Sentenza n. 1018/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 5115/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, pubblicata il 19.11.2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 5115/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 5115/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 novembre 2024 e passata in giudicato. Nel corso dell'udienza camerale del 26 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente ottemperato alla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, conseguente all'avvenuta ottemperanza della sentenza presupposta, rendesse non più attuale la controversia. Il Ministero è stato condannato, quale parte virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa azionata mediante l'ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà piena esecuzione al giudicato e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, anche se l'esecuzione è intervenuta nel corso del giudizio.
- La distrazione delle spese processuali in favore dei difensori è ammissibile quando questi si dichiarano antistatari, nei termini e secondo i presupposti richiamati dall'art. 93 c.p.c.
Come è indicizzato
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