Sentenza n. 1354/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. III-ter, 24 gennaio 2025, n. 1476, resa nel giudizio R.G. n. 2487/2022, ritualmente notificata in data 24 gennaio 2025, passata in giudicato in data 25 marzo 2025, con cui è stato accolto il ricorso presentato dal Prof. Maggi "per l’accertamento del diritto del Prof. Bernardo Maggi al riconoscimento della decorrenza degli effetti - giuridici ed economici (classi, scatti e progressioni economiche dalla retribuzione) - della nomina a Professore Associato a far data dal 1° marzo 2011, stante l’effetto conformativo della Sentenza del TAR Lazio - Roma, 25 novembre 2013, n. 10051 (conf. Cons. St., VI, 1 dicembre 2014, n. 5924); del diritto del Prof. Bernardo Maggi al riconoscimento della decorrenza degli effetti - giuridici ed economici (classi, scatti e progressioni economiche dalla retribuzione) - della decorrenza del periodo (di tre anni) di conferma in ruolo come professore associato dalla data di presa di servizio a fini giuridici (i.e., 1 marzo 2011) e, conseguentemente, il riconoscimento del ruolo di Professore Associato Confermato al termine di detto periodo, nonché il diritto al riconoscimento degli effetti economici e gli scatti e le progressioni non riconosciute anche mediante estensione degli effetti del giudizio della sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 3070; e, conseguentemente, per la condanna dell’Università al pagamento degli arretrati non corrisposti (anche ai fini previdenziali) e di adeguamento degli scatti stipendiali dovuti per effetto della retrodatazione della conferma in ruolo; nonché, ove occorrer possa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia in parte qua, del D.R. dell’Università di Roma "La Sapienza" del 21 aprile 2015, n. 1274 (recante la nomina del Prof. Maggi a professore di ruolo di II^ fascia per il S.S.D. SECS-S/03); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, della nota dell’Università del 18 aprile 2016, n. 0026423; della nota del Ministero del 4 ottobre 2016 n. 0068631; della Delibera del Dipartimento del 16 febbraio 2017 e del 26/06/2018; della lettera di trasmissione dell’Università del 6 marzo 2017, n. 0016100; della nota del Ministero del 9 febbraio 2018 n. 0011651; nota del Ministero dell’11 aprile 2018; tutti nella parte in cui limitano gli effetti della nomina "a decorrere dal 01.03.2011, ai fini giuridici" e, in senso economico "con effetto dal 30.04.2015"; nonché per la condanna al pagamento ex art. 114, co, 4, lett. (e) c.p.a. della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bernardo Maggi il 13/10/2025: per la declaratoria di nullità del D.R. n. 2054/2025 prot. n. 95288, notificato in data 10 luglio 2025, avente ad oggetto “Prof. Bernardo Maggi – Retrodatazione conferma in ruolo e ricalcolo della carriera” e recante il provvedimento di ricostruzione della carriera del Prof. Bernardo Maggi in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio – Sez. III-ter, n. 1476/2025 del 24 gennaio 2025 per violazione e/o elusione del giudicato della medesima sentenza e della nota di trasmissione del medesimo D.R. n. 2054/2025 prot. A/35156, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta; ovvero, in subordine, a valere anche come impugnazione autonoma per l’annullamento del medesimo D.R. n. 2054/2025, per l’accertamento “del diritto del Prof. Bernardo Maggi al riconoscimento della decorrenza degli effetti - giuridici ed economici (classi, scatti e progressioni economiche dalla retribuzione) - della nomina a Professore Associato a far data dal 1° marzo 2011, stante l’effetto conformativo della Sentenza del TAR Lazio – Roma, 25 novembre 2013, n. 10051 (conf. Cons. St., VI, 1 dicembre 2014, n. 5924); del diritto del Prof. Bernardo Maggi al riconoscimento della decorrenza degli effetti - giuridici ed economici (classi, scatti e progressioni economiche dalla retribuzione) - della decorrenza del periodo (di tre anni) di conferma in ruolo come professore associato dalla data di presa di servizio a fini giuridici (i.e., 1 marzo 2011) e, conseguentemente, il riconoscimento del ruolo di Professore Associato Confermato al termine di detto periodo, nonché il diritto al riconoscimento degli effetti economici e gli scatti e le progressioni non riconosciute anche mediante estensione degli effetti del giudizio della sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 3070; e, conseguentemente, per la condanna dell’Università al pagamento degli arretrati non corrisposti (anche ai fini previdenziali) e di adeguamento degli scatti stipendiali dovuti per effetto della retrodatazione della conferma in ruolo; nonché, ove occorrer possa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia