Cassazione Civile, Sentenza n. 32295/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa contestava l'integrazione dei premi INAIL per gli anni 2007-2016 relativa ai soci lavoratori facchini, sostenendo che per tali soggetti doveva applicarsi il regime dei premi speciali unitari previsto dall'art. 42 del d.P.R. n. 1124/1965 e dal decreto ministeriale 15 luglio 1987 (calcolo forfettario pro capite), e non il regime ordinario basato sulla retribuzione effettivamente corrisposta. L'INAIL aveva invece, tramite circolare n.1/2012 e nota operativa, assunto come base di calcolo la retribuzione effettiva e richiesto integrazioni contributive. La questione giuridica verteva su compatibilità e possibile disapplicazione tacita della disciplina speciale dell'art. 42 da parte delle norme successive (legge n.142/2001 e d.lgs. n.423/2001) e sulla legittimità dell'operato unilaterale dell'INAIL mediante circolari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (motivi dal quinto al decimo), ritenendo erroneo l'atteggiamento della Corte d'appello che aveva mescolato i criteri del premio ordinario con quelli propri del premio speciale unitario. La Corte ha affermato la specialità e autonomia dell'art. 42 del d.P.R. n.1124/1965 e del decreto ministeriale 15 luglio 1987, stabilendo che la disciplina dei premi speciali unitari può essere modificata soltanto mediante apposito decreto ministeriale adottato su delibera dell'INAIL. Ne consegue che la circolare INAIL 2012 non poteva sostituirsi alla procedura normativa e non poteva legittimare il calcolo basato sulla retribuzione effettiva per il periodo contestato. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste per nuovo esame conformemente ai principi enunciati; il decreto ministeriale del 6 settembre 2022, adottato con delibera INAIL e operativo dal 1/1/2023, è invece la via legittima per modificare la disciplina a regime a partire dalla sua efficacia.
Norme richiamate
d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 42
La Corte interpreta l'art. 42 come norma speciale e autonoma rispetto alla disciplina dei premi ordinari: i premi speciali unitari hanno carattere forfettario e procedure di rimodulazione speciali e possono essere modificati solo con decreto ministeriale adottato su delibera dell'INAIL.
d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 41
ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali
Indica i criteri per i premi ordinari (basati sulle retribuzioni), ma non prevale sull'art. 42 che disciplina un regime alternativo per lavorazioni particolari.
d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 39, comma 2
determinare le tariffe dei premi e dei contributi in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione
Va tenuto in conto nell'approvazione dei premi speciali ma non travolge la specialità del regime dell'art.42.
Decreto ministeriale 15 luglio 1987
Premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative...
Atto attuativo che ha regolamentato l'applicazione dell'art. 42 stabilendo misure forfettarie e tabelle per i facchini; ha carattere innovativo e regolamentare e non è stato tacitamente abrogato dalle norme successive senza che venga seguito l'iter previsto.
Legge 3 aprile 2001, n. 142 e d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Norme successive che hanno riformato aspetti della materia retributiva e del lavoro cooperativo ma, essendo di carattere generale, non abrogano tacitamente la disciplina speciale dell'art. 42 (principio lex posterior generalis non derogat priori specialis).
Decreto ministeriale 6 settembre 2022
dal primo gennaio 2023 assoggetta al regime assicurativo ordinario (con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti) le categorie di facchini riuniti in cooperative...
Esempio di modifica legittima della disciplina: è stato adottato secondo la procedura indicata dall'art. 42 (decreto ministeriale su delibera INAIL) e pertanto può operare dal 2023 per disciplinare il regime assicurativo.
Circolare INAIL n. 1 del 2012 e nota operativa n.655/2012
Atto amministrativo interno che non può sostituirsi a norme di rango legislativo o a decreti ministeriali: la Corte ha ritenuto insufficiente la circolare per modificare il regime di calcolo dei premi speciali unitari.
Art. 15 delle Preleggi
Richiamato nel contesto dell'abrogazione tacita: la Corte segnala che per ritenere un'abrogazione tacita occorre una chiara incompatibilità tra la norma successiva e la precedente speciale, elemento non riscontrato.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una disciplina speciale (qui art. 42 DPR 1124/1965 per i premi speciali unitari), quella disciplina è autonoma rispetto ai criteri generali e non può essere disapplicata o sostituita da atti amministrativi o interpretazioni di enti senza la procedura prevista dalla legge.
- Una fonte normativa successiva di carattere generale non abroga automaticamente una fonte speciale anteriore salvo che la nuova norma sia incompatibile in maniera chiara e manifesta (principio lex posterior generalis non derogat priori specialis).
- Le modifiche alla disciplina dei premi speciali unitari richiedono il procedimento previsto (delibera dell'INAIL e decreto ministeriale): atti interni o circolari non sono idonei a creare nuovi obblighi contributivi o a cambiare il criterio di calcolo per periodi anteriori alla modifica formale.
- Se l'ente assicuratore ritiene necessario un diverso criterio di calcolo, deve seguire l'iter normativo (proposta/delibera e decreto ministeriale); eventuali pretese contributive basate su circolari rischiano di essere annullate in giudizio.
- Un decreto ministeriale adottato correttamente su delibera INAIL (come quello del 6/9/2022) può legittimamente modificare la disciplina a regime, ma tale cambiamento ha efficacia secondo la decorrenza stabilita dal provvedimento e non retroagisce senza titolo.
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