Ordinanza n. 3227/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico fisici con cui è stata decretata la non idoneità del ricorrente nel Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale pubblicato il 28.05.2024, per esiti di pregressa frattura radio sinistro con mezzi di sintesi in situ (codice 204) coefficiente LS 4 (doc. 1); - del presupposto, non noto, verbale dell'accertamento psico fisico effettuato ai fini dell'incorporazione del ricorrente presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria; - del presupposto, non noto, esame obiettivo cui la Commissione per gli accertamenti psico fisici ha proceduto in data 18.11.2025; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non noti, lesivi dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondato sugli esiti di una pregressa frattura del radio sinistro con mezzi di sintesi in situ
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che lo ha giudicato non idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri in ferma quadriennale. La non idoneità è stata motivata dagli esiti di una pregressa frattura del radio sinistro con mezzi di sintesi in situ, individuata con il codice 204 e il coefficiente LS 4. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza della causa di inidoneità, affermando di essere già pienamente guarito dall'infortunio occorso il 31 ottobre 2024 al momento degli accertamenti sanitari e, in ogni caso, che i piccoli mezzi di sintesi sarebbero stati rimossi con intervento programmato per il 29 gennaio 2026. Sono stati inoltre impugnati il verbale dell'accertamento psico-fisico e l'esame obiettivo, non conosciuti, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità né ha definito la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio la sussistenza dell'affezione contestata e verificare se essa sia ostativa al reclutamento. L'incarico è stato affidato all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare - MARISPESAN di Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti sotto il proprio coordinamento e controllo. L'Amministrazione dovrà trasmettere la documentazione, comprese le norme e le regole tecniche applicabili, mentre il ricorrente dovrà fornire la documentazione medica disponibile. La verificazione dovrà chiarire la presenza dell'affezione, la sua eventuale natura impeditiva secondo la normativa vigente, il coefficiente attribuibile e l'idoneità del candidato sotto tale profilo. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 15 aprile 2026. La camera di consiglio è stata fissata per il 22 aprile 2026; le spese, comprese quelle della verificazione, sono state differite alla conclusione della fase cautelare. È stato disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione della verificazione istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Richiamato per disciplinare la verificazione volta ad accertare, in contraddittorio, la sussistenza della causa di inidoneità e le relative conseguenze sul giudizio di idoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la contestazione di un giudizio di non idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale richiede accertamenti specialistici sulla sussistenza dell'affezione, sulla sua natura impeditiva e sul coefficiente sanitario applicabile, il giudice può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
- La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, assicurando alle parti la preventiva comunicazione del luogo e della data delle operazioni e la possibilità di partecipare mediante difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
- Nella verificazione relativa all'idoneità psico-fisica concorsuale, l'organismo incaricato deve esaminare non solo la presenza dell'affezione, ma anche la sua riconducibilità alle condizioni ostative previste dalla normativa applicabile, il coefficiente sanitario conseguente e l'idoneità del candidato al reclutamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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