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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27975/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un episodio del 1 febbraio 2022 a Taranto: una persona armata avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro un esercizio commerciale e un’abitazione riconducibili a uno degli imputati; in reazione, due coimputati avrebbero cercato il presunto autore, ingaggiando un inseguimento armato con più fasi, durante il quale avrebbero esploso numerosi colpi di pistola contro di lui senza colpirlo, dopo aver anche costretto un terzo soggetto a condurli a bordo della propria auto per continuare la caccia. Un quarto soggetto, intervenuto in prossimità della scena, sarebbe stato sorpreso con una pistola e avrebbe tentato la fuga, risultando coinvolto anche in un’attività di recupero dell’auto incidentata. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità per tentato omicidio aggravato e porto/detenzione illegali di arma per i primi due imputati, e per favoreggiamento per il terzo, rideterminando le pene. I ricorsi lamentavano, per i primi due, l’erroneo riconoscimento dei futili motivi e il correlato mancato riconoscimento della provocazione, la motivazione sulla recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; per il terzo, il diniego delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena; per il quarto, una censura molto generica sulla qualificazione giuridica del fatto, nonostante una previa rinuncia al motivo di appello sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi e alla circostanza attenuante della provocazione nei confronti del primo ricorrente, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su tali punti e, per effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., anche nei confronti del coimputato, nonché per la rideterminazione della pena. Ha rigettato nel resto il ricorso del primo ricorrente, dichiarato inammissibile il ricorso del secondo e inammissibile quello del terzo, con condanna di quest’ultimo alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 1 c.p.

    La circostanza aggravante dei futili motivi richiede uno stimolo esterno banale, sproporzionato e inidoneo, secondo il comune sentire, a provocare l’azione criminosa; l’accertamento va compiuto con metodo bifasico, valutando prima la sproporzione oggettiva e poi la connotazione soggettiva del motivo come mero pretesto.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    La provocazione non è compatibile, nel caso concreto, con una ricostruzione che imponga di rivedere il giudizio sui futili motivi; l’annullamento sull’aggravante impone il riesame anche della possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio per provocazione.

  • art. 99 c.p.

    La Corte d’appello può integrare in appello la motivazione mancante del primo giudice sulla recidiva; la valutazione della recidiva è corretta se ancorata a un apprezzamento della maggiore pericolosità desunta dai precedenti e dal fatto per cui si procede.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico; il diniego può essere motivato anche con il richiamo alla mancanza di elementi positivi, specie quando la richiesta non indichi specifici fattori favorevoli.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La pena può essere rideterminata in appello quando il giudice di primo grado abbia errato nel metodo di calcolo e nella determinazione degli aumenti per continuazione.

  • art. 587 c.p.p.

    L’accoglimento di motivi non esclusivamente personali si estende al coimputato non ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È il parametro invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale, ma le censure restano infondate o assorbite quando la motivazione della sentenza d’appello è corretta o quando il motivo è rinunciato in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La mancanza o manifesta illogicità della motivazione è scrutinata sulla base della coerenza logica del percorso argomentativo; la censura deve confrontarsi con i passaggi motivazionali effettivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La nozione di futili motivi richiede che il movente sia oggettivamente banale e soggettivamente tale da costituire un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminoso; quando la ricostruzione fattuale non consente di escludere una dinamica aggressiva reciproca o l’esistenza di una forte componente intimidatoria del fatto originario, non è legittimo affermare la futilità del motivo con un salto logico.
  • L’accertamento dei futili motivi va svolto con criterio bifasico: prima la verifica della sproporzione tra fatto scatenante e reato, poi la verifica che tale sproporzione sia espressione di un motivo interno assolutamente ingiustificato, non di una reazione a una concreta minaccia o offesa.
  • L’affermazione dell’aggravante dei futili motivi può rendere incompatibile, nel caso concreto, il riconoscimento della provocazione; se però l’aggravante viene annullata, il giudice di rinvio deve rivalutare anche la circostanza attenuante dell’art. 62 n. 2 c.p.
  • La Corte d’appello può integrare la motivazione mancante o carente del primo giudice sulla recidiva, purché svolga un effettivo confronto tra i precedenti dell’imputato e il fatto per cui si procede, spiegando perché essi siano sintomatici di maggiore pericolosità o capacità a delinquere.
  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente: in assenza di specifici elementi positivi allegati dalla difesa, il diniego può essere motivato anche con il richiamo alla gravità del fatto e all’assenza di fattori favorevoli desumibili dagli atti.
  • Quando la pena è determinata in appello con riduzione rispetto al primo grado o comunque in misura inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica, purché emerga il criterio di adeguatezza e il giudice mostri di aver considerato le circostanze rilevanti ai fini dell’art. 133 c.p.
  • L’accoglimento di un motivo di ricorso non strettamente personale si estende al coimputato anche se questi non ha dedotto la medesima censura, ai sensi dell’art. 587 c.p.p.
  • La rinuncia parziale ai motivi di appello cristallizza il giudicato interno sui capi o punti rinunciati, rendendo inammissibile in cassazione la riproposizione di quelle stesse questioni.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniOmicidioDetenzione di armi
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la personaArmi
IstitutiContinuazione

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