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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12987/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di prevenzione patrimoniale che disponeva il sequestro e la confisca di beni (quote societarie, beni immobili e autoveicoli aziendali) asserendo: 1) omessa o insufficiente motivazione circa la indeterminatezza ratione temporis del presupposto soggettivo per l'applicazione della misura; 2) errata individuazione dei criteri per il giudizio di pericolosità sociale, in particolare sul concetto di abitualità nella commissione di reati; 3) violazione nella valutazione della consistente sproporzione tra valore dei beni e redditi, lamentando l'assenza di un esame analitico per ogni singolo acquisto; 4) omissione di motivazione circa l'origine delittuosa delle quote societarie e dei beni aziendali, nonché mancata considerazione di fatti/prove indicati nelle memorie difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale di Ferrara e Corte d'appello di Bologna) avessero adeguatamente motivato la sussistenza della pericolosità sociale dei proposti sulla base di plurimi e reiterati illeciti fiscali e frodi IVA definitivamente accertati (periodo 2006-2011) e del delitto associativo, nonché della coincidenza temporale fra le condotte illecite e gli acquisti dei beni contestati. Ha confermato la valutazione della considerevole sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti, fondata anche sul dettagliato rapporto della Guardia di Finanza, ritenendo legittimo il dedotto reimpiego di proventi illeciti. Per tali ragioni ha respinto le censure (considerandole tentativi inammissibili di rivedere il convincimento di merito), condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 4, lett. c)

    L'art. 4 lett. c) viene invocato per definire fattispecie di pericolosità sociale rilevante ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che i fatti accertati rientrassero nei parametri di tale pericolosità

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 1, lett. b)

    L'art. 1 lett. b) è stato richiamato per qualificare la figura del soggetto pericoloso ai fini della prevenzione patrimoniale; la sentenza lo interpreta in combinato disposto con le risultanze penali definitive e gli elementi economico-finanziari

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 16, comma 1

    Norma che disciplina il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione: la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per disporre il sequestro dei beni acquistati nel periodo considerato

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 20

    Norma che dispone la confisca di prevenzione dei beni ritenuti riconducibili a pericolosità sociale; la Corte ha confermato l'applicazione della confisca sulla base della sproporzione e del reimpiego di proventi illeciti

Massime di principio

  • La misura di prevenzione patrimoniale richiede la dimostrazione di pericolosità sociale: condanne definitive per reati sistematici e plurimi costituiscono un elemento decisivo.
  • La coincidenza temporale tra la commissione dei reati e gli acquisti di beni è rilevante: acquisti effettuati nello stesso arco temporale possono legittimare il sospetto di reinvestimento di proventi illeciti.
  • La 'considerevole sproporzione' tra redditi leciti e patrimonio va accertata con indagini economico-finanziarie (es. rapporti Guardia di Finanza); la valutazione può essere supportata da elementi indiziari e non richiede sempre una prova diretta dell'origine di ciascun cespite, purché vi sia motivazione analitica.
  • Le censure che si limitano a chiedere la revisione del giudizio di fatto dei giudici di merito sono inammissibili in Cassazione: è necessario invocare errori di diritto o carenze motivazionali specifiche e qualificabili.
  • Per contrastare efficacemente un decreto di prevenzione è utile fornire al giudice di merito prove documentali e analisi contabili puntuali su tempi, modalità e fonti finanziarie degli acquisti, mostrando già in grado istruttorio la compatibilità patrimoniale con redditi leciti.
  • L'omessa considerazione di memorie difensive può essere eccepita, ma va dimostrato che tali emergenze probatorie erano decisive e non semplici rielaborazioni delle stesse contestazioni: il rimedio ha efficacia solo se si prova la concreta mancanza di esame motivazionale.

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