Cassazione Civile, Sentenza n. 32276/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa di facchinaggio impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato il provvedimento di primo grado riconoscendo a INAIL la possibilità di calcolare i premi (per il periodo 2007-2011) sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori, anziché applicare il premio speciale unitario previsto dall'art. 42 del d.P.R. n.1124/1965 e dal decreto ministeriale attuativo del 15 luglio 1987. La questione centrale era se la disciplina introdotta nel 2001 (legge n.142/2001 e d.lgs. n.423/2001) e successivi atti normativi avessero implicitamente abrogato o modificato il regime speciale dei premi unitari (che si calcolano in misura fissa pro-capite) e se INAIL potesse pertanto ricalcolare i premi su base retributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (motivazioni 2-6), ritenendo che l'art. 42 del d.P.R. n.1124/1965 e il decreto ministeriale del 15 luglio 1987 costituiscano una disciplina speciale e autonoma rispetto al regime ordinario fondato sulla retribuzione effettiva. La Corte ha stabilito che la modifica del regime speciale può avvenire solo con il procedimento previsto dall'art. 42 (decreto ministeriale su delibera INAIL) e che la normativa del 2001 non ha implicitamente abrogato la disciplina speciale. Perciò la Corte ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ibridato i criteri di calcolo (mescolando parametri retributivi ordinari con il premio speciale unitario) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame conforme ai principi enunciati. Restano assorbite altre censure; le spese di cassazione saranno decise dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 42
si applichino "premi speciali unitari", con riferimento a "quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione" secondo le modalità stabilite dall’art. 41
L'art. 42 instaura un regime speciale e autonomo per determinate lavorazioni (premi speciali unitari), da applicare invece dei criteri ordinari basati sulla retribuzione effettiva; tale regime può essere modificato solo mediante il procedimento previsto dallo stesso art. 42 (decreto ministeriale su delibera INAIL).
d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 41
ammontare "complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione"
L'art. 41 disciplina il metodo ordinario di determinazione dei premi basato sulle retribuzioni effettive o convenzionali; si tratta del criterio generale che resta distinto e alternativo rispetto al regime speciale dell'art. 42.
d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 39, comma 2
determinare le tariffe dei premi e dei contributi "in modo da comprendere l’onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione"
L'art. 39(2) giustifica l'approccio prudenziale nel fissare premi (anche nei premi speciali unitari) prendendo in considerazione l'onere finanziario atteso per il periodo di assicurazione.
Decreto ministeriale 15 luglio 1987 (attuativo art. 42)
Premi speciali unitari per l’assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative... (tabelle A e B: determinano un minimale giornaliero retributivo fisso; "per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire")
Regolamentazione attuativa dell'art. 42 che stabilisce parametri fissi (per-capita/minimale giornaliero) per il premio speciale unitario; conferma la natura forfettaria e speciale del premio e la procedura amministrativa richiesta per la sua modifica.
Decreto ministeriale 6 settembre 2022
assoggetta "al regime assicurativo ordinario, con l’applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti..." le seguenti categorie: "facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico..."
Provvedimento adottato secondo la procedura di cui all'art. 42 che, con efficacia dal 1° gennaio 2023, ha trasferito alcune categorie (tra cui i facchini in cooperative) dal regime speciale al regime ordinario; dimostra che la modifica del regime speciale deve seguire la procedura prevista e non può essere conseguenza automatica di norme generali.
Legge 3 aprile 2001, n. 142 e d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Introducono e/o precisano il parametro della retribuzione effettiva per il calcolo dei premi ordinari; tuttavia, secondo la Corte, non abrogano implicitamente la disciplina speciale dell'art. 42 né ne estendono automaticamente i criteri alle fattispecie regolate dal premio speciale unitario.
Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (tariffa ordinaria)
Fonte tecnica che contiene le voci di tariffa per il regime ordinario; utile per applicare il sistema ordinario dopo l'eventuale riclassificazione di una lavorazione dal regime speciale a quello ordinario.
Preleggi, artt. 12 e 15
Rimandano ai principi d'interpretazione: l'art.15 (lex posterior generalis non derogat priori speciali) è richiamato per affermare che una norma generale posteriore non deroga automaticamente a una norma speciale anteriore; l'art.12 (ratio legis) non può prevalere sul dato normativo testuale senza elementi chiari di modifica normativa.
D.P.R. n. 602 del 1970 e d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (conv. L. 7 dicembre 1989, n. 389)
Riferimenti normativi richiamati nel confronto tra diverse regolamentazioni del mondo cooperativo e nella determinazione del minimale retributivo per l'adeguamento dei premi speciali; vengono usati per verificare compatibilità e per differenziare i regimi.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'premio ordinario' (calcolato sulla base delle retribuzioni effettive o convenzionali, art. 41) e 'premio speciale unitario' (regolato dall'art. 42): sono regimi alternativi e autonomi.
- Una norma generale posteriore che modifica il parametro retributivo (es. 2001/423) non abroga implicitamente un regime speciale disciplinato da una norma precedente (art. 42): per la modifica è richiesta la procedura prevista dall'art. 42 (decreto ministeriale su delibera INAIL).
- Se l'amministrazione (INAIL) ricalcola premi pregressi applicando criteri retributivi, va verificato preliminarmente quale regime (speciale o ordinario) fosse effettivamente applicabile per il periodo oggetto di controllo; ricalcoli incompatibili con il regime speciale possono essere censurati con successo.
- La conversione dei soggetti dal regime speciale al regime ordinario è possibile, ma deve avvenire con il provvedimento amministrativo/ministeriale previsto: dopo l'adozione di tale provvedimento la nuova disciplina può trovare applicazione prospettica (qui: decorrenza 1.1.2023 per il decreto 2022).
- In giudizio è illegittimo 'ibridare' i criteri di calcolo (mescolare parametri forfettari del premio speciale con i parametri retributivi ordinari): il giudice deve rispettare il perimetro normativo di ciascun regime.
- Per le cooperative che ritengono di aver pagato premi in eccesso, la possibilità di ottenere restituzioni dipende dall'accertamento del regime corretto per i periodi in contestazione e dalla regolarità delle impugnazioni; la domanda di restituzione è valutabile se emerge un errore nella qualificazione applicativa operata dall'amministrazione.
- In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione può accogliere i motivi che dimostrano un'applicazione errata del criterio normativo (speciale vs ordinario) e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
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