Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7280/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rideterminato le pene per reati riconducibili a usura, tentata estorsione, estorsione, lesioni personali, detenzione di stupefacente e detenzione/ricettazione di arma; dedotte doglianze specifiche su: (i) mancata motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti; (ii) illegittima confisca dell'orologio Rolex ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.), lamentando sproporzione tra valore del bene e reddito e puntualizzando circostanze probatorie a favore del ricorrente; (iii) illegittima confisca dell'appartamento di Torre del Greco e box, con richiamo al mutuo e ad apporti da parenti come giustificazione della provenienza; (iv) doglianze su mancato riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) in relazione al ferimento contestato; (v) vizio di valutazione nell'applicazione dell'aggravante dello stato di bisogno nel reato di usura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifici o infondati i motivi di doglianza: per le attenuanti generiche la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la rideterminazione delle pene distinguendo due gruppi di reati; in tema di confisca dell'orologio e dell'immobile è stata richiamata la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 240-bis c.p. (ex art. 12-sexies), che richiede all'imputato specifiche allegazioni concrete per superarla — elementi che il ricorrente non ha fornito; il mutuo e i bonifici dai parenti non erano idonei, senza altre prove, a eliminare la sproporzione tra reddito e valore dei beni, soprattutto per la prossimità temporale tra acquisizione e commissione dei reati; la valutazione sulla legittima difesa non è sindacabile in sede di legittimità essendo questione di fatto; quanto allo stato di bisogno l'applicazione dell'aggravante è stata corretta alla luce della giurisprudenza (stato di bisogno come "impellente assillo"). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis c.p.)

    Disposta la confisca quando il bene risulti sproporzionato rispetto al reddito; la disposizione produce una presunzione iuris tantum di illecita acquisizione che l'imputato può superare con specifiche e verificate allegazioni sulla legittima provenienza del bene

  • art. 55 c.p. (legittima difesa)

    Il Collegio d'appello ha valutato che non sussistevano le condizioni per la scriminante della legittima difesa putativa; la Cassazione ha richiamato il principio per cui la rivalutazione del giudizio di fatto sulle circostanze probatorie non rientra nei poteri della Corte di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione dell'obbligo di condanna alle spese processuali e della possibilità di irrogare sanzione pecuniaria all'autore di ricorso che abbia determinato l'inammissibilità per colpa; applicata per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • In materia di confisca patrimoniale ex art. 240-bis c.p. (ex art. 12-sexies), sussiste una presunzione iuris tantum di sproporzione quando il valore dei beni è incompatibile con il reddito dichiarato: grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e verificabili per dimostrare la legittima provenienza.
  • La mera indicazione di mutui, finanziamenti o bonifici da parenti non è automaticamente idonea a superare la presunzione di illecita acquisizione; occorrono documenti e dati che mostrino la compatibilità economica temporale e quantitativa tra reddito e spesa sostenuta.
  • La prossimità temporale tra l'acquisto di beni di valore e la commissione di reati che produrrebbero proventi illeciti rafforza il nesso ai fini della confisca.
  • Le censure sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti richiedono specificità: bisogna indicare esattamente in che punto e perché la motivazione è carente, altrimenti il motivo è inammissibile per generica formulazione.
  • Le questioni di fatto (es. valutazione delle testimonianze, attendibilità, dinamica dei fatti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione; la legittima difesa putativa va valutata con riguardo allo stato di percezione del pericolo emerso nel giudizio di merito.
  • Nel reato di usura, lo "stato di bisogno" richiesto come presupposto dell'aggravante va inteso come "impellente assillo" che riduce la capacità di scelta del soggetto e non necessita di indagare le cause di tale stato.
  • Ricorsi generici o non specifici espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; le impugnative devono dunque argomentare con precisione e fornire elementi di fatto comprovanti le eccezioni mosse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.