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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28083/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme garantite da fideiussione; in primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità parziale della fideiussione perché riproduttiva dello schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia. La Corte d’appello di Milano ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo che la clausola contrattuale imponeva il pagamento immediato a semplice richiesta scritta e che, in base alla qualificazione della garanzia come autonoma, non operasse la decadenza ex art. 1957 c.c. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto ultrapetizione/violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di aspetti non allegati in primo grado; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 653 e 336 c.p.c., perché la Corte d’appello, accogliendo l’opposizione, avrebbe impropriamente "confermato" il decreto ingiuntivo revocato, facendolo rivivere. La controparte ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, poi ritenuto tardivo e quindi inefficace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della deroga convenzionale all’art. 1957 c.c. e della qualificazione della garanzia come autonoma era stata effettivamente devoluta al giudice d’appello, il quale poteva esaminare l’intero contratto e interpretarne la clausola rilevante senza incorrere in ultrapetizione. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per carenza di interesse, osservando che l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la caducazione definitiva del monitorio e che l’eventuale improprio uso della formula "conferma" nel dispositivo di appello non fa rivivere il decreto né attribuisce alla ricorrente un concreto pregiudizio nel giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della resistente è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto alla notificazione della sentenza di appello. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e a ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione camerale del ricorso secondo la proposta del consigliere; la Corte richiama tale procedimento e lo applica nel decidere l'inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso dedotti, poi ritenuti inammissibili.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 101, 112 e 115 c.p.c. per denunciare una pretesa violazione del principio dispositivo e del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per il mancato rispetto del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda, perché il giudice può interpretare gli atti e il contratto anche diversamente dalle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ribadisce che la valutazione degli elementi documentali e processuali spetta al giudice.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte conferma che, ove sia pattuito il pagamento a prima richiesta e la deroga convenzionale sia oggetto del giudizio, la semplice richiesta stragiudiziale è idonea a evitare la decadenza; il giudice può interpretare la clausola contrattuale nel suo complesso.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina la caducazione del monitorio e che l'improprio uso del termine "conferma" non fa rivivere il decreto.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti della riforma della sentenza di primo grado sul decreto ingiuntivo revocato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, ritenuto manifestamente infondato alla luce di giurisprudenza consolidata.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto al ricorso principale inammissibile.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    Applicato per la condanna aggravata della parte ricorrente a favore della controparte.

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    Richiamato insieme al comma 3 per l'ulteriore condanna economica a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la questione della qualificazione giuridica di un contratto o della portata di una clausola è stata tempestivamente devoluta al giudice di appello, quest'ultimo può esaminare l'intero testo contrattuale e attribuire alla clausola il significato ritenuto corretto, senza incorrere in ultrapetizione.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce a una parte un bene della vita diverso o maggiore di quello richiesto; non sussiste quando il giudice, pur seguendo una diversa lettura degli atti o del contratto rispetto alle parti, decide entro il perimetro della domanda e delle eccezioni introdotte.
  • In tema di fideiussione con pagamento a prima richiesta, la clausola che impone il pagamento immediato a semplice richiesta scritta può essere incompatibile con la pretesa di applicare in modo rigoroso la decadenza ex art. 1957 c.c., se la deroga convenzionale è oggetto del giudizio e la richiesta stragiudiziale è stata effettivamente inoltrata.
  • L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina la definitiva caducazione del provvedimento monitorio; una successiva riforma in appello non fa "rivivere" il decreto revocato, sicché non ogni impropria formulazione del dispositivo integra di per sé un interesse concreto all'impugnazione.
  • Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoFideiussioneInadempimentoMutuo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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