Cassazione Civile, Sentenza n. 32311/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di integrazione del premio INAIL per gli anni 2007-2013 (e successivi), sostenendo che il premio speciale unitario di cui all'art.42 d.P.R. n.1124/65 doveva essere calcolato in misura fissa sulla base del d.m. 15.7.1987 e non sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci in applicazione dell'art.3 d.lgs. n.423/01. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi, tra i quali contestava la corretta interpretazione delle norme che regolano il premio speciale unitario e la compatibilità tra la disciplina speciale di cui all'art.42 d.P.R. n.1124/65 (attuata dal d.m. 15.7.1987) e le modifiche normative successive (d.lgs. n.423/01 e connessi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di autosufficienza, ma ha accolto i motivi dal secondo al quinto ritenendoli fondati. La Cassazione ha stabilito che la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art.42 d.P.R. n.1124/65 è speciale rispetto all'art.41 e si determina, di regola, con importi fissi (parametri giornalieri) indicati nel decreto ministeriale (d.m. 15.7.1987), con eventuale adeguamento per retribuzioni giornaliere superiori secondo le previsioni del decreto. Pertanto la Corte d'appello non avrebbe dovuto applicare il criterio di calcolo fondato sulla retribuzione effettivamente corrisposta ex art.3 d.lgs. n.423/01; la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame, con le spese di cassazione a carico della resistente.
Norme richiamate
d.P.R. n.1124/1965
art. 41, art. 42, artt. 29, 30, 68, 116-120
L'art.42 disciplina un premio speciale unitario di carattere speciale rispetto all'art.41 (calcolo ordinario). Il premio speciale si determina normalmente in misura fissa (parametro pro capite/giornaliero) secondo il decreto ministeriale di attuazione.
Decreto ministeriale 15.7.1987
tabelle allegate A e B (misure di premio speciale unitario)
Il d.m. stabilisce i minimali giornalieri retributivi e le misure di premio speciale unitario per i facchini in cooperative; per retribuzioni giornaliere superiori il premio va aumentato proporzionalmente come previsto dal decreto.
d.lgs. n.423/2001
L'art.3 ha introdotto regole sulle retribuzioni imponibili (anche con riferimento a parametri minimi dal 1.1.2007) applicabili ai criteri generali dell'art.41, ma non abroga implicitamente la disciplina speciale dell'art.42 salvo chiara incompatibilità normativa.
Art. 15, disposizioni sulla legge in generale (prel. c.c.)
Principio secondo il quale la lex posterior generalis non deroga alla lex prior specialis: una norma generale successiva non abroga una norma speciale previa se non vi è incompatibilità manifesta.
d.P.R. n.602/1970
art. 1 e 4 (richiamati nel contesto)
Richiamato in relazione alla distinzione nelle tabelle del decreto ministeriale tra organismi soggetti o non soggetti alle norme del DPR 602/1970.
d.l. n.338/1989
Richiamato in relazione alla nozione di retribuzione minima giornaliera imponibile da considerare ai fini contributivi dopo la riforma del 2007.
Normativa processuale civile e cod. civ.
artt.112, 324, 329, 342, 346, 434 c.p.c.; artt. 2909, 2041 c.c.; artt.345, 436 c.p.c.; art.132 c.p.c.
Richiami utilizzati rispettivamente per contestazioni di nullità della motivazione, presupposti processuali (autosufficienza del ricorso), competenze e rimedi; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di autosufficienza e ha assorbito altri profili procedurali.
Massime di principio
- La disciplina speciale (art.42 d.P.R. n.1124/65 e d.m. di attuazione) prevale per il calcolo del premio speciale unitario: si applicano i parametri fissi previsti dal decreto ministeriale e non il criterio generale dell'art.41 basato su retribuzioni effettive o convenzionali, salvo diversa e chiara disposizione normativa che abroghi la disciplina speciale.
- Una fonte regolamentare attuativa (decreto ministeriale) non è abrogata implicitamente da una norma legislativa successiva se non sussiste una incompatibilità manifesta e diretta; la mera innovazione di disciplina generale delle retribuzioni non implica l'abrogazione della disciplina speciale del premio.
- Per retribuzioni superiori al minimale indicato dal d.m., il premio speciale può essere aumentato proporzionalmente come previsto dallo stesso decreto; l'onere di modifica della disciplina speciale compete al legislatore o all'organo amministrativo titolare del decreto di attuazione, non all'interpretazione estensiva della norma generale.
- Sul piano processuale, chi impugna in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: i motivi devono contenere gli estratti o il testo delle parti decisive dell'atto impugnato quando rilevanti; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di contrasti interpretativi consolidati, la Corte di cassazione può rinviare la causa alla Corte territoriale per nuovo esame, indicando i principi di diritto da applicare; pertanto in situazioni analoghe è probabile che vengano seguiti i criteri qui indicati a tutela della disciplina speciale.
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