in parte qua, del D.R. dell’Università di Roma “La Sapienza” del 21 aprile 2015, n. 1274 (recante la nomina del Prof. Maggi a professore di ruolo di II^ fascia per il S.S.D. SECS-S/03); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, della nota dell’Università del 18 aprile 2016, n. 0026423; della nota del Ministero del 4 ottobre 2016 n. 0068631; della Delibera del Dipartimento del 16 febbraio 2017 e del 26/06/2018; della lettera di trasmissione dell’Università del 6 marzo 2017, n. 0016100; della nota del Ministero del 9 febbraio 2018 n. 0011651; nota del Ministero dell’11 aprile 2018; tutti nella parte in cui limitano gli effetti della nomina “a decorrere dal 01.03.2011, ai fini giuridici” e, in senso economico “con effetto dal 30.04.2015”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1476/2025 e, con motivi aggiunti, decreto rettorale di ricostruzione della carriera adottato in dichiarata esecuzione del giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (professore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 1476/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della nomina a professore associato e della conferma in ruolo, con conseguente ricostruzione della carriera, pagamento degli arretrati e adeguamento degli scatti stipendiali. Nel corso del giudizio l’Università ha adottato un primo decreto rettorale, poi annullato e sostituito, che fissava la decorrenza al 1° marzo 2014 e riconosceva solo in parte il periodo utile alla carriera. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato tale provvedimento per carenze istruttorie e motivazionali, mancato riconoscimento delle differenze stipendiali dal 1° marzo 2011, omessa attribuzione di ulteriori scatti stipendiali, mancato riconoscimento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria e mancata corresponsione delle somme dovute. L’Università ha quindi adottato il decreto rettorale n. 3769 del 23 dicembre 2025, riconoscendo la decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2011, ricalcolando la carriera e gli emolumenti, disponendo il conguaglio economico e la rettifica della posizione previdenziale. Il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, pur rilevando che il saldo delle spettanze non era ancora intervenuto e riservandosi eventuali autonome censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Rilevato che il secondo decreto rettorale aveva annullato e sostituito il precedente e aveva integralmente soddisfatto, quanto alla ricostruzione della carriera e alla decorrenza giuridica ed economica, gli interessi fatti valere con il ricorso e i motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione sul merito, facendo salvo il completamento dell’esecuzione mediante il pagamento effettivo delle spettanze. Le spese di lite sono state compensate per la complessità e novità della controversia; l’Università è stata tuttavia condannata a rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la parte ricorrente dà atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta provvedimenti satisfattivi dell’interesse azionato, ferma restando l’effettiva esecuzione degli obblighi conseguenti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna al pagamento ... della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva
La disposizione è stata richiamata nella domanda di ottemperanza quale strumento sanzionatorio per eventuali successive violazioni o inosservanze del giudicato, ma non è stata applicata nel dispositivo.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
refusione del contributo unificato versato dal ricorrente
Pur compensando le spese di lite, il TAR ha posto a carico dell’Università la rifusione del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che annulla e sostituisce quello precedente e soddisfa integralmente, quanto all’oggetto della controversia, le pretese azionate dal ricorrente.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse non esclude che il giudice faccia salvo il completamento dell’esecuzione materiale del provvedimento amministrativo, quando restino da effettuare pagamenti, conguagli o rettifiche previdenziali già disposti.
- La sopravvenuta adozione di atti satisfattivi determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulle censure rivolte contro gli atti precedenti, senza pregiudicare la possibilità di proporre autonome contestazioni contro il nuovo provvedimento in un separato giudizio.
- La compensazione delle spese di lite per la complessità e novità della controversia non impedisce di porre a carico dell’amministrazione la rifusione del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
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