Sentenza n. 247/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del decreto n. 62 del Commissario ad acta del 28 gennaio 2026, concernente “l’assetto dell’organizzazione del sistema scolastico della Regione Umbria per l’a.s. 2026/2027”; del decreto n. 60 del Direttore generale USR dell’Umbria del 27 gennaio 2027, concernente “il piano del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 della Regione Umbria”; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente, e/o collegato, inclusi, la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026, di nomina del Commissario ad acta, la nota prot. n. 5228 del 3 dicembre 2025, a firma del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale di approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica umbra per l’a.s. 2026/2027 e decreto attuativo dell’Ufficio scolastico regionale, nonché gli atti presupposti relativi all’esercizio del potere sostitutivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato i decreti con cui il Commissario ad acta, nominato dal Consiglio dei Ministri, ha adottato in sostituzione della Regione il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2026/2027, e il successivo decreto attuativo dell’USR. Il ricorrente ha dedotto, con sette motivi, la violazione della disciplina sul dimensionamento scolastico e dei parametri applicabili ai Comuni montani; l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; la violazione delle garanzie partecipative e del principio di leale collaborazione; il difetto di istruttoria e di motivazione; la contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; la violazione del principio di proporzionalità; la violazione delle competenze regionali e degli enti locali; nonché l’illegittimità dell’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 12 d.l. n. 77/2021. Il Comune sosteneva inoltre che la deliberazione regionale dell’11 dicembre 2025 e i successivi decreti commissariali costituissero un unico complesso provvedimentale, sicché l’impugnazione dei decreti commissariali avrebbe dovuto coinvolgere anche la deliberazione regionale. La Gilda degli insegnanti è intervenuta ad adiuvandum, riproponendo le censure del Comune e deducendo autonomamente la mancata consultazione sindacale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile l’intervento della Gilda degli insegnanti nella parte in cui introduceva un’autonoma censura, poiché l’interventore ad adiuvandum può sostenere le ragioni del ricorrente ma non può ampliare il thema decidendum con domande o motivi nuovi. Ha riconosciuto al Comune la legittimazione a impugnare gli atti di dimensionamento incidenti direttamente sul proprio territorio, in quanto ente esponenziale della collettività e soggetto coinvolto nella programmazione dell’offerta formativa locale. Ha invece escluso la legittimazione del Comune a contestare gli atti presupposti relativi all’attivazione del potere sostitutivo e alla nomina del Commissario, poiché tali atti riguardano il rapporto tra Stato e Regione e avrebbero potuto essere impugnati, per contestare l’assenza dei presupposti sostitutivi, soltanto dalla Regione quale soggetto sostituito. Il TAR ha quindi accolto l’eccezione di carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della deliberazione regionale n. 86 dell’11 dicembre 2025. Le censure rivolte contro il dimensionamento nel Comune ricorrente riguardavano infatti una scelta già compiuta dalla Regione con tale deliberazione, poi confermata dal decreto commissariale e attuata dal decreto dell’USR. L’eventuale annullamento dei soli decreti commissariali avrebbe fatto rivivere l’assetto regionale già deliberato, senza produrre alcuna utilità concreta per il Comune. I provvedimenti commissariali sono stati ritenuti autonomi rispetto alle precedenti deliberazioni regionali e non qualificabili come atti di secondo grado o atti meramente riformativi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies d.l. n. 98/2011
«Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto»
La disciplina demanda alle Regioni il dimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri statali e nei limiti del contingente annuale assegnato.
art. 1, comma 557, l. n. 197/2022
Ha introdotto il comma 5-quater dell’art. 19 d.l. n. 98/2011, dando attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR.
art. 12, comma 1, d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021
Consente l’esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancata o difforme adozione degli atti necessari all’attuazione degli obiettivi del PNRR; la legittimazione a contestare l’assenza dei presupposti sostitutivi spetta al soggetto sostituito.
art. 139 d.lgs. n. 112/1998
È richiamato con riguardo al ruolo degli enti locali nella programmazione dell’offerta formativa e nei piani territoriali e dell’edilizia scolastica, senza escludere la legittimazione comunale a impugnare atti di dimensionamento direttamente incidenti sul territorio.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato dal Comune in relazione al difetto di motivazione, ma il TAR non ha esaminato nel merito tali censure, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 120 Cost.
È stato invocato in relazione all’esercizio dei poteri sostitutivi, questione non esaminata nel merito per difetto di legittimazione del Comune.
Massime di principio
- Il Comune, quale ente esponenziale della collettività territoriale e soggetto coinvolto nella predisposizione dell’offerta formativa locale, è legittimato a impugnare gli atti di dimensionamento della rete scolastica che incidono direttamente sul proprio territorio.
- La legittimazione del Comune a impugnare gli atti di dimensionamento scolastico non si estende agli atti presupposti con cui lo Stato attiva il potere sostitutivo nei confronti della Regione e nomina il Commissario ad acta, quando tali atti non incidono direttamente sull’organizzazione del servizio scolastico comunale; la contestazione dei presupposti sostitutivi spetta al soggetto sostituito.
- Quando un atto commissariale conferma o recepisce una scelta di dimensionamento già compiuta da una precedente deliberazione regionale, i due atti restano autonomi e l’impugnazione del solo atto commissariale non consente di ottenere l’eliminazione della scelta regionale pregressa.
- Sussiste carenza di interesse all’annullamento dell’atto commissariale se, in conseguenza del suo annullamento, rivivrebbe la precedente deliberazione regionale che contiene la medesima scelta lesiva e il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità concreta.
- L’intervento ad adiuvandum presuppone una posizione giuridica dipendente e accessoria rispetto a quella del ricorrente; l’interventore non può introdurre domande o motivi autonomi, né ampliare l’oggetto del giudizio.
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