Cassazione Penale, Ordinanza n. 09686/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato una decisione di condanna per condotte oltraggiose. Nel ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, censure di merito sull'elemento soggettivo della condotta oltraggiosa e sulla percezione delle parole offensive, sostenendo implicitamente che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano meri rilievi di fatto, privi di specifici travisamenti probatori, e comunque generici e aspecifici perché non confrontavano in modo effettivo la motivazione di merito, che aveva già esaminato e disatteso tali questioni con argomenti logici e giuridicamente corretti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché dirette a contestare la ricostruzione fattuale e perché formulate in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze in punto di fatto, se non accompagnate da specifiche deduzioni di travisamento della prova idonee a scardinare la ricostruzione operata dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, cioè non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non indicano concreti errori logico-giuridici della decisione.
- Se il giudice di merito ha già vagliato in modo coerente e non manifestamente illogico le questioni relative all'elemento soggettivo e alla percezione delle espressioni offensive, la reiterazione di tali censure in cassazione, senza critiche effettive alla motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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