Cassazione Penale, Sentenza n. 15872/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia per omessa applicazione dell'ordine di espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la pericolosità sociale dell'imputato fosse stata accertata dalla stessa sentenza (ex esclusione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e per precedenti specifici e per l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale). Il difensore ha contestato la tempestività del ricorso e ha sollevato profili di incostituzionalità dell'istituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso tempestivo e ha respinto le eccezioni preliminari della difesa. Ha accolto il motivo del Procuratore Generale relativo al totale silenzio della sentenza in ordine all'espulsione, rilevando che la pericolosità poteva desumersi dagli stessi rilievi del G.U.P. Tuttavia la Corte ha respinto la richiesta del P.G. di annullamento senza rinvio e di emissione diretta dell'ordine di espulsione da parte della Suprema Corte; richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha disposto l'annullamento limitato alla parte relativa all'espulsione e il rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo giudizio circa l'applicazione dell'espulsione, con obbligo di previo accertamento della concreta pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama che l'applicazione dell'espulsione non può essere automatica: l'art. 86 è stato interpretato alla luce della pronuncia costituzionale (Corte cost. n. 58/1995) che ha escluso l'obbligo di ordine di espulsione senza previo accertamento della concreta pericolosità sociale; qui la mancata statuizione sull'espulsione rende la sentenza viziata.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte osserva che il G.U.P. aveva escluso la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, circostanza che è stata valutata dal Procuratore Generale come elemento indicativo di concreta pericolosità sociale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995
Corte cost., sent. n. 58 del 24 febbraio 1995
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 86 che imponeva l'ordine di espulsione senza il necessario accertamento concreto della pericolosità sociale; la Cassazione richiama questa pronuncia per escludere l'automaticità dell'espulsione.
Sezioni Unite, sent. n. 38810 del 13/06/2022 (Banadin)
Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022
Le Sezioni Unite hanno chiarito la via processuale: l'omissione di statuizione sull'espulsione in una sentenza abbreviata non è rimediabile con istanza al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma va impugnata con ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p.; in caso di annullamento la Corte deve rinviare ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d).
art. 608 cod. proc. pen.
Indica il rimedio del ricorso per cassazione utilizzato dal Procuratore Generale per censurare l'omissione sulla misura di sicurezza dell'espulsione.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede il rinvio al giudice di merito da parte della Cassazione quando la sentenza viene annullata in parte per vizi che richiedono un nuovo esame, come avvenuto per la statuizione sull'espulsione.
art. 680 cod. proc. pen.
Riferimento negativo: la Corte ricorda che non è la via procedurale corretta (tribunale di sorveglianza) per contestare l'omessa statuizione sull'espulsione in sentenza abbreviata.
Massime di principio
- L'ordine di espulsione ex art. 86 DPR 309/1990 non è automatico: richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale dell'imputato prima di essere applicato.
- Se in una sentenza (anche emessa dopo giudizio abbreviato) manca la statuizione sull'espulsione, il pubblico ministero deve impugnare con ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p.; in caso di accoglimento la Cassazione rinvia al giudice di merito ai sensi dell'art. 623 c.p.p.
- La Corte costituzionale (sent. n. 58/1995) ha escluso la conformazione automatica del procedimento di espulsione; le eccezioni di incostituzionalità dell'istituto possono risultare infondate alla luce di tale giurisprudenza.
- La tempestività del ricorso del Pubblico Ministero si calcola sulla base della comunicazione della sentenza: rileva la data di comunicazione al Procuratore Generale, non la sola data di deposito della motivazione.
- Il giudice di merito, in sede di nuovo esame, deve valutare concretamente la pericolosità sociale (anche valorizzando elementi come l'esclusione della particolare tenuità, precedenti specifici e ragioni per l'irrogazione di pena superiore al minimo) prima di adottare l'ordine di espulsione.
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