Ordinanza n. 582/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento, - del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti (nota prot. comunale n. 81583/2024 e prot. polizia locale n. 8160/2024 del 09.04.2024); - nonché della nota prot. n. 0124004/2024 del 05.06.2024; > per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’accesso degli atti e documenti di cui all’istanza e conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e nota comunale che indirizzava la richiesta relativa ai titoli abilitativi ed edilizi alle direzioni competenti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 9 aprile 2024 e della successiva nota del Comune del 5 giugno 2024, nonché l’accertamento del diritto di esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti relativi all’intervento che l’amministrazione avrebbe eseguito presso un’attività commerciale, in conseguenza di un esposto-denuncia presentato il 24 luglio 2023, e degli eventuali atti consequenziali. Il Comune si è costituito; la ditta individuale controinteressata non si è costituita. Il TAR ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato l’effettivo avvio del procedimento amministrativo conseguente all’esposto-denuncia e, quindi, neppure l’esistenza e la materiale disponibilità dei documenti richiesti presso l’amministrazione. La prospettazione dell’avvio del procedimento è stata ritenuta meramente suppositiva, anche perché la stessa ricorrente aveva prospettato la possibilità di esperire un’azione avverso il silenzio-inadempimento qualora il Comune fosse rimasto inerte.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso e ha sospeso ogni pronuncia, disponendo un incombente istruttorio in applicazione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale. Il Comune di Taranto dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata chiarendo: se abbia avviato il procedimento sollecitato con l’esposto-denuncia del 24 luglio 2023; se tale procedimento sia stato definito; e se esistano effettivamente i documenti richiesti dalla società. È stata fissata per il prosieguo l’udienza camerale del 21 settembre 2026. Ogni altra valutazione, compresa quella sulla fondatezza della pretesa ostensiva, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Le richieste di accesso ex art. 22 L. 241/1990 per ciò che concerne i titoli abilitativi e/o edilizi, devono essere indirizzate alle Direzioni di competenza
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di accesso; il TAR non decide definitivamente sull’applicabilità della norma al caso concreto.
art. 1 c.p.a.
principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
Il principio giustifica l’acquisizione d’ufficio di chiarimenti documentati dall’amministrazione prima di decidere la domanda di accesso.
Massime di principio
- Il diritto di accesso presuppone l’effettiva esistenza e la materiale disponibilità dei documenti presso l’amministrazione destinataria dell’istanza; tale presupposto costituisce elemento costitutivo della pretesa ostensiva e deve essere dimostrato dal richiedente, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non attraverso mere supposizioni.
- In assenza di prova dell’esistenza e della disponibilità dei documenti richiesti, il giudice non può ordinare l’ostensione, poiché l’ordine sarebbe ineseguibile; qualora tale circostanza non sia chiara, il giudice può disporre un’istruttoria per acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sull’esistenza degli atti e sul procedimento eventualmente avviato.
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