Cassazione Civile, Ordinanza n. 13570/2026 del 10/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di un credito per spese giudiziali vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel precedente giudizio era stato accertato l'avvenuto pagamento del dovuto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. La sentenza è stata poi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di legittimità, ma ha liquidato importi inferiori rispetto a quelli indicati nella nota spese della parte vittoriosa e ha compensato le spese del giudizio di rinvio per la mancata costituzione dell'Agenzia nel giudizio di cassazione. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 4 d.m. n. 55/2014 e delle tabelle, per avere la Corte liquidato le spese discostandosi immotivatamente dalla nota spese e dai valori medi; 2) violazione dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per avere operato una liquidazione complessiva senza distinzione per fasi e in misura inferiore ai minimi inderogabili; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 per avere compensato le spese del giudizio di rinvio fondandosi sulla mancata costituzione dell'Agenzia, circostanza che non integra gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondate tutte le censure. Ha affermato che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione globale forfettaria e inferiore senza adeguata motivazione delle riduzioni operate; inoltre, dopo la modifica dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, i valori minimi tariffari per lo scaglione applicabile sono inderogabili. La Corte ha anche ribadito che la mancata costituzione della controparte non costituisce di per sé grave ed eccezionale ragione per compensare le spese, poiché la contumacia è condotta neutra e non equivale né a adesione né a rinuncia al dissenso. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza, del giudizio di cassazione già definito, del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità in relazione alla liquidazione e compensazione delle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
regola la condanna alle spese nel processo tributario; la Corte ha ritenuto illegittima la loro compensazione in assenza di gravi ed eccezionali ragioni e la loro liquidazione sotto i minimi applicabili.
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro per la disciplina della nota spese e della liquidazione giudiziale.
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
come modificato, non consente di scendere sotto i valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile.
d.m. 37/2018
ha modificato l'art. 4 del d.m. n. 55/2014 rendendo inderogabili i minimi tariffari.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
richiamato come disciplina tariffaria applicabile alla fattispecie per la determinazione dei compensi.
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese è conseguenza obiettiva della soccombenza e non ha natura sanzionatoria.
art. 92 c.p.c.
le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione devono essere specifiche e motivate; la contumacia non basta.
Massime di principio
- In presenza di nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice che liquidi le spese in misura inferiore deve indicare in modo puntuale le ragioni della riduzione o dell'eliminazione delle singole voci, così da consentire il controllo di legittimità.
- Dopo la modifica dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, nella liquidazione dei compensi professionali non è consentito scendere al di sotto dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, salvo diversa disciplina espressa della tariffa applicabile.
- La mancata costituzione della parte soccombente, o la sua contumacia, non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e non ha funzione sanzionatoria: comportamenti processuali neutrali della parte resistente non eliminano di per sé l'obbligo di rifusione delle spese alla parte che sia stata costretta ad agire in giudizio per ottenere tutela.
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