Cassazione Civile, Sentenza n. 32280/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INAIL ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato prescritta l'azione di regresso ex art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, sostenendo che il termine triennale di prescrizione avrebbe dovuto decorrere non dalla liquidazione dell'indennizzo ma dal decreto di archiviazione (o da altro provvedimento penale conclusivo) relativo a procedimenti penali per reati contravvenzionali contestati al datore di lavoro connessi ai fatti che hanno causato l'infortunio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INAIL. Ha confermato il principio secondo cui il termine triennale di cui all'art. 112 DPR 1124/1965 ha natura prescrizionale e, se non è stato iniziato alcun procedimento penale rilevante, decorre dalla liquidazione dell'indennizzo all'infortunato. Ha inoltre precisato che, per spostare il dies a quo e far decorrere il termine dalla conclusione del procedimento penale, è necessario che il procedimento penale sia effettivamente instaurato nei confronti dei soggetti contro i quali l'INAIL intende esercitare il regresso e che abbia ad oggetto i reati di omicidio colposo e/o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.). Procedimenti penali per mere contravvenzioni inerenti norme antinfortunistiche, pur relativi ai fatti, non sono idonei a sospendere o a far decorrere il termine dalla loro definizione; ne consegue che, nel caso di specie, non essendosi instaurato un procedimento penalmente rilevante entro il triennio successivo alla liquidazione, l'azione di regresso era prescritta.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112
«Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile».
La Corte ha ribadito che l'art. 112 stabilisce un termine di prescrizione triennale; il dies a quo decorre dalla liquidazione dell'indennizzo se non è stato avviato un procedimento penale rilevante nei confronti dei soggetti che saranno chiamati a rispondere in regresso. Se invece, entro il triennio, è iniziato un procedimento penale rilevante (per omicidio colposo o lesioni colpose) nei confronti dei medesimi soggetti, il termine decorre dalla definizione del procedimento penale.
Codice Penale, artt. 589 e 590
Gli artt. 589 e 590 (omicidio colposo e lesioni colpose) indicano i reati la cui contestazione nei confronti dei soggetti verso i quali l'INAIL intende esercitare il regresso è rilevante ai fini dello spostamento del dies a quo della prescrizione. Solo procedimenti per tali reati possono, se instaurati nei tempi utili e contro le stesse persone, far decorrere il termine dalla loro definizione.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza), art. 61
«In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL [...] ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso».
La norma conferma che il processo penale rilevante per la tutela dell'INAIL è quello per omicidio o lesioni colpose: il PM deve informare l'INAIL dell'esercizio dell'azione penale in tali ipotesi, agevolando l'esercizio della costituzione di parte civile e della successiva azione di regresso.
Cass. Sez. Un., n. 5160/2015
La pronuncia della Sezioni Unite ha affermato la natura prescrizionale del termine di cui all'art. 112 e chiarito che, in assenza di procedimento penale, il dies a quo decorre dalla liquidazione dell'indennizzo; ha sottolineato l'autonomia del rimedio civilistico della rivalsa rispetto al procedimento penale.
Cass. n. 20853/2015
Ha precisato che, se dopo la liquidazione della prestazione è iniziato un processo penale entro i tre anni successivi e questo processo riguarda i fatti dell'infortunio nei confronti dei soggetti che l'INAIL intende chiamare in regresso, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza penale irrevocabile.
Cass. n. 12777/2024
Ha ulteriormente specificato che il procedimento penale rilevante deve essere instaurato nei confronti delle stesse persone verso le quali l'INAIL intende esercitare il regresso; un procedimento penale 'purchessia' relativo ai fatti dell'infortunio non è sufficiente.
Cass. n. 12607/2020
Rilevata dalla Corte quale esempio di disciplina speciale: anche provvedimenti penalistici che sanzionino il mancato esercizio dell'azione penale possono incidere sui termini di cui all'art. 112.
Massime di principio
- Il termine triennale di cui all'art. 112 DPR 1124/1965 ha natura prescrizionale: se non è instaurato alcun procedimento penale rilevante, decorre dalla liquidazione dell'indennizzo INAIL.
- Per sospendere o far decorrere il termine dalla definizione di un procedimento penale, è necessario che il procedimento sia instaurato entro tre anni dalla liquidazione e riguardi i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) nei confronti delle stesse persone contro le quali l'INAIL intende esperire l'azione di regresso.
- I procedimenti penali per mere contravvenzioni legate alla violazione delle norme antinfortunistiche, pur collegati ai fatti, non sono idonei a far decorrere il termine triennale dalla loro conclusione né a sospenderlo a favore dell'INAIL.
- L'INAIL mantiene un'azione autonoma di regresso di natura civilistica: non dipende necessariamente dall'esercizio dell'azione penale e può agire indipendentemente, salvo che si verifichino le condizioni che legano la decorrenza all'evento penalistico rilevante.
- Per valutare la prescrizione dell'azione di regresso in casi simili è necessario verificare (1) la data di liquidazione dell'indennizzo, (2) se entro tre anni è stato instaurato un procedimento penale, (3) contro quali soggetti è stato instaurato e (4) quale titolo di reato è stato contestato (solo 589/590 c.p. sono rilevanti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32263/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32276/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32288/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32295/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32299/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32311/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →