Cassazione Civile, Sentenza n. 32288/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la domanda amministrativa all'INPS, prevista per la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, ha carattere costitutivo: l'assenza di tale domanda comporta che il diritto non sia sorto nel patrimonio del lavoratore e quindi non sia trasmissibile agli eredi. Ne consegue l'improponibilità dell'azione giudiziaria dell'erede e il rigetto della domanda.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto (art.13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257) in relazione al lavoro svolto dal marito dal 1/7/1976 al 21/3/2003. Il giudizio verteva sulla ammissibilità della domanda proposta dall'erede, posto che il de cuius non aveva mai presentato domanda amministrativa all'INPS. La ricorrente sosteneva che il beneficio fosse autonomo e trasmissibile iure hereditatis anche in assenza di domanda amministrativa del lavoratore deceduto.
Norme richiamate
legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8
Riconosce la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; la Corte ha ritenuto che l'esercizio di tale beneficio richieda la previa domanda amministrativa all'INPS, la quale ha carattere costitutivo per il sorgere del relativo diritto.
codice civile, art. 565
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla trasmissibilità dei diritti; la Corte non ha ritenuto che tale norma valga a fondare la trasmissibilità del beneficio in assenza della domanda costitutiva del de cuius.
codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati nel motivo di censura su presunta errata applicazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo ma infondato sul piano sostanziale, confermando la necessità della domanda amministrativa.
codice di procedura civile, art. 443
Richiamato a supporto dell'idea che il privato debba inizialmente rivolgersi all'ente erogatore; la Corte lo collega alla necessità della preventiva domanda amministrativa nel contenzioso previdenziale.
legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7
Invocata per l'obbligo di interpellare l'ente erogatore prima di agire in giudizio; la Corte la utilizza per confermare la disciplina della improponibilità senza previa richiesta amministrativa.
Massime di principio
- Per le prestazioni previdenziali legate all'esposizione all'amianto (art.13, comma 8, legge 257/1992) la domanda amministrativa all'INPS è requisito costitutivo: senza di essa il diritto non nasce e non entra nel patrimonio del lavoratore.
- Se il lavoratore muore senza aver presentato la domanda amministrativa, gli eredi non possono comprare il diritto mediante successione: la domanda dell'erede non supplisce all'assenza della domanda del de cuius.
- L'improponibilità per mancata domanda amministrativa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e investe la stessa sussistenza del diritto fatto valere in giudizio.
- Il beneficio della rivalutazione contributiva, pur avendo autonomia rispetto alla pensione, conserva natura previdenziale e quindi è soggetto alla disciplina della preventiva istanza amministrativa.
- Prassi consigliata: chi ritiene sussistente un diritto di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto dovrebbe presentare la domanda amministrativa all'INPS in vita; in mancanza, la tutela giudiziaria da parte degli eredi è fortemente preclusa.
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