imprese. Non assumono rilievo, ai fini dell’intestazione, le mere unità locali. La circolare esclude espressamente l’inserimento dei nominativi dei singoli soci come comproprietari sulla carta di circolazione.

Il principio è esteso anche alle società agricole costituite in forma di società semplice. Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice l’intestazione deve seguire il medesimo criterio, riportando la corretta ragione sociale e la sede come risultanti dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

Indicazioni operative per la carta di circolazione

La carta di circolazione delle macchine agricole intestate a società di persone deve quindi riportare soltanto la denominazione della società, senza i dati anagrafici dei soci. La circolare mira a uniformare il comportamento degli uffici competenti e a evitare intestazioni plurime o riferimenti nominali ai soci in quanto tali.

Caso dell’impresa individuale

Resta ferma una diversa disciplina per l’impresa individuale: in tale ipotesi, i dati anagrafici della persona fisica devono essere indicati perché l’intestatario del veicolo coincide con il titolare dell’impresa. La circolare precisa così il discrimine tra intestazione a persona fisica e intestazione a soggetto collettivo.

Diffusione e applicazione

La Direzione generale invita gli uffici destinatari a dare la massima diffusione alla comunicazione, al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle regole di intestazione delle macchine agricole presso le strutture territoriali della motorizzazione.

Punti principali

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama l’articolo 110, comma 2, del Codice della strada, che attribuisce all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri il rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e l’immatricolazione delle macchine agricole nei casi previsti dall’articolo 57. Vengono richiamate, in particolare, le macchine agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b), punto 2), nonché i rimorchi agricoli con le relative esclusioni e limiti di massa previsti dalla norma.

Società di persone come intestatarie di beni registrati

Il Ministero precisa che le società di persone, pur prive di personalità giuridica, costituiscono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e sono legittimate ad acquistare e intestarsi beni mobili registrati, compresi i veicoli funzionali all’attività sociale. Rientrano in tale categoria le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Regola per l’intestazione delle macchine agricole

Per le macchine agricole l’intestazione deve avvenire esclusivamente a favore della società, con indicazione della denominazione e della sede legale o secondaria risultante dal registro delle imprese. Non rilevano le mere unità locali e non devono essere riportati i nominativi dei singoli soci. La precisazione vale anche per le società agricole costituite in forma di società semplice.

Effetti sulla carta di circolazione

La carta di circolazione delle macchine agricole intestate a società di persone deve essere rilasciata riportando soltanto la denominazione della società, senza inserimento dei dati anagrafici dei soci quali comproprietari. Per le S.n.c. e le S.a.s. vale il medesimo criterio, con riferimento alla ragione sociale e alla sede risultanti dal certificato di iscrizione al registro delle imprese.

Caso dell’impresa individuale

La circolare ribadisce che l’indicazione dei dati anagrafici della persona fisica è prevista esclusivamente nel caso di impresa individuale, quando l’intestatario del veicolo coincide con il titolare dell’impresa.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionemacchine agricolecircolazione stradaleimpresa agricola

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