Cassazione Penale, Sentenza n. 38459/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila che aveva rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo di Felicia Ligato, detenuta sottoposta al regime differenziato ex art. 41-bis, contro la previsione di limitazione della possibilità di cuocere i cibi a determinate fasce orarie. Il Ministero censurava la decisione per violazione di legge e motivazione contraddittoria, sostenendo che la previsione di fasce orarie rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non contrasta con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava assolutamente la cottura dei cibi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (e l'ordinanza reclamata del Magistrato di sorveglianza). La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato (tra cui la sentenza n. 34457/2024) secondo cui, pur essendo illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime 41-bis (Corte Cost. n. 186/2018), l'Amministrazione penitenziaria conserva la potestà di disciplinare le modalità di esercizio di tale diritto (anche mediante fasce orarie) ai sensi del regolamento d'istituto, purché la disciplina non introduca una ingiustificata discriminazione o una maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale e il Magistrato non avessero fornito motivazione adeguata per ritenere le fasce orarie irragionevoli o discriminanti rispetto ai detenuti comuni, mentre l'Amministrazione aveva illustrato ragioni organizzative e strutturali (diversa capienza delle celle, diversa partecipazione ad attività trattamentali) a fondamento della disciplina adottata.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ord. pen.
previsione di ogni misura di sicurezza volta a garantire, tra l'altro, che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi
La disposizione, così come introdotta dalla legge n.94/2009, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui vietava in modo assoluto la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al 41-bis; la Corte costituzionale ha però riconosciuto che a tali detenuti deve essere garantita la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità, lasciando tuttavia spazio alla regolazione delle modalità di esercizio del diritto.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2018
non si tratta di affermare ... l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella" ... si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis Ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis nella parte del divieto assoluto di cottura, riconoscendo un ambito protetto per la cottura ma non un diritto illimitato; le modalità possono essere regolate.
DPR 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, comma 2, lett. b)
il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare orari e modalità della vita quotidiana dei detenuti; la previsione di fasce orarie per la cottura è esercizio di tale potestà e è sindacabile giudizialmente solo se risulti irragionevole o discriminatoria.
Giurisprudenza della Cassazione (es. sent. n. 34457/2024, n. 4030/2020, n. 36940/2022)
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi rientra nella regolazione delle modalità di esercizio del diritto e è lecita purché non determini una differenziazione ingiustificata e vessatoria rispetto ai detenuti comuni; inoltre il giudice deve motivare con analisi specifica la valutazione di eventuale discriminazione.
Massime di principio
- Dopo la Corte Costituzionale n.186/2018 il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis è illegittimo: i detenuti hanno diritto ad accedere alla cottura, ma le modalità possono essere regolate.
- L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare orari e modalità (fasce orarie) per la cottura dei cibi ai sensi del regolamento d'istituto; tale disciplina è legittima se fondata su esigenze organizzative o di sicurezza e se non discrimina ingiustificatamente i detenuti 41-bis rispetto ai detenuti comuni.
- Il criterio di legittimità è la comparazione con il trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto: fasce orarie applicate a tutti sono generalmente ammissibili, fasce applicate solo ai 41-bis sono ammissibili solo se giustificate da ragioni specifiche e documentate.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente e analiticamente quando conclude per l'illegittimità o la discriminazione: motivazione apparente o generica può giustificare l'annullamento del provvedimento.
- In pratica, se l'Amministrazione dimostra ragioni strutturali (es. diversa capienza delle celle, diversa partecipazione ad attività trattamentali, rischi di sovrapposizione nella preparazione dei pasti) le fasce orarie sono normalmente ritenute proporzionate e lecite.
